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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07351/2025

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16345/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6065/2020 depositata il 02/12/2020.

Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.

Udita la relazione svolta nella successiva camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so , sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 6065 del 2020 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - aveva convenuto la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], poi fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegando di essere il gestore di una tabaccheria in locali, in parte locati dalle persone fisiche proprietarie citate, danneggiati dal crollo dei solai sovrastanti, in specie a causa delle opere eseguite negli spazi ubicati al piano superiore rispetto a quello dove si svolgeva la propria attività commerciale, e in ragione dei fenomeni di fessurazione provenienti dagli ambienti dov’era in essere l’attività alberghiera della s.r.l. proprietaria dell’edificio; - si erano costituit e resistendo sia la s.r.l. che Roberta e [OSCURATO:PERSONA] nonché Olimpia N ofri, spiegando domande riconvenzionali rispettivamente imputando, la società, i danni occorsi alle opere modificative, in particolare dell’ingresso nei negozi, poste in essere dal deducente; e chiedendo, le altre, la condanna al pagamento di canoni di locazione insoluti; - il Tribunale aveva disatteso tutte le domande con compensazione integrale delle spese di lite, osservando che sia l’attore che la società proprietaria dell’edificio avevano posto in essere condotte colpose nel realizzare interventi sull’immobile tali da contribuire, nel tempo, al crollo, senza che fosse risultata dimostrata l’esclusiva responsabilità dell’uno o dell’altro soggetto, e aggiungendo che sulla domanda per i pretesi canoni già pendeva distinto giudizio presso la Corte di appello; - la Corte di seconde cure, adita d al deducente [OSCURATO:PERSONA], e dinanzi alla quale, costituendosi, la s.r.l. aveva proposto appello incidentale, aveva rigettato per mancanza di prova l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], e aveva dichiarato inammissibile quello principale dell’originario attore, osservando che quest’ultimo si era tradotto in una prolissa e affastellata disamina della consulenza tecnica officiosa esperita, senza individuare le specifiche ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della statuizione aggredita, al contempo sollecitando un rinnovo delle operazioni peritali di carattere meramente esplorativo; hanno resistito con controricorso Roberta ed [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudizio di secondo grado, le quali si erano costituite, anche nella detta qualità, in quel grado a s é guito della riassunzione di quel giudizio dichiarato interrotto proprio per la morte della Nofri; la causa è stata rinviata come da ordinanza interlocutoria n. 9186 del 2024, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della intimata s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], non risultando agli atti la prova della notifica del ricorso nei confronti della stessa; la parte ricorrente ha adempiuto depositan do la documentazione attestante le precedenti e già effettuate notificazioni; la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha formulato anche conclusioni scritte, alle quali si è riportato in pubblica udienza chiedendo l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo; rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell’atto di appello, sebbene con censura formulata unitariamente, erano state chiaramente dedotte le ragioni di riforma della decisione di prime cure, ricostruendo l’incongrua quanto immotivata valutazione dell’elaborato peritale nel suo complesso,alla luce delle critiche del consulente di parte, con conseguente mancata statuizione della misura delle eventuali concause individuate, pur ammettendo che fossero tali; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulle critiche specifiche alla consulenza tecnica d’ufficio, peraltro dichiarata esplorativa in modo contraddittorio dopo aver statuito l’inammissibilità dell’appello per aspecificità; considerato che il primo motivo è fondato; questa Corte ha chiarito che: - gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.

U., 16/11/2017, n. 27199; Cass., 13/12/2022, n. 36481); ora, nel caso, la parte allora appellante, come dimostrato in ricorso nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., aveva all’evidenza specificato, seppure in una diffusa formulazione unitaria, le ragioni di censura, dettagliando che: - non era stata vagliata nel complesso la relazione peritale d’ufficio, dalla quale era comunque possibile evincere che le modeste opere del deducente, in specie individuate nell’apertura di un varco nel tramezzo divisorio dei due locali dell’esercizio di tabaccheria, erano state in realtà solo ipotizzate quale concausa, a differenza di quelle della proprietà che aveva inciso in modo massiccio per il rifacimento delle stanze dell’albergo ivi situato; - le prove testimoniali avevano d’altro canto supportato la conclusione; - non vi era stata spiegazione sul perché non si potesse apprezzare quanto meno il diverso peso causale delle condotte; nel gravame qui in scrutinio si riporta l’atto di appello in cui, come del resto osservato dalla stessa Corte territoriale, si argomenta soprattutto in chiave di mirata confutazione tecnica della stessa relazione peritale ovvero di una lettura di essa, e ciò – come pure osservato dalla Procura generale –non può significare, a differenza di quanto ha concluso il Collegio di seconde cure, per ritenuta prolissità ovvero per tratti di sovrapposizione delle deduzioni, un’aspecificità dell’appello medesimo, proprio perché non si tratta di un’impugnazione a critica vincolata quale tipicamente quella cassatoria,bensì di gravame con effetto devolutivo di pieno merito; le confutazioni in parola, difatti, sono state spiegate proprio per censurare le conclusioni del consulente d’ufficio sulle quali , o su parte delle quali, si era basato il Tribunale; il secondo motivo è logicamente assorbito; spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16345/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6065/2020 depositata il 02/12/2020. Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. Udita la relazione svolta nella successiva camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so , sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 6065 del 2020 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - aveva convenuto la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], poi fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegando di essere il gestore di una tabaccheria in locali, in parte locati dalle persone fisiche proprietarie citate, danneggiati dal crollo dei solai sovrastanti, in specie a causa delle opere eseguite negli spazi ubicati al piano superiore rispetto a quello dove si svolgeva la propria attività commerciale, e in ragione dei fenomeni di fessurazione provenienti dagli ambienti dov’era in essere l’attività alberghiera della s.r.l. proprietaria dell’edificio; - si erano costituit e resistendo sia la s.r.l. che Roberta e [OSCURATO:PERSONA] nonché Olimpia N ofri, spiegando domande riconvenzionali rispettivamente imputando, la società, i danni occorsi alle opere modificative, in particolare dell’ingresso nei negozi, poste in essere dal deducente; e chiedendo, le altre, la condanna al pagamento di canoni di locazione insoluti; - il Tribunale aveva disatteso tutte le domande con compensazione integrale delle spese di lite, osservando che sia l’attore che la società proprietaria dell’edificio avevano posto in essere condotte colpose nel realizzare interventi sull’immobile tali da contribuire, nel tempo, al crollo, senza che fosse risultata dimostrata l’esclusiva responsabilità dell’uno o dell’altro soggetto, e aggiungendo che sulla domanda per i pretesi canoni già pendeva distinto giudizio presso la Corte di appello; - la Corte di seconde cure, adita d al deducente [OSCURATO:PERSONA], e dinanzi alla quale, costituendosi, la s.r.l. aveva proposto appello incidentale, aveva rigettato per mancanza di prova l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], e aveva dichiarato inammissibile quello principale dell’originario attore, osservando che quest’ultimo si era tradotto in una prolissa e affastellata disamina della consulenza tecnica officiosa esperita, senza individuare le specifiche ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della statuizione aggredita, al contempo sollecitando un rinnovo delle operazioni peritali di carattere meramente esplorativo; hanno resistito con controricorso Roberta ed [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudizio di secondo grado, le quali si erano costituite, anche nella detta qualità, in quel grado a s é guito della riassunzione di quel giudizio dichiarato interrotto proprio per la morte della Nofri; la causa è stata rinviata come da ordinanza interlocutoria n. 9186 del 2024, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della intimata s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], non risultando agli atti la prova della notifica del ricorso nei confronti della stessa; la parte ricorrente ha adempiuto depositan do la documentazione attestante le precedenti e già effettuate notificazioni; la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha formulato anche conclusioni scritte, alle quali si è riportato in pubblica udienza chiedendo l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo; rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell’atto di appello, sebbene con censura formulata unitariamente, erano state chiaramente dedotte le ragioni di riforma della decisione di prime cure, ricostruendo l’incongrua quanto immotivata valutazione dell’elaborato peritale nel suo complesso,alla luce delle critiche del consulente di parte, con conseguente mancata statuizione della misura delle eventuali concause individuate, pur ammettendo che fossero tali; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulle critiche specifiche alla consulenza tecnica d’ufficio, peraltro dichiarata esplorativa in modo contraddittorio dopo aver statuito l’inammissibilità dell’appello per aspecificità; considerato che il primo motivo è fondato; questa Corte ha chiarito che: - gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199; Cass., 13/12/2022, n. 36481); ora, nel caso, la parte allora appellante, come dimostrato in ricorso nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., aveva all’evidenza specificato, seppure in una diffusa formulazione unitaria, le ragioni di censura, dettagliando che: - non era stata vagliata nel complesso la relazione peritale d’ufficio, dalla quale era comunque possibile evincere che le modeste opere del deducente, in specie individuate nell’apertura di un varco nel tramezzo divisorio dei due locali dell’esercizio di tabaccheria, erano state in realtà solo ipotizzate quale concausa, a differenza di quelle della proprietà che aveva inciso in modo massiccio per il rifacimento delle stanze dell’albergo ivi situato; - le prove testimoniali avevano d’altro canto supportato la conclusione; - non vi era stata spiegazione sul perché non si potesse apprezzare quanto meno il diverso peso causale delle condotte; nel gravame qui in scrutinio si riporta l’atto di appello in cui, come del resto osservato dalla stessa Corte territoriale, si argomenta soprattutto in chiave di mirata confutazione tecnica della stessa relazione peritale ovvero di una lettura di essa, e ciò – come pure osservato dalla Procura generale –non può significare, a differenza di quanto ha concluso il Collegio di seconde cure, per ritenuta prolissità ovvero per tratti di sovrapposizione delle deduzioni, un’aspecificità dell’appello medesimo, proprio perché non si tratta di un’impugnazione a critica vincolata quale tipicamente quella cassatoria,bensì di gravame con effetto devolutivo di pieno merito; le confutazioni in parola, difatti, sono state spiegate proprio per censurare le conclusioni del consulente d’ufficio sulle quali , o su parte delle quali, si era basato il Tribunale; il secondo motivo è logicamente assorbito; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in diversa composizione
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