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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 45847/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari in data 27/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27/02/2023, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, su richiesta della Procura generale territoriale, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze emesse dal Tribunale di Foggia in data 24/02/2004, 4/02/2004, 13/07/2005 e 7/01/2022, per avere [OSCURATO:PERSONA] commesso un nuovo delitto punito con pena detentiva nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, secondo quanto stabilito dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. 2.

Campanaro ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata disatteso l'indirizzo della Corte di cassazione secondo cui, qualora l'impedimento alla concessione della sospensione condizionale fosse conoscibile dal giudice del merito, il beneficio non potrebbe essere revocato automaticamente, dovendo il giudice dell'esecuzione procedere, per le necessarie verifiche, ad acquisire il fascicolo dei giudizio di cognizione (Sez.

U, n. 37354 del 23/04/2015, Rv. 264381).

Nel caso di specie, dal momento che la pregressa concessione della sospensione condizionale risultava certamente dal casellario giudiziale, i Giudici della cognizione ben avrebbero potuto essere a conoscenza della situazione di ostatività, sicché le revoche sarebbero illegittime.

3. In data 4/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Va premesso che ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente revocato nel caso in cui, entro i cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza con . la quale era stato concesso il beneficio, il soggetto abbia commesso un nuovo delitto per il quale gli sia stata inflitta una pena detentiva (o una contravvenzione della stessa indole).

Nel caso di specie, con riferimento alla sospensione condizionale della pena inflitta con le sentenze emesse dal Tribunale di Foggia in data 24/02/2004, 4/02/2004 e 13/07/2005, la revoca del beneficio è stata correttamente motivata con la circostanza che Campanaro si fosse reso responsabile della commissione di nuovi reati entro il termine di legge, decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia che lo aveva concesso.

Più precisamente, il beneficio della sospensione condizionale di cui alle sentenze emesse il 24/02/2004 dal Tribunale di Foggia, definitiva il 24/09/2004, e il 1/02/2004 dal Tribunale di Foggia, definitiva il 25/11/2004, è stato revocato ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. in considerazione della commissione di un reato il 13/05/2006, accertato con sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 13/03/2008, irrevocabile il 25/09/2008.

Quanto, poi, al beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza in data 13/07/2005 del Tribunale di Foggia, definitiva il 22/11/2011, la revoca è stata disposta a seguito della commissione in data 5/05/2014 di un altro delitto, accertato con sentenza in data 6/07/2016 del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 25/05/2019.

Ne consegue che, rispetto a tali casi, è del tutto inconferente il richiamo, contenuto nel ricorso, alla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice della cognizione, può essere rilevata in fase esecutiva quando la causa ostativa alla concessione fosse conosciuta o conoscibile dal giudice procedente (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01).

Ciò in quanto, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca del beneficio fosse rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156-01; in senso conforme Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279053 -01); e anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973-01).

Dunque, la relativa doglianza deve ritenersi manifestamente infondata.

3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla quarta pronuncia, individuata nella sentenza del Tribunale di Foggia in data 7/01/2022.

In tal caso, infatti, il motivo della revoca della sospensione condizionale della pena AU-47 .irrvr9 otuk FVU-0 11£ r-"Trntorlí non paiy3VVIsarsi, come invece indicato nel provvedimento impugnato, nella commissione di un nuovo delitto nel quinquennio, dal momento che il fatto da esso richiamato per giustificare la revoca, è stato commesso in data 19/08/2017 con sentenza della Corte di appello di Bari in data 21/09/2020, definitiva il 16/02/2022.

Tale circostanza rende necessario un nuovo pronunciamento da parte del Giudice dell'esecuzione, onde comprendere, innanzitutto, a quale ipotesi di revoca l'ordinanza abbia inteso riferirsi o, se del caso, eventualmente prospettarsi; e, in particolare, se possa ritenersi applicabile la fattispecie contemplata dal n. 2 dell'art. 168, primo comma, cod. pen. in relazione al sopravvenire di una nuova condanna per un delitto commesso in precedenza a una pena che, cumulata alla precedente, superi i limiti di legge; oppure in relazione alla reiterazione della concessione del beneficio, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.

Ipotesi, quest'ultima, in cui sola verrebbero in rilievo i principi affermati con la menzionata pronuncia delle Sezioni unite (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), dovendo in tale evenienza procedersi, da parte del Giudice dell'esecuzione, alla acquisizione del relativo fascicolo al fine di verificare se la presenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio fosse conoscibile dal giudice della cognizione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Foggia in data 7/01/2022, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, alla Corte di appello di Bari.

Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale d'ella pena concessa con sentenza del Tribunale di Foggia in data 7.01.2022, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello dì Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari in data 27/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/02/2023, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, su richiesta della Procura generale territoriale, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze emesse dal Tribunale di Foggia in data 24/02/2004, 4/02/2004, 13/07/2005 e 7/01/2022, per avere [OSCURATO:PERSONA] commesso un nuovo delitto punito con pena detentiva nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, secondo quanto stabilito dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. 2. Campanaro ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata disatteso l'indirizzo della Corte di cassazione secondo cui, qualora l'impedimento alla concessione della sospensione condizionale fosse conoscibile dal giudice del merito, il beneficio non potrebbe essere revocato automaticamente, dovendo il giudice dell'esecuzione procedere, per le necessarie verifiche, ad acquisire il fascicolo dei giudizio di cognizione (Sez. U, n. 37354 del 23/04/2015, Rv. 264381). Nel caso di specie, dal momento che la pregressa concessione della sospensione condizionale risultava certamente dal casellario giudiziale, i Giudici della cognizione ben avrebbero potuto essere a conoscenza della situazione di ostatività, sicché le revoche sarebbero illegittime. 3. In data 4/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Va premesso che ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente revocato nel caso in cui, entro i cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza con . la quale era stato concesso il beneficio, il soggetto abbia commesso un nuovo delitto per il quale gli sia stata inflitta una pena detentiva (o una contravvenzione della stessa indole). Nel caso di specie, con riferimento alla sospensione condizionale della pena inflitta con le sentenze emesse dal Tribunale di Foggia in data 24/02/2004, 4/02/2004 e 13/07/2005, la revoca del beneficio è stata correttamente motivata con la circostanza che Campanaro si fosse reso responsabile della commissione di nuovi reati entro il termine di legge, decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia che lo aveva concesso. Più precisamente, il beneficio della sospensione condizionale di cui alle sentenze emesse il 24/02/2004 dal Tribunale di Foggia, definitiva il 24/09/2004, e il 1/02/2004 dal Tribunale di Foggia, definitiva il 25/11/2004, è stato revocato ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. in considerazione della commissione di un reato il 13/05/2006, accertato con sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 13/03/2008, irrevocabile il 25/09/2008. Quanto, poi, al beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza in data 13/07/2005 del Tribunale di Foggia, definitiva il 22/11/2011, la revoca è stata disposta a seguito della commissione in data 5/05/2014 di un altro delitto, accertato con sentenza in data 6/07/2016 del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 25/05/2019. Ne consegue che, rispetto a tali casi, è del tutto inconferente il richiamo, contenuto nel ricorso, alla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice della cognizione, può essere rilevata in fase esecutiva quando la causa ostativa alla concessione fosse conosciuta o conoscibile dal giudice procedente (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01). Ciò in quanto, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca del beneficio fosse rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156-01; in senso conforme Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279053 -01); e anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973-01). Dunque, la relativa doglianza deve ritenersi manifestamente infondata. 3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla quarta pronuncia, individuata nella sentenza del Tribunale di Foggia in data 7/01/2022. In tal caso, infatti, il motivo della revoca della sospensione condizionale della pena AU-47 .irrvr9 otuk FVU-0 11£ r-"Trntorlí non paiy3VVIsarsi, come invece indicato nel provvedimento impugnato, nella commissione di un nuovo delitto nel quinquennio, dal momento che il fatto da esso richiamato per giustificare la revoca, è stato commesso in data 19/08/2017 con sentenza della Corte di appello di Bari in data 21/09/2020, definitiva il 16/02/2022. Tale circostanza rende necessario un nuovo pronunciamento da parte del Giudice dell'esecuzione, onde comprendere, innanzitutto, a quale ipotesi di revoca l'ordinanza abbia inteso riferirsi o, se del caso, eventualmente prospettarsi; e, in particolare, se possa ritenersi applicabile la fattispecie contemplata dal n. 2 dell'art. 168, primo comma, cod. pen. in relazione al sopravvenire di una nuova condanna per un delitto commesso in precedenza a una pena che, cumulata alla precedente, superi i limiti di legge; oppure in relazione alla reiterazione della concessione del beneficio, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. Ipotesi, quest'ultima, in cui sola verrebbero in rilievo i principi affermati con la menzionata pronuncia delle Sezioni unite (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), dovendo in tale evenienza procedersi, da parte del Giudice dell'esecuzione, alla acquisizione del relativo fascicolo al fine di verificare se la presenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio fosse conoscibile dal giudice della cognizione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Foggia in data 7/01/2022, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, alla Corte di appello di Bari. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale d'ella pena concessa con sentenza del Tribunale di Foggia in data 7.01.2022, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello dì Bari. Dichiara inammissibile il ricorso n