CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 27323/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica; - che l’unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale si deduca mancanza di adeguata motivazione, il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate (atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati) e aspecifiche (in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata); - che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeducibile in questa sede, in quanto tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]