CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ice Fiscale: 01467670335),rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: VLO NGL51R10 F636D) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] non indicato e nonpresente in atti), ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. delprimo;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia-Romagna (Bologna) n. 705/06/2016, pubblicata il 18 marzo2016;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che con avvisi di accertamento n.Numero registro generale 24539/2016Numero sezionale 9059/2025THN031L00188/2011, n. THN031L00196/2011 e n. THN035B01358/2011,Numero di raccolta generale 9141/2026emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società PDnaetau psu bbCliclauzbio ne 11/04/2026S.r.l., in liquidazione, notificati in data 29 aprile 2011 (i primi due) e indata 2 maggio 2012 (il terzo), vennero accertati, in relazione agli anni2007, 2008 e 2009, maggiori imposte, interessi e sanzioni a titolo di IRES,IRAP e IVA.2.- La contribuente propose, pertanto, ricorso dinanzi alla CTP diPiacenza, la quale lo accolse parzialmente, riducendo le sanzioni irrogatenella misura di un terzo, ma considerando comunque le fatture, di cuiveniva richiesta la deduzione, emesse in relazione a operazioni inesistenticon conseguente legittimità della pretesa fiscale.3.- La CTR dell’Emilia-Romagna, adita in appello sia dalla societàcontribuente che dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato cessata lamateria del contendere in relazione alle maggiori imposte IRES e IRAPaccertate per gli anni 2008 e 2009, ha respinto l’appello principale propostodalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e ha accolto l’appello incidentaledell’amministrazione finanziaria, confermando la validità delle residuesanzioni irrogate a carico della società contribuente.Con la sentenza impugnata, la CTR dell’Emilia-Romagna, in ordineall’appello principale ed alle varie operazioni contestate alla societàcontribuente, ha affermato che: - con riguardo agli acquisti dalla societàSirio S.a.s. relativi all’anno 2007, la società in questione era risultata, inbase agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, un operatoreinesistente (per assenza di documentazione cartacea, assenza didipendenti, assenza di deposito di stoccaggio e assenza di autonomacapacità economica e finanziaria); i documenti di trasporto riportanti lalocuzione «Sirio presso [OSCURATO:PERSONA] srl», con indicazione, quale luogo diconsegna, della sede di quest’ultima, confermavano il legame intercorrentecon la società appellante; - con riguardo alle cessioni nei confronti di EuroPneumatik Sro relative all’anno 2007, anche in tal caso si trattava dioperatore fittizio, in quanto la società in questione era cessata in data 30giugno 2007 e, precedentemente, era stata sottoposta a procedurafallimentare chiusa per «insufficienza di proprietà»; gli acquisti, quindi, chela stessa aveva compiuto nel periodo ottobre-dicembre 2007, non erano inrealtà mai stati realizzati, così come confermato dal vettore indicato neiNumero registro generale 24539/2016Numero sezionale 9059/2025documenti di trasporto; - con riguardo agli acquisti dalla società ReifenNumero di raccolta generale 9141/2026Pneu S.r.l. relativi all’anno 2008, anche questa società presDeantat paubvbalic azleio ne 11/04/2026caratteristiche tipiche dell’operatore fittizio (evasore totale, non aveva maipresentato bilanci, gestione antieconomica giustificabile esclusivamentecon l’elusione dell’IVA); - con riguardo alle cessioni nei confronti di S+SPneumatik Sro relative all’anno 2008, anche questa società presentava lecaratteristiche tipiche dell’operatore fittizio, come risultava da quantoconfermato dal vettore incaricato e dalla documentazione visionata, da cuiemergeva che in realtà la merce veniva destinata a operatori italiani, inparticolare alla società [OSCURATO:SOCIETA].; - con riguardo, infine, alle cessioninei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per gli anni 2008 e 2009, anche inquesto caso si era di fronte ad un operatore fittizio, giacché le indaginidella Guardia di Finanza avevano evidenziato come le spedizioni delle mercia [OSCURATO:PERSONA] non fossero state in realtà mai realizzate, trattandosi di untransito meramente cartolare e che i vettori si recavano presso la societàdi spedizione solo per ottenere il «visto doganale» senza scaricare nulla alfine di camuffare le operazioni come esportazioni non imponibili IVA.I giudici di secondo grado, sulla base di tali elementi hanno ritenutoche la sistematicità delle condotte elusive realizzate escludesse lapossibilità di valutare, in alcun modo, la sussistenza di profili di buona fedein favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e che l’amministrazionefinanziaria aveva adeguatamente dimostrato la consapevolezza dellasocietà contribuente di partecipare ad un’operazione elusiva dell’IVA.4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, la contribuente societàPneus [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato asette motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, deve darsi atto che la società ricorrente hadepositato, con modalità telematica, in data 12 gennaio 2023, istanza disospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197,in vigore dal 1° gennaio 2023. All’esito di tale istanza, questa Corte hasospeso la causa fino al 10 luglio 2023. Nondimeno, alcuna domanda didefinizione agevolata risulta essere stata depositata, cosicché occorrenecessariamente procedere allo scrutinio del ricorso.Numero registro generale 24539/20162.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,Numero sezionale 9059/2025comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnatNau mpeeror d il ’roacmcoletas gsenae rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026motivazione circa punti decisivi della controversia che sono stati oggettodi discussione tra le parti e violazione dell’art. 112 c.p.c.Sostiene, al riguardo, che la CTR, con una motivazione«assolutamente inesistente», non avrebbe spiegato perché erano statiritenuti infondati i seguenti motivi di appello: «I) illegittimità dell’avviso diaccertamento per violazione degli artt. 7, l. n. 212/2000 e artt. 42 dpr600/73 e 56 d.p.r. n. 633/1972 - mancata allegazione dei documentirichiamati nei pvc mai conosciuti nè notificati; II) insussistenza dellapretesa erariale riguardante il recupero dell’iva relativa alle ipotizzatecessioni a [OSCURATO:PERSONA] indipendentemente dalla ipotizzata inesistenzasoggettiva o oggettiva delle cessioni - a norma dell’art. 21/7 comma dpr633/72 le cessioni in argomento non dovevano essere considerate daassoggettare ad imposta da parte dell’ufficio tenuto conto che sulle fatturenon è stata evidenziata alcuna imposta iva detraibile da parte di soggettiterzi; III) in merito alle contestate violazioni formali: illegittimità edinfondatezza».3.- La censura è infondata, giacché trascura, con tutta evidenza, lapresenza di una motivazione che attinge senz’altro il cd. minimocostituzionale.Ed invero, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, «Inseguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-Numero registro generale 24539/20163, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguitoNumero sezionale 9059/2025alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disNpumoesrot adi rdacacollt’aa gretn.e rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/202654 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonè più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operatadalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramutiin violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di“sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053del 7 aprile 2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perchéla CTR dell’Emilia-Romagna ha senz’altro motivato, sia pure in manierasintetica, con riguardo alle ragioni valevoli a reputare acclaratal’inesistenza delle operazioni di cessione asseritamente realizzate dallacontribuente nei riguardi della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., come, del restorisulta agevole desumere dalla lettura e disamina del capoversocontrassegnato dal numero “5)” a pag. 4 della pronuncia impugnata.Numero registro generale 24539/2016Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziataNumero sezionale 9059/2025da apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’aNultmreoro iddi roacnceoltaa gaende rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).Peraltro, con espresso riguardo alla denunciata violazione dell’art.all’art. 7 l. n. 212 del 2000, il motivo esibisce altresì un profilod’inammissibilità per difetto di specificità, giacché con esso la contribuentenon si premura minimamente di chiarire quali sarebbero i documentirichiamati nel p.v.c. mai conosciuti o notificati.Del resto, come già chiarito da questa Corte regolatrice, l’onere dellaindicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”)per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il genericorinvio ad atti del giudizio di appello, senza l’esplicazione del lorocontenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, glicircostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamenteconsiderate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimocontenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità lapossibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punticontroversi e della correttezza e sufficienza della motivazione delladecisione impugnata (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 342 del 13 gennaio2021).4.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., l’omessa e/o insufficiente e/ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per ilgiudizio; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 109 deld.P.R. n. 917 del 1986 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata conterrebbe unamotivazione valevole a contraddire le risultanze dei documenti di causacirca un fatto decisivo per il giudizio. Tale fatto decisivo e controversoriguarderebbe l’asserita presenza di elementi gravi, precisi e concordantiNumero registro generale 24539/2016in grado di dimostrare la conoscenza e soprattutto la consapevolezza dellaNumero sezionale 9059/2025ricorrente di partecipare alle violazioni contestate. NeNlu megroiu ddi raizcciolt,a gelnae rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026contestazione mossa dall’amministrazione finanziaria con riguardo aglianni di imposta 2007, 2008 e 2009, risultava essere quella di operazioni«soggettivamente» inesistenti e non «oggettivamente» inesistenti: taledato di fatto sarebbe stato rilevante perché tutta la questione concernevanon l’esistenza