CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 05880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con ordinanza depositata il giorno 9 luglio 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 ottobre 2023 a seguito dell'avvenuta opposizione da questo presentata a decreto penale di condanna; che la inammissibilità disposta dalla Corte territoriale era dovuta alla carenza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 619, comma 3, cod. proc. pen. sulla scorta del fatto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. sia stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. O), della legge n. 114 del 2024. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; che, come affermato da questa Corte di legittimità, in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 dicembre 2023, n. 49315, rv 285499); che nel caso che interessa l'avviso del deposto del provvedimento era stato notificato al Liuzzo già il giorno 12 luglio 2024 e pertanto il termine ordinario per la proposizione del ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento reso in camera di consiglio, è spirato il successivo 27 luglio 2024; che, essendo stato presentato il ricorso solo il 31 luglio 2024, correttamente doveva esserne dichiarata la inammissibilità in quanto tardivo; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere e