Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32306/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 23.3.2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere con la qualifica di organizzatore finalizzata al superamento degli esami per il conseguimento della patente con modalità truffaldine e di svariati reati fine, ma, a parziale modifica della decisione resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Ravenna, ha ridotto la pena inflittagli ad un at'S3 e dieci mesi di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione di tutti i reati a decorrere, muovendo dal più risalente dal 22.4.2021.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito all'art. 548 cod. proc. pen., l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, avvenuta oltre i termini indicati nella stessa pronuncia, all'imputato e al Procuratore Generale presso la Corte di appello.

Eccepisce la nullità della notifica eseguita presso lo studio dello scrivente difensore avendo il Billah eletto domicilio presso lo studio del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], senza aver mai revocato la suddetta elezione di domicilio nonostante la mutata nomina, né eletto domicilio presso lo studio del nuovo avvocato: conseguentemente secondo la difesa la notifica avrebbe dovuto essere effettuato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] o comunque, seguendo il rilievo della Corte di appello in forza del quale il prevenuto avrebbe successivamente dichiarato quale proprio domicilio la propria residenza sita in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso tale indirizzo.

Rileva come neppure in accoglimento della suddetta eccezione i giudici del gravame avessero sanato la relativa nullità, posto che l'ordine di notifica impartito alla prima udienza aveva ad oggetto la sentenza di primo grado e non l'avviso di notifica della decisione e che era stato anch'esso effettuato presso lo studio dello scrivente procuratore e non già presso il domicilio eletto o comunque dichiarato dall'imputato.

2.3. Con il terzo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a comparire innanzi alla Corte di appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mai pervenuta all'imputato né presso il domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], né presso, stando a quanto rilevato dalla Corte di appello ancorchè si tratti di circostanza non nota alla difesa, il domicilio dichiarato dall'imputato in [OSCURATO:PERSONA].

Rileva come, malgrado la rimessione in termini per impugnare disposta in favore dell'imputato a seguito della mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, la nuova udienza fosse stata fissata con un rinvio di ufficio al 23.3.2021 senza attendere il deposito del nuovo atto di appello per poi emettere un nuovo decreto di citazione, da notificare all'imputato e al suo difensore così come prescritto dall'art. 601 cod. proc. pen..

Deduce che per effetto di tale violazione di legge illegittimamente si era proceduto alla dichiarazione di assenza dell'imputato, la cui irreperibilità non poteva essere accertata antecedentemente alla fissazione della prima udienza innanzi alla Corte di appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata.2.4.

Con il quarto motivo lamenta la manifesta illogicità della sentenza impugnata che non ha proprio preso in considerazione il nuovo atto di appello redatto dall'imputato dopo la rimessione in termini i per impugnare la sentenza di primo grado con cui era stata preliminarmente eccepita la violazione della procedura prevista per la notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello ex art. 601 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, devono essere prioritariamente esaminati il secondo e il terzo motivo, afferenti a questioni di natura pregiudiziale, quali si configurano le violazioni di legge processuale ivi prospettate.

La eccepita nullità della notifica tanto dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado quanto del decreto di citazione nel giudizio di appello nei confronti dell'imputato sono accomunate, secondo la difesa, dall'essere state effettuate presso l'attuale difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di domicíliataria non rispondente alle risultanze processuali, secondo le quali il Billah aveva mantenuto l'elezione di domicilio presso il precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'intervenuta revoca del mandato e la nomina del nuovo avvocato. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello alla prima udienza ha ritenuto essersi la notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi a sé ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen., laddove, nel riconoscere l'erroneità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza non risultando l'avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliataria dell'imputato, ha rimesso la difesa in termini per proporre l'impugnativa previo rinnovo della notifica di detto atto nei confronti dell'imputato.

Mentre del tutto capziosa si rivela l'eccezione di nullità riferita all'atto notificato, costituita dalla sentenza di primo grado in luogo dell'avviso di deposito della medesima, posto che nessuna violazione dei diritti spettanti alla difesa potrebbe derivare dalla conoscenza della pronuncia integrale, configurante semmai un vantaggio a piena tutela delle prerogative spettanti all'imputato, si tratta invece di valutare se la suddetta notifica eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen., stante l'irreperibilità del destinatario constatata al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello, possa ritenersi rituale e quali siano i riflessi, in caso negativo, sulla regolarità del processo.

1.1. Va al riguardo in primo luogo affermato che pienamente valida deve ritenersi la precedente notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore a norma dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen., non essendo stata svolta alcuna effettiva contestazione in relazione al domicilio indicato dalla Corte di appello, che non risultava più quello eletto presso il precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], bensì quello rispondente alla propria residenza come indicato successivamente dal Billah che lo aveva spostato dallo studio del precedente difensore di fiducia all'indirizzo in [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che la difesa si è limitata ad affermare non essere nella sua conoscenza, dove era risultato irreperibile (secondo l'attestazione dell'ufficiale notificatore agli atti del fascicolo del giudizio di appello).

Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.U, n.58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.271772).

In applicazione di tale principio deve perciò ritenersi che nel caso di specie l'ufficiale notificatore fosse pienamente abilitato a ricorrere per la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, una volta constatata l'irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato, alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. le conformi Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158; Sez.6, n.52174 del 06/10/2017, Rv.271560, nonché da ultimo, Sez.6, n.24864 del 19/04/2017, Rv.270031, che ha ribadito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato).

1.2. Tuttavia, proprio dallo stesso principio appena riportato discende, come puntualizzato dalla successiva pronuncia di questa Corte n.48028/2019, che allorquando la notifica sia impossibile per irreperibilità del destinatario, le notifiche ad esse successive impongano di verificare al fine di rendere ultroneo ogni ulteriore tentativo da parte dell'ufficiale giudiziario presso il domicilio dichiarato o eletto se la precedente condizione di irreperibilità fosse definitiva ovvero soltanto transeunte, con la conseguenza che solo nel caso in cui la condizione di irreperibilità sia stata definitivamente accertata (come accade nell'ipotesi in cui il destinatario risulti, ad esempio, essersi trasferito altrove o sia sconosciuto all'indirizzo indicato) le successive notifiche possono essere eseguite direttamente nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., laddove invece non può prescindersi dalla reiterazione del tentativo presso il domicilio dichiarato o eletto anche per le successive notificazioni allorquando la causa di irreperibilità non risulti definitiva.

Pur dovendo essere precisato nei termini appena riportati il principio fissato dall'arresto citato, impropriamente massinnato (Sez. 3, Sentenza n. 48028 del 22/10/2019, Chaouch, Rv. 277996), lo stesso non può essere utilmente invocato nel caso di specie.

1.3. L'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. prevede che quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, nonché a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

Scopo dell'adempimento è quello di portare la parte a conoscenza non dell'esistenza di un processo a suo carico e della decisione assunta (come succedeva per l'abrogato istituto della notifica dell'estratto contumaciale), ma soltanto le ragioni poste a fondamento di quella decisione al fine di un utile esercizio del diritto di impugnazione.

Ne deriva che la mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che resta sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Italiano, Rv. 246504; conf.

Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957; Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019, Simeoli, Rv. 277844).

Tale omessa notifica non incide infatti sulla validità della decisione, ma si riverbera soltanto sulla facoltà, riconosciuta all'imputato in proprio, di impugnare quella decisione, non decorrendo nei confronti di costui per la proposizione dell'impugnativa, dal momento che impedisce all'interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e dunque di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica (Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, in motivazione).

Ciò non toglie che ben diversamente dal caso preso in esame dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009 - che ha dichiarato illegittimo l'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato - non si verte nella fattispecie in esame nell'ambito di un procedimento conclusosi con una sentenza divenuta definitiva in seguito al rigetto dell'impugnazione presentata dal difensore di ufficio, vale a dire da un soggetto non necessariamente in contatto con l'imputato e che avrebbe potuto prendere l'iniziativa di insorgere contro la sentenza anche all'insaputa del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA], lungi dal ricoprire la posizione del "contumace inconsapevole", risultava, al contrario, assistito da un difensore fiduciariamente nominato, il quale, dopo che il proprio assistito, cui era già stato ritualmente notificato il decreto di citazione innanzi al giudice di secondo grado, era stato rimesso in termini dalla Corte di appello con la notifica ex novo dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ha proposto impugnazione contrastando tutti i punti della decisione ancora in discussione, senza dunque lasciar spazi inesplorati, né aver mai precisato in quali termini sia derivato un vulnus alle prerogative difensive proprie dell'imputato stesso, derivando semmai dalla permanenza del rapporto professionale con il proprio assistito e dal dovere deontologico immanente sul difensore di rendere edotto il patrocinato degli sviluppi del processo una presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo.

Conseguentemente l'irregolarità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza del Tribunale di Ravenna all'imputato non inficia la validità della pronuncia resa dalla Corte bolognese sull'impugnazione proposta, né a fortiori la dichiarazione di assenza dell'imputato.

1.4. Né era necessario che la Corte distrettuale ricevesse prima il nuovo atto di appello, che a sua volta presupponeva la notifica del deposito dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, all'esito del quale soltanto avrebbe potuto, così come assume la difesa, emettere e notificare un nuovo decreto di citazione a giudizio.

Essendo stata la Corte bolognese adita con l'atto di appello presentato dal difensore dell'imputato, del tutto ritualmente deve ritenersi emesso e notificato il decreto di citazione a norma dell'art. 601 primo comma cod. proc. pen., di talché una volta instaurato il contraddittorio per effetto della regolare notifica del decreto di citazione all'appellante nessuna nullità si verifica ove il giudice, nell'accogliere la richiesta di rimessione in termini per proporre l'impugnazione, rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine per la proposizione dell'appello, senza disporre la notificazione ex novo del decreto di citazione a giudizio dell'imputato.

E ciò sia perché l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen., sia perché la nuova udienza ha avuto luogo dopo che era pervenuto il nuovo atto di appello, del quale i giudici hanno potuto prendere concretamente visione, con conseguente insussistenza di alcuna sostanziale violazione del diritto di difesa.

2. Da tali argomentazioni deriva, a cascata, la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso.

La puntuale disamina da parte dei giudici distrettuali delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa ha correttamente consentito, a seguire, il vaglio delle contestazioni di merito.

3. Quanto al primo motivo, l'inammissibilità delle sopra esaminate doglianze preclude, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, il rilievo di cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità in relazione ai reati-fine (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, Rv. 217266, nonché a seguire, ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

Segue all'esito del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 23.3.2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere con la qualifica di organizzatore finalizzata al superamento degli esami per il conseguimento della patente con modalità truffaldine e di svariati reati fine, ma, a parziale modifica della decisione resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Ravenna, ha ridotto la pena inflittagli ad un at'S3 e dieci mesi di reclusione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione di tutti i reati a decorrere, muovendo dal più risalente dal 22.4.2021. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito all'art. 548 cod. proc. pen., l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, avvenuta oltre i termini indicati nella stessa pronuncia, all'imputato e al Procuratore Generale presso la Corte di appello. Eccepisce la nullità della notifica eseguita presso lo studio dello scrivente difensore avendo il Billah eletto domicilio presso lo studio del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], senza aver mai revocato la suddetta elezione di domicilio nonostante la mutata nomina, né eletto domicilio presso lo studio del nuovo avvocato: conseguentemente secondo la difesa la notifica avrebbe dovuto essere effettuato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] o comunque, seguendo il rilievo della Corte di appello in forza del quale il prevenuto avrebbe successivamente dichiarato quale proprio domicilio la propria residenza sita in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso tale indirizzo. Rileva come neppure in accoglimento della suddetta eccezione i giudici del gravame avessero sanato la relativa nullità, posto che l'ordine di notifica impartito alla prima udienza aveva ad oggetto la sentenza di primo grado e non l'avviso di notifica della decisione e che era stato anch'esso effettuato presso lo studio dello scrivente procuratore e non già presso il domicilio eletto o comunque dichiarato dall'imputato. 2.3. Con il terzo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a comparire innanzi alla Corte di appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mai pervenuta all'imputato né presso il domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], né presso, stando a quanto rilevato dalla Corte di appello ancorchè si tratti di circostanza non nota alla difesa, il domicilio dichiarato dall'imputato in [OSCURATO:PERSONA]. Rileva come, malgrado la rimessione in termini per impugnare disposta in favore dell'imputato a seguito della mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, la nuova udienza fosse stata fissata con un rinvio di ufficio al 23.3.2021 senza attendere il deposito del nuovo atto di appello per poi emettere un nuovo decreto di citazione, da notificare all'imputato e al suo difensore così come prescritto dall'art. 601 cod. proc. pen.. Deduce che per effetto di tale violazione di legge illegittimamente si era proceduto alla dichiarazione di assenza dell'imputato, la cui irreperibilità non poteva essere accertata antecedentemente alla fissazione della prima udienza innanzi alla Corte di appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata.2.4. Con il quarto motivo lamenta la manifesta illogicità della sentenza impugnata che non ha proprio preso in considerazione il nuovo atto di appello redatto dall'imputato dopo la rimessione in termini i per impugnare la sentenza di primo grado con cui era stata preliminarmente eccepita la violazione della procedura prevista per la notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello ex art. 601 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, devono essere prioritariamente esaminati il secondo e il terzo motivo, afferenti a questioni di natura pregiudiziale, quali si configurano le violazioni di legge processuale ivi prospettate. La eccepita nullità della notifica tanto dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado quanto del decreto di citazione nel giudizio di appello nei confronti dell'imputato sono accomunate, secondo la difesa, dall'essere state effettuate presso l'attuale difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di domicíliataria non rispondente alle risultanze processuali, secondo le quali il Billah aveva mantenuto l'elezione di domicilio presso il precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'intervenuta revoca del mandato e la nomina del nuovo avvocato. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello alla prima udienza ha ritenuto essersi la notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi a sé ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen., laddove, nel riconoscere l'erroneità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza non risultando l'avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliataria dell'imputato, ha rimesso la difesa in termini per proporre l'impugnativa previo rinnovo della notifica di detto atto nei confronti dell'imputato. Mentre del tutto capziosa si rivela l'eccezione di nullità riferita all'atto notificato, costituita dalla sentenza di primo grado in luogo dell'avviso di deposito della medesima, posto che nessuna violazione dei diritti spettanti alla difesa potrebbe derivare dalla conoscenza della pronuncia integrale, configurante semmai un vantaggio a piena tutela delle prerogative spettanti all'imputato, si tratta invece di valutare se la suddetta notifica eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen., stante l'irreperibilità del destinatario constatata al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello, possa ritenersi rituale e quali siano i riflessi, in caso negativo, sulla regolarità del processo. 1.1. Va al riguardo in primo luogo affermato che pienamente valida deve ritenersi la precedente notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore a norma dell'art. 161 quarto comma cod. proc. pen., non essendo stata svolta alcuna effettiva contestazione in relazione al domicilio indicato dalla Corte di appello, che non risultava più quello eletto presso il precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], bensì quello rispondente alla propria residenza come indicato successivamente dal Billah che lo aveva spostato dallo studio del precedente difensore di fiducia all'indirizzo in [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che la difesa si è limitata ad affermare non essere nella sua conoscenza, dove era risultato irreperibile (secondo l'attestazione dell'ufficiale notificatore agli atti del fascicolo del giudizio di appello). Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.U, n.58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.271772). In applicazione di tale principio deve perciò ritenersi che nel caso di specie l'ufficiale notificatore fosse pienamente abilitato a ricorrere per la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, una volta constatata l'irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato, alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. le conformi Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158; Sez.6, n.52174 del 06/10/2017, Rv.271560, nonché da ultimo, Sez.6, n.24864 del 19/04/2017, Rv.270031, che ha ribadito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato). 1.2. Tuttavia, proprio dallo stesso principio appena riportato discende, come puntualizzato dalla successiva pronuncia di questa Corte n.48028/2019, che allorquando la notifica sia impossibile per irreperibilità del destinatario, le notifiche ad esse successive impongano di verificare al fine di rendere ultroneo ogni ulteriore tentativo da parte dell'ufficiale giudiziario presso il domicilio dichiarato o eletto se la precedente condizione di irreperibilità fosse definitiva ovvero soltanto transeunte, con la conseguenza che solo nel caso in cui la condizione di irreperibilità sia stata definitivamente accertata (come accade nell'ipotesi in cui il destinatario risulti, ad esempio, essersi trasferito altrove o sia sconosciuto all'indirizzo indicato) le successive notifiche possono essere eseguite direttamente nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., laddove invece non può prescindersi dalla reiterazione del tentativo presso il domicilio dichiarato o eletto anche per le successive notificazioni allorquando la causa di irreperibilità non risulti definitiva. Pur dovendo essere precisato nei termini appena riportati il principio fissato dall'arresto citato, impropriamente massinnato (Sez. 3, Sentenza n. 48028 del 22/10/2019, Chaouch, Rv. 277996), lo stesso non può essere utilmente invocato nel caso di specie. 1.3. L'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. prevede che quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, nonché a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. Scopo dell'adempimento è quello di portare la parte a conoscenza non dell'esistenza di un processo a suo carico e della decisione assunta (come succedeva per l'abrogato istituto della notifica dell'estratto contumaciale), ma soltanto le ragioni poste a fondamento di quella decisione al fine di un utile esercizio del diritto di impugnazione. Ne deriva che la mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che resta sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Italiano, Rv. 246504; conf. Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957; Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019, Simeoli, Rv. 277844). Tale omessa notifica non incide infatti sulla validità della decisione, ma si riverbera soltanto sulla facoltà, riconosciuta all'imputato in proprio, di impugnare quella decisione, non decorrendo nei confronti di costui per la proposizione dell'impugnativa, dal momento che impedisce all'interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e dunque di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica (Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, in motivazione). Ciò non toglie che ben diversamente dal caso preso in esame dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009 - che ha dichiarato illegittimo l'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato - non si verte nella fattispecie in esame nell'ambito di un procedimento conclusosi con una sentenza divenuta definitiva in seguito al rigetto dell'impugnazione presentata dal difensore di ufficio, vale a dire da un soggetto non necessariamente in contatto con l'imputato e che avrebbe potuto prendere l'iniziativa di insorgere contro la sentenza anche all'insaputa del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA], lungi dal ricoprire la posizione del "contumace inconsapevole", risultava, al contrario, assistito da un difensore fiduciariamente nominato, il quale, dopo che il proprio assistito, cui era già stato ritualmente notificato il decreto di citazione innanzi al giudice di secondo grado, era stato rimesso in termini dalla Corte di appello con la notifica ex novo dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ha proposto impugnazione contrastando tutti i punti della decisione ancora in discussione, senza dunque lasciar spazi inesplorati, né aver mai precisato in quali termini sia derivato un vulnus alle prerogative difensive proprie dell'imputato stesso, derivando semmai dalla permanenza del rapporto professionale con il proprio assistito e dal dovere deontologico immanente sul difensore di rendere edotto il patrocinato degli sviluppi del processo una presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo. Conseguentemente l'irregolarità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza del Tribunale di Ravenna all'imputato non inficia la validità della pronuncia resa dalla Corte bolognese sull'impugnazione proposta, né a fortiori la dichiarazione di assenza dell'imputato. 1.4. Né era necessario che la Corte distrettuale ricevesse prima il nuovo atto di appello, che a sua volta presupponeva la notifica del deposito dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, all'esito del quale soltanto avrebbe potuto, così come assume la difesa, emettere e notificare un nuovo decreto di citazione a giudizio. Essendo stata la Corte bolognese adita con l'atto di appello presentato dal difensore dell'imputato, del tutto ritualmente deve ritenersi emesso e notificato il decreto di citazione a norma dell'art. 601 primo comma cod. proc. pen., di talché una volta instaurato il contraddittorio per effetto della regolare notifica del decreto di citazione all'appellante nessuna nullità si verifica ove il giudice, nell'accogliere la richiesta di rimessione in termini per proporre l'impugnazione, rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine per la proposizione dell'appello, senza disporre la notificazione ex novo del decreto di citazione a giudizio dell'imputato. E ciò sia perché l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen., sia perché la nuova udienza ha avuto luogo dopo che era pervenuto il nuovo atto di appello, del quale i giudici hanno potuto prendere concretamente visione, con conseguente insussistenza di alcuna sostanziale violazione del diritto di difesa. 2. Da tali argomentazioni deriva, a cascata, la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso. La puntuale disamina da parte dei giudici distrettuali delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa ha correttamente consentito, a seguire, il vaglio delle contestazioni di merito. 3. Quanto al primo motivo, l'inammissibilità delle sopra esaminate doglianze preclude, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, il rilievo di cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità in relazione ai reati-fine (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, Rv. 217266, nonché a seguire, ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Segue all'esito del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in d
Sentenza Cassazione n. 32306/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris