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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01836/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12763-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella sua qualità di Liquidatore societario e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 450/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/03/2022 R.G.N. 2093/2018; [OSCURATO:PERSONA] di incarico professionale R.G.N.12763/2022 Cron.

Rep.

Ud.26/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze ha respinto sia l’appello principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. in fallimento (già [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. in concordato preventivo) che l’appello incidentale proposto da dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore societario di [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1977/2018, che: - aveva respinto la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] coop a r.l. allora in concordato preventivo e in liquidazione nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA]; - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla sola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva condannato detto consorzio a pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 181.170, oltre interessi dal dovuto al saldo; -aveva, altresì, condannato la parte attrice a rimborsare in favore delle parti convenute le spese di lite come liquidate; la Corte dichiarava le spese processuali di secondo grado integralmente compensate tra le parti.

2. Avverso tale decisione il fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

3. I due intimati hanno resistito con unico controricorso , contenente anche ricorso incidentale a mezzo di tre motivi.

4. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c.

Ragioni della decisione

1. A seguito della fis sazione di pubblica udienza il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente il 30.1.2023atto in data 10.1.2023 (sottoscritto anche dai due curatori fallimentari), nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, uno dei comuni difensori/procuratori speciali dei controricorrenti/ricorrenti incidentali ha dichiarato di accettare detta rinuncia (anche [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , ha sottoscritto il medesimo atto).

2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.

3. G iusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo i controricorrenti/ricorrenti incidentali aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali.

4. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ar t. 13, comma 1 - quater , perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma nell'Adunanza cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12763-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella sua qualità di Liquidatore societario e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 450/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/03/2022 R.G.N. 2093/2018; [OSCURATO:PERSONA] di incarico professionale R.G.N.12763/2022 Cron. Rep. Ud.26/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze ha respinto sia l’appello principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. in fallimento (già [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l. in concordato preventivo) che l’appello incidentale proposto da dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore societario di [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1977/2018, che: - aveva respinto la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] coop a r.l. allora in concordato preventivo e in liquidazione nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA]; - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla sola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva condannato detto consorzio a pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 181.170, oltre interessi dal dovuto al saldo; -aveva, altresì, condannato la parte attrice a rimborsare in favore delle parti convenute le spese di lite come liquidate; la Corte dichiarava le spese processuali di secondo grado integralmente compensate tra le parti. 2. Avverso tale decisione il fallimento del [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 3. I due intimati hanno resistito con unico controricorso , contenente anche ricorso incidentale a mezzo di tre motivi. 4. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. Ragioni della decisione 1. A seguito della fis sazione di pubblica udienza il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente il 30.1.2023atto in data 10.1.2023 (sottoscritto anche dai due curatori fallimentari), nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, uno dei comuni difensori/procuratori speciali dei controricorrenti/ricorrenti incidentali ha dichiarato di accettare detta rinuncia (anche [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , ha sottoscritto il medesimo atto). 2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. 3. G iusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo i controricorrenti/ricorrenti incidentali aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali. 4. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ar t. 13, comma 1 - quater , perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell'Adunanza cam
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