CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 42188/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 24699/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputata per il delitto di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dalla Corte di merito — oltre ad essere aspecifico, perché costituito da mere asserzioni che non spiegano perché il ragionamento della Corte di Appello sia errato, è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata - in relazione ai profili sull'incidenza causale e sulla responsabilità concorsuale - è corretta; Rilevato, infatti, che la Corte territoriale, vagliando gli apporti dichiarativi concernenti la fase dell'aggressione, ha motivatamente e correttamente individuato due contributi causali dell'imputata all'aggressione alla p.o., l'uno costituito dall'avere impedito alla sorella di quest'ultima di prestarle aiuto - così di fatto oggettivamente agevolando l'azione eteroaggressiva degli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - l'altro costituito dall'avere rafforzato, con questa azione obiettivamente agevolativa, il proposito criminoso degli altri aggressori, forti del contributo esterno fornito; così argomentando, la Corte di merito ha osservato i principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co