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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25192/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati giudicati con due sentenze di condanna divenute irrevocabili, in relazione a diversi reati di evasione, quelli commessi in Palermo, nelle date del 5, 10, 11 e 12 febbraio 2014, nonché quello, giudicato con la sentenza sub 2, commesso in Torino in data 7 agosto 2015.

Ritenuto che il motivo unico proposto (inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione), rappresenta doglianza riproduttiva dell'istanza, con argomenti cui la Corte di appello ha risposto con ragionamento giuridico corretto e non manifestamente illogico, valorizzando (cfr. pag. 2) l'ampio intervallo temporale tra le condotte di evasione giudicate con la sentenza sub 1 e quella giudicata, da ultimo, dalla Corte di appello di Torino, commessa a circa un anno e mezzo dalle altre, nonché la distanza territoriale dei luoghi ove i fatti sono stati commessi.

Rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha tenuto conto anche della circostanza dedotta secondo la quale l'agente poteva non aver compreso il significato della misura a suo carico, per le violazioni poste in essere nel ristretto arco temporale di pochi giorni del mese di febbraio 2014, escludendo detta soluzione rispetto alla condotta accertata ad un anno e mezzo da questi fatti, perché reputata, con ragionamento immune da illogicità manifesta, frutto di determinazione estemporanea.

Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con tutte le citate sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata (cfr. pag. 2 dell'ordinanza), sottolineando peraltro la estemporaneità della condotta di evasione commessa in Torino.

Considerato, infine, che le censure prospettate pretendono la rivisitazione, in fatto, del giudizio già compiuto dal Giudice dell'esecuzione, non consentita a questa Corte. qb, Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati giudicati con due sentenze di condanna divenute irrevocabili, in relazione a diversi reati di evasione, quelli commessi in Palermo, nelle date del 5, 10, 11 e 12 febbraio 2014, nonché quello, giudicato con la sentenza sub 2, commesso in Torino in data 7 agosto 2015. Ritenuto che il motivo unico proposto (inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione), rappresenta doglianza riproduttiva dell'istanza, con argomenti cui la Corte di appello ha risposto con ragionamento giuridico corretto e non manifestamente illogico, valorizzando (cfr. pag. 2) l'ampio intervallo temporale tra le condotte di evasione giudicate con la sentenza sub 1 e quella giudicata, da ultimo, dalla Corte di appello di Torino, commessa a circa un anno e mezzo dalle altre, nonché la distanza territoriale dei luoghi ove i fatti sono stati commessi. Rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha tenuto conto anche della circostanza dedotta secondo la quale l'agente poteva non aver compreso il significato della misura a suo carico, per le violazioni poste in essere nel ristretto arco temporale di pochi giorni del mese di febbraio 2014, escludendo detta soluzione rispetto alla condotta accertata ad un anno e mezzo da questi fatti, perché reputata, con ragionamento immune da illogicità manifesta, frutto di determinazione estemporanea. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con tutte le citate sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata (cfr. pag. 2 dell'ordinanza), sottolineando peraltro la estemporaneità della condotta di evasione commessa in Torino. Considerato, infine, che le censure prospettate pretendono la rivisitazione, in fatto, del giudizio già compiuto dal Giudice dell'esecuzione, non consentita a questa Corte. qb, Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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