CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 novembre 2005
Cassazione n. 20805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] mattiap [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]: pensione ragionieri RGN Cron. Rep. CC 25.5.23 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] mattiap [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n.231/2019 pubblicata i l 21 / 6 /20 19 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Brescia riformava in parte la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del ragioniere [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della quota A, calcolata col sistema retributivo, della propria pensione di anzianità spettante dal 1.11.2005. Secondo la Corte, al calcolo della quota A doveva applicarsi una disciplina unitaria, ovvero quella dell’art.49 della Delibera della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] (C.N.P.R.) del 28.6.1997, con applicazione del coefficiente di neutralizzazione previsto dall’art.53 del Regolamento di esecuzione 1.1.2004, ma senza applicazionedel massimale pensionistico e del contributo di solidarietà previsti rispettivamente dalla delibera 28.6.1997 e dal Regolamento del 1.1.2004. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi prima la C.N.P.R., per due motivi, e poi [OSCURATO:PERSONA], per due motivi. Entrambe le parti hanno resistito reciprocamente con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 13.7.21, la sesta sezione di questa Corte rimetteva i ricorsi all’esame di questa sezione. In vista dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. All’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: Con il primo motivo di ricorso principale , la C.N.P.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95 per non avere la Corte riconosciuto l’applicabilità del massimale pensionistico di cui alla delibera 28.6.1997.Con il secondo motivo di ricorso principale, la C.N.P.R. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e dell’art.2 d. lgs. n.509/94 per non avere la Corte applicato la ritenuta a titolo di contributo di solidarietà. Tale secondo motivo è stato rinunciato con la memoria illustrativa Con il primo motivo di ricorso, da qualificarsi come incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.12 l. n.335/95 per non avere la Corte calcolato la quota A sulla base dei criteri vigenti tempo per tempo durante il periodo di maturata anzianità necessaria alla quota A. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, co.12 l. n.335/95, 2, co.2 e 44 d. lgs. n.289/02, per avere la Corte applicato al calcolo il coefficiente di neutralizzazione. Il primo motivo di ricorso principale è infondato. Questa Corte, con orientamento cui va data continuità, ha affermato che l’introduzione del massimale pensionistico viola il principio del pro-rata ed esula dai provvedimenti che, in base all’art.3, co.12 l. n.335/95, nel testo applicabile ratione temporis, ovvero prima della modifica ad opera della l. n.296/06, la Cassa poteva adottare (da ultimo Cass.1338/22; in precedenza, Cass.136-1841-1842-2286/19). Il secondo motivo di ricorso principale, data la rinuncia, è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (v. Cass.9705/23).Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato. La sentenza ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui, per il calcolo della quota A, si applica un unico regime, ovvero quello in essere al momento della maturazione del diritto alla pensione, e cioè l’art.49 del Regolamento di esecuzione del 1997, anziché i vari regimi di calcolo via via succedutisi (Cass.28253/18, Cass.2223/19, Cass. Cass.1338/22). Infondato è anche il secondo motivo di ricorso incidentale. La sentenza ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte (v. Cass.23597/18, Cass.28253/18, Cass.26440/21) secondo cui la previsione, di cui alle delibere della Cassa 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (c.d. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall’art.3, co.12 l. n.335/95 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, co.763, l. n. 296/06) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti con compensazione delle spese del presente giudizio secondo soccombenza reciproca. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio di cassazione; i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto di entrambi i ricorsi, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello s