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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 07741/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17300/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio del prof.

A vv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA, n. 923/2014depositata il 16/05/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della senza della CTR della Calabria, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap anno 2004-col quale veniva contestata la vendita simulata con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con accertamento di maggior reddito d’impresa-ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR ha confermato la statuizione dei primi giudici quanto alla motivazione dell’accertamento, che ha ritenuto fittizie le fatture intestate alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di Lupo, che non possedeva le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori fatturati; ha tuttavia ritenuto che le prove offerte dal contribuente fossero idonee a superare la presunzione di falsità delle fatture, preso atto della documentazione offerta (scritture private di incarico) e della realizzazione dei servizi fotografici per ciascuna campagna pubblicitaria, regolarmente annotata e fatturata.

Aggiunge che il titolare della ditta individuale, [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato per evasione fiscale per infedele dichiarazione ed aveva poi patteggiato la pena mentre il processo penale nei confronti dell’amministratore unico della società contribuente – per emissione di fatture inesistenti-era stato archiviato.

La società contribuente resiste con controricorso.

Deposita procura del difensore aggiunto.

Considerato che: Lacontro ricorrente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma197, l. 130/2022 per cui la causa va sospesa fino al 10 luglio 2023e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17300/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio del prof. A vv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA, n. 923/2014depositata il 16/05/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della senza della CTR della Calabria, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap anno 2004-col quale veniva contestata la vendita simulata con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con accertamento di maggior reddito d’impresa-ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado. La CTR ha confermato la statuizione dei primi giudici quanto alla motivazione dell’accertamento, che ha ritenuto fittizie le fatture intestate alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di Lupo, che non possedeva le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori fatturati; ha tuttavia ritenuto che le prove offerte dal contribuente fossero idonee a superare la presunzione di falsità delle fatture, preso atto della documentazione offerta (scritture private di incarico) e della realizzazione dei servizi fotografici per ciascuna campagna pubblicitaria, regolarmente annotata e fatturata. Aggiunge che il titolare della ditta individuale, [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato per evasione fiscale per infedele dichiarazione ed aveva poi patteggiato la pena mentre il processo penale nei confronti dell’amministratore unico della società contribuente – per emissione di fatture inesistenti-era stato archiviato. La società contribuente resiste con controricorso. Deposita procura del difensore aggiunto. Considerato che: Lacontro ricorrente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma197, l. 130/2022 per cui la causa va sospesa fino al 10 luglio 2023e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la cau
Sentenza Cassazione n. 07741/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris