CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rllevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare, ex artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena di anni sette mesi sette di reclusione, come determinata dal provvedimento di cumulo n. 1791/2020 Siep, della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma. 1.1. Considerato che il Tribunale ha escluso la sussistenza del pericolo di vita, sulla base dell'accertata inesistenza di uno stato morboso, con prognosi infausta, nonché della impossibilità di giovarsi di trattamenti e cure praticabili in regime intramurario. 1.2. Rilevato che il Tribunale ha tratto detta conclusione sulla base di una relazione sanitaria della Casa circondariale di Frosinone del 7 ottobre 2021, dalla relazione aggiornata al 20 dicembre 2021, nonché da quella del 17 gennaio 2022, dalle quali risulta che non vi sono condizioni di salute del detenuto incompatibili con il regime in atto e che lo stesso nel contempo deve essere seguito vista l'età, costantemente anche attraverso presidi sanitari territoriali esterni in quanto ultrasettantenne. 1.3. Rilevato altresì, che risulta debitamente motivata la conclusione relativa all'attuale pericolosità del condannato (cfr. pag. 2 del provvedimento censurato), con ragionamento in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo, con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699). 1.4. Ritenuto che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione all'art. 147 cod. pen. e 47-ter, comma, Ord. pen.) risultano manifestamente infondati, quanto al vizio di motivazione, tenuto conto che la lettura del provvedimento impugnato evidenzia che questa è connotata da lineare e coerente logicità ed è conforma alla disamina dei dati probatori. 1.5. Considerato infine, che la dedotta violazione di legge non ricorre nel caso al vaglio, in quanto il motivo dedotto si fonda su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità, a fronte di motivazione che ha preso in esame l'età avanzata del detenuto, la sua difficoltà di deambulazione e tremore agli arti, con ragionamento congruo e conforme ai principi anche costituzionali che regolano la materia, non ravvisando, nell'espiazione della pena in esecuzione alcun contrasto con il senso di umanità cui si riferisce l'art. 27 Cost. (pag. 3 del provvedimento), anche in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la detenzione domiciliare non è misura che debba essere automaticamente concessa ai detenuti ultrasettantenni (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240600). 2.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del motivo dedotto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il