delle operazioni (mai messa in dubbio nemmenodall’amministrazione finanziaria), ma solamente se la ricorrente fosse omeno a conoscenza (la cd. «buona fede») che le società cedenti eacquirenti i beni, in realtà non fossero tali, bensì solamente soggetti«interposti» fittiziamente al fine di evadere le imposte. Dal quadroprobatorio in atti (la regolarità dei pagamenti collegati alle fattureregolarmente annotate in contabilità, la regolarità dei trasporti e dellaconsegna della merce, l’assenza di qualsivoglia ritorno di denaro), sarebbeemerso dunque che la contribuente aveva dimostrato la mancanza diconoscenza delle operazioni illecite ipotizzate e, quindi, la sua totale«buona fede». La società ricorrente non aveva potuto fare altro cheverificare le relative iscrizioni al [OSCURATO:PERSONA] e l’oggetto sociale dellestesse. La società contribuente aveva verificato l’esistenza della società edelle loro attività per mezzo del certificato della CCIAA e, dopo alcunetrattative sul prezzo degli pneumatici e sui termini della compravendita,aveva inviato un ordine alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA], le quali,ricevuto l’ordine, avevano provveduto a soddisfarlo. Nel caso in esame eraaccaduto che la ricorrente aveva acquistato, in buona fede, dalle predettesocietà, un quantitativo di pneumatici che le erano stati regolarmenteconsegnati come documentavano i d.d.t. presenti in atti. Infine, neirapporti intercorsi tra la ricorrente e le società sopra menzionate nonesistevano retropassaggi di denaro tipicamente indicativi dell’utilizzo difatture per operazioni inesistenti (solitamente rappresentate dallarestituzione di parte delle imposte pagate o risparmiate).6.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omessa e/o insufficiente motivazione circa unpunto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra leparti, nonché la violazione dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993.Numero registro generale 24539/2016In particolare, assume che, con riferimento alla rilevata cessazioneNumero sezionale 9059/2025della partita IVA in data 30 giugno 2007, le autorità slovaNucmcehroe d i aravcceovltaa gnenoe rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026comunicato che la società [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta ad unaprocedura fallimentare dal competente Tribunale e che, in data 11dicembre 2007, tale procedura si era chiusa senza alcuna dichiarazione difallimento per insufficienza di proprietà. Inoltre, era stato comunicato chesuccessivamente la società era stata definitivamente posta in liquidazionedal 4 gennaio 2008.Seppure, dunque, la partita IVA risultava inspiegabilmente cessata al30 giugno 2007, la società era comunque ancora operativa alla data delleavvenute cessioni di beni, come confermato dalla competente autoritàslovacca, la quale aveva comunicato che la società era stata postadefinitivamente in liquidazione a far data dal 4 gennaio 2008.La ricorrente, ancora, evidenzia che nel giudizio di merito erano statiprodotti i seguenti documenti, non presi in considerazione dalla CTRdell’Emilia-Romagna: a) copia della delibera della mancata dichiarazionedi fallimento tradotta in italiano richiesta alla ditta cliente slovena; b) copiacertificazione rilasciata dal Ministero della Giustizia Sloveno in cui siindicava quale data di cancellazione della società quella del 4 gennaio2008; c) comunicazione della società slovacca, la quale alla data 19novembre 2007 confermava il proprio numero di partita IVA.Sulla base di quanto prodotto risultava palese che la società EuroPneumatik Sro, al momento delle cessioni contestate (anno 2007), fosseancora operante e che la società contribuente era certamente in «buonafede».6.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., l’omessa e/o insufficiente e/ocontraddittoria e/o apparente motivazione circa un punto decisivo per lacontroversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché laviolazione degli artt. 7 e 71 del d.P.R. n. 633 del 1972.Sostiene, al riguardo, che la CTR avrebbe dovuto constatare che leindagini non avevano individuato, nonostante il ricorso a intercettazioni,perquisizioni, accertamenti bancari ed altro, un solo elemento in grado diricollegare la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e quindi il suo legale rappresentantePollastri Alberto ad alcuna delle società a vario titolo coinvolte nel giroNumero registro generale 24539/2016cartolare di fatture, né ad alcuno delle persone fisiche a dette societàNumero sezionale 9059/2025riconducibili. Nella specie, dato che la destinataria delle Nfuamtetrou dri era cceorlta gelnae rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per la sussistenza e fondatezza della ipotesievasiva si imponeva la necessità della piena consapevolezza del falso dellefatture quanto alla indicazione del destinatario delle stesse, e cioè chePneus [OSCURATO:SOCIETA]. sapesse con certezza che i pneumatici in realtà nonfinivano a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma, previo passaggio cartolare, alle altresocietà all’uopo utilizzate.In tale prospettiva solo il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. poteva essereoggetto di esame, dato che, con le altre società coinvolte nella vicenda,non v’era stato alcun rapporto.In conclusione, la CTR, con una motivazione del tutto carente e/oomessa su certi punti sottoposti al suo giudizio, travisando i fatti di causae le fonti probatorie, avrebbe dimostrato di non aver consideratoadeguatamente le puntuali e specifiche motivazioni sollevate dalla societàricorrente nel corso del giudizio di appello su un punto decisivo dellacontroversia.7.- Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), n. 4) e n. 5), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui fatti esposti nell’atto diappello, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti e la violazione dell’art. 21, comma 8,d.P.R. n. 633 del 1972.Sostiene, al riguardo, che, nel caso in esame, era stato evidenziatoche le fatture oggetto di contestazione non indicavano alcuna impostadetraibile e non erano state inserite nel circuito IVA nazionale, essendostate emesse nei confronti della società sanmarinese che non potevacomunque usufruire di alcuna detrazione, siccome società non italiana enon soggetta agli obblighi previsti con riguardo all’IVA. Su tale punto,assolutamente rilevante e decisivo ai fini della decisione, la CTRdell’Emilia-Romagna avrebbe omesso totalmente di pronunciarsi,dimostrando così di non considerare le puntuali e specifiche motivazionisollevate dalla società ricorrente nel corso del giudizio di appello.Inoltre, la CTR avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., poiché non si eraespressa circa il suddetto motivo di appello relativamente all’illegittimitàNumero registro generale 24539/2016dell’operato dell’amministrazione finanziaria, realizzato in apertaNumero sezionale 9059/2025violazione dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 197Nu2m,e ro mdi reactctoeltan gdenoe rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026altresì di esaminare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussionetra le parti.8.- Le predette censure, suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente, presentano profili sia d’inammissibilità che diinfondatezza.Ed invero, nella parte in cui si appuntano sulla valutazione del quadroprobatorio operata dalla Corte di merito, esse risultano anzituttoinammissibili perché in patente contrasto con l’orientamento consolidatosecondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può mai risolversi inun’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dimerito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estraneaalla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenzan. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione,deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, purove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Numero registro generale 24539/2016Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioniNumero sezionale 9059/2025violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, Ncuommerom dia ra c1c,o ltna g.e n3e rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a)quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il viziodi violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenutoche non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il viziodi falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambitoapplicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. l’allegazione di un’erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causache è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf.Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022).In secondo luogo, anche con espresso riguardo alle doglianze - di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. - concernente l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, i predetti motivirisultano inammissibili, dovendo, ancora una volta, ribadirsi che«Nell’ipotesi di "doppia conforme", prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass., Sez. 3,ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la CTR confermato laNumero registro generale 24539/2016legittimità della pretesa tributaria esercitata nei riguardi dell’odiernaNumero sezionale 9059/2025ricorrente. Numero di raccolta generale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026Tale conclusione risulta, peraltro, pienamente in linea con ilconsolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui «Nelvigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non ha ad oggettoun riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novumjudicium”), ma assume le caratteristiche di una “revisio prioris instantia”,cosicché l’appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizioinstaurato e con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motividi gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nelgiudizio di primo grado, e ove si dolga dell’erronea valutazione, da partedel primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi nondepositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp.n. 40606 del 17 dicembre 2021).Del resto, non va trascurato il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).Infine, le censure esibiscono evidenti profili d’infondatezza, laddovetrascurano la presenza di una motivazione che attinge senz’altro il cd.minimo costituzionale, avendo la Corte di merito chiarito, sia pure in modosintetico, come la sistematicità dei rapporti intrattenuti dalla contribuentecon altre società che presentavano indici sintomatici valevoli a far ritenereche si trattasse di operatori fittizi escludeva la possibilità di valutarel’esistenza di profili di buona fede in favore della ricorrente. Aggiungasi,peraltro, come: 1) con espresso riguardo ai rapporti intercorsi tra lacontribuente e la [OSCURATO:PERSONA], nella motivazione della sentenzaimpugnata sia stato espressamente chiarito che il vettore avevaNumero registro generale 24539/2016confermato che gli acquisti relativi al periodo ottobre-dicembre 2007 nonNumero sezionale 9059/2025erano in realtà mai stati realizzati e che la merce venNivumae,r o idni r acrceolatal gteàn,e rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026destinata ad operatori economici con sede sul territorio italiano; 2) inordine ai rapporti con la società di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la sentenzaimpugnata abbia chiarito che i vettori si recavano presso la società dispedizione solo per ottenere il visto doganale, senza scaricare nulla al finedi camuffare le operazioni come esportazioni non imponibili a fini IVA,sicché, anche in tal caso, alcuna spedizione in favore della predetta societàestera era mai stata compiuta.Pertanto, la motivazione non risulta viziata da apparenza, né risultamanifestamente illogica ed è senz’altro idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dalgiudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U,Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).9.- Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), n. 4) e n. 5), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sui fatti esposti nell’atto di appello,l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti.Sostiene che, con gli avvisi di accertamento oggetto del presentericorso, venivano irrogate due distinte sanzioni formali: 1) la prima,prevista e punita dall’art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471 del 1997, perchéla società ricorrente avrebbe tenuto irregolarmente le fatture di acquistointracomunitario in violazione dell’art. 46 d.l. n. 331 del 1993 e perchéavrebbe emesso fatture viziate da indicazioni inesatte e incomplete; 2) laseconda, prevista e punita dall’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997,perché la società ricorrente avrebbe presentato irregolarmente i modelliIntrastat, in quanto in essi sarebbe identificato un soggetto inesistente.Inoltre, in relazione all’anno 2007, la prima sanzione contestata siriferiva alla mancata indicazione nelle fatture emesse nei confronti di dueclienti, rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] (tedesco) e DeldoAutobanden NV. (belga) senza indicazione della partita IVA comunitaria.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, in sede di verifica (come desumibile dal p.v.c.del 2009, a pag. 7), aveva constatato che la società ricorrente avevaNumero registro generale 24539/2016correttamente inserito i codici IVA riferiti agli operatori sopra citati neiNumero sezionale 9059/2025listing dei periodi di riferimento, sanando così l’irregolarità Nfuomremro adil reac.c o lta generale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026La seconda violazione contestata si riferiva alla presentazione di treelenchi Intrastat ritenuti irregolari dai verificatori perché riportanti unnumero di Partita IVA comunitaria (quella della società slovacca EuroPneumatik Sro) non valida dal mese di luglio 2007, ma la societàricorrente non aveva commesso nessuna infrazione, in quanto avevaindicato correttamente nei modelli Intrastat il codice partita IVAcomunitaria dell’acquirente.Per l’anno 2008, la prima sanzione irrogata si riferiva alla inesattaindicazione del codice IVA comunitario riferito alla società S+S Pneumatik,nella fattura n. 51/1549 del 10 giugno 2008 (CZ27676550 invece diCZ27676455), mentre la seconda sanzione si riferiva all’errata indicazionedel codice IVA comunitario della società [OSCURATO:PERSONA] p.l.c. nei modelliIntra/Acquisti di marzo e aprile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale nullaavrebbe argomentato sul motivo d’appello di cui sopra, con conseguenteviolazione dell’art. 112 c.p.c.10.- La censura è inammissibile.È noto, infatti, che i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudiziodi secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 2038 del 24 gennaio 2019). Pertanto,come chiarito da questa Corte regolatrice, qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, inossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare“ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito dellasuddetta questione (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., Sez. T,ordinanza n. 3473 dell’11 febbraio 2025).Numero registro generale 24539/2016Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi nonNumero sezionale 9059/2025veda come, se è certamente vero che le questioni enunciatNeu mnerol dmi raoctcoivltao g ednie rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricorso oggetto di scrutinio, non risultino, in modo alcuno, essere statetrattate dalla CTR, risulta nondimeno altrettanto innegabile come lasocietà ricorrente non si sia minimamente premurata di indicare, inmaniera specifica e, cioè, mediante la riproduzione in ricorso deicorrispondenti passi dei suoi scritti difensivi, come abbia rappresentatotale questione al giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado.Aggiungasi, infine, come, anche con riguardo al motivo di cui si tratta,la censura sviluppata ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. risultiinammissibile, per evidente sussistenza di un’ipotesi di cd. doppiaconformità, in quanto le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la CTR confermato lalegittimità della pretesa tributaria esercitata nei riguardi dell’odiernaricorrente.11.- Con il settimo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per omessa pronuncia sui fatti esposti nell’atto di appello, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 l. n. 212 del 2000, 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n.633 del 1972.Sostiene, al riguardo, che, con il ricorso introduttivo del giudizio e conl'atto di appello, era stata evidenziata l’illegittimità degli avvisi diaccertamento in quanto motivati acriticamente e per relationem conriferimento al p.v.c. della Guardia di Finanza di Piacenza, il quale, a suavolta, rinviava a numerosi altri atti, in violazione degli artt. 7 l. n. 212 del2000, 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972.La CTR dell’Emilia-Romagna, dunque, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c.,laddove non si era espressa sul suddetto motivo di ricorso riproposto inappello e avrebbe altresì, omesso di esaminare fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, oltre a realizzare una violazione o falsaapplicazione delle norme suddette, che imponevano l’allegazioneall'avviso di accertamento di tutti i documenti richiamati per relationemnon conosciuti, né ricevuti né conoscibili dal contribuente.Numero registro generale 24539/201612.- La censura è manifestamente inammissibile per evidente difettoNumero sezionale 9059/2025di specificità, giacché non risultano essere stati indicati quaNluim serioa dni roac cqoultae gsetnie rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026documenti e quali sarebbero i fatti decisivi non esaminati.Del resto, questa Corte regolatrice ha più volte chiarito come, in temadi ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo,imponga la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr., in talsenso ed ex multis, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 21346 del 30 luglio2024).Peraltro, giova rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza diquesta Corte regolatrice, «L’avviso di accertamento, rappresentando l’attoconclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipareanche organi amministrativi diversi, può essere motivato“per relationem”, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenutein un atto istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senzache ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in talsenso dell’Amministrazione finanziaria non può essere di per sé censuratadal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dalrichiamo globale all’atto strumentale, sia derivata un’inadeguatezza oun’insufficienza della motivazione dell’atto finale. In sede di legittimità,pertanto, il contribuente che intenda contestare l’accertamentodell’adeguatezza della motivazione “per relationem” dovrà specificamenteindicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza.» (Cass.civ., Sez. 5, sentenza n. 2907 del 10 febbraio 2010, Rv. 611851-01; conf.Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 21119 del 13 ottobre 2011, Rv. 619740-01; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 30560 del 20 dicembre 2017, Rv.646303-01; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 32957 del 20 dicembre 2018,Rv. 652115-01; Cass. civ., Sez. T, sentenza n. 3610 del 12 febbraio 2025,Rv. 674088-01, secondo le quali «In tema di avviso di accertamento, lamotivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nelNumero registro generale 24539/2016verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell’esercizio dei poteri di poliziaNumero sezionale 9059/2025tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma vNuamluertoa diz riaoccnoleta gdenae rale 9141/2026Data pubblicazione 11/04/2026parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significandosemplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, hainteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo allacircostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arrecaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.»).Nella specie, dalla lettura e disamina del motivo, risulta piuttostoagevole desumere come la ricorrente non abbia censurato l’adeguatezzadella motivazione, ma si sia limitata esclusivamente a lamentare il fattoche l’amministrazione finanziaria avrebbe recepito acriticamente leconclusioni del p.v.c. (cfr., all’uopo, quanto evidenziato a pag. 31 delricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità).Senza contare, poi, che, con riguardo alla doglianza prospettata aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., devono ribadirsi leconsiderazioni già sopra ampiamente sviluppate e valevoli a determinarnel’inammissibilità in ragione della ricorrenza di un’ipotesi di cd. “doppiaconformità”.13.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.14.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 10.700,00 (euro diecimilasettecento/00), oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 24539/2016Numero sezionale 9059/2025pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoNumero di raccolta generale 9141/2026art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 11/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente