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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 dicembre 1976

Cassazione n. 25908/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1976 avverso l'ordinanza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 22 dicembre 2023, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUP di fronte alla quale era in corso di celebrazione il giudizio abbreviato, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., in quanto il medesimo giudice aveva svolto le funzioni di GIP, applicando la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

2. Riteneva la Corte d'appello che non ricorresse alcuna ipotesi di incompatibiità, essendo il Bruzzaniti, al momento della emissione della misura, imputato nel medesimo procedimento in corso di celebrazione con il rito abbreviato.

L'ordinanza cautelare, infatti, era stata emessa in sede di rinnovazione a seguito di declaratoria di incompetenza del GIP del Tribunale di Napoli in ordine ai medesimi fatti-reato per i quali era già in corso di celebrazione, davanti alla dott.ssa Giani, il processo con rito abbreviato (precisamente individuato con il n.978/22 RGNR).

Di fatto, dunque, il provvedimento era stato emesso non già in veste di GIP, come risultava formalmente, ma quale GUP.

3. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen e rappresentando che invece, nel medesimo procedimento ( ossia il n.978/2022 RGNR) il giudice Giani era stato designato ad esercitare le funzioni di GUP, celebrando l'udienza preliminare ed ammettendo gli imputati al rito alternativo, nonché le funzioni di GIP, applicando la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del Bruzzaniti.

Sussistevano quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen, in quanto il giudice, esprimendosi sui gravi indizi di colpevolezza del predetto Bruzzaniti, aveva effettivamente svolto una valutazione non meramente formale della regiudicanda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente, in qualità di imputato nel procedimento n. 978/2022 [OSCURATO:PERSONA] incardinato nelle forma del rito abbreviato dinanzi al Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].ssa Giani, lamenta la circostanza che il medesimo giudice abbia assunto la qualifica di GIP con l'emissione dell'ordinanza cautelare n. 39/2023 nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per gli stessi fatti per i quali egli é imputato ai capi 9) e 10) dell'imputazione (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309).

Ne trae la conseguenza che nel momento in cui avrebbe dovuto decidere il giudizio abbreviato, aveva già valutato i medesimi fatti, quanto a gravità indiziaria, in sede cautelare, così pregiudicando la decisione che sarebbe stata chiamata ad assumere nel giudizio abbreviato.

Rileva a riguardo come sia stato il medesimo giudice ad evidenziare che i fatti di cui all'ordinanza cautelare del Gip di Napoli siano i medesimi di quelli per i quali ella stava provvedendo in sede di abbreviato ai capi 9) e 10).

3. Si assume che la Corte di merito, chiamata a pronunciarsi sull'istanza di ricusazione proposta, avrebbe dovuto ritenere la situazione di incompatibilità invocata come prevista dall'art. 34 cod.proc.pen. a seguito degli interventi additivi della Corte costituzionale con sentenza del 24.4.1996 n. 131 e con sentenza del 20 maggio 1996 n. 155 e come sancita dall'art. 34 comma 2 bis cod.proc.pen. 4.

Tale prospettazione é infondata.

5. L' art. 34 cod.proc.pen., è previsto dal legislatore a garanzia dell'imparzialità del giudice, la cui mancanza è posta a fondamento dell'incompatibilità dello stesso a svolgere funzioni giudiziarie in un dato procedimento.

Tale principio, tuttavia, non si estende indiscriminatamente a qualsiasi valutazione in precedenza compiuta, trovando applicazione soltanto nei casi in cui il giudice si sia pronunciato nel medesimo procedimento o in altri vertenti sulla medesima regiudicanda.

6. Ed invero l'art. 34 cod.proc.pen., pur nella versione risultante dalle numerose pronunce "additive" d'illegittimità costituzionale nel corso degli anni intervenute, non prevede l'incompatibilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un fatto simile a quello nuovamente sub iudice, nemmeno laddove siano state decise questioni giuridiche riproponibili nel processo in corso, né il caso integra un'ipotesi di ricusazione riconducibile all'art. 37 comma 1, lett. b), come pure inciso da pronunce di parziale illegittimