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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 16590/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il G.d.P. ha accertato che l'imputato il 24 aprile 2020, senza giustificato motivo, si era trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Genova il 17 febbraio 2018, sulla scopra del decreto di espulsione del Prefetto di Genova notificatogli il 17 febbraio 2018.

Giova evidenziare che l'art. 14, comma 5-bis, T.U. imm. prevede che «allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, oppure dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere accolto dallo stato di origine o di provenienza».

Il successivo comma 5-ter, quindi, dispone che la violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis perfeziona il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il G.d.P. ha accertato che l'imputato il 24 aprile 2020, senza giustificato motivo, si era trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Genova il 17 febbraio 2018, sulla scopra del decreto di espulsione del Prefetto di Genova notificatogli il 17 febbraio 2018. Giova evidenziare che l'art. 14, comma 5-bis, T.U. imm. prevede che «allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, oppure dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere accolto dallo stato di origine o di provenienza». Il successivo comma 5-ter, quindi, dispone che la violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis perfeziona il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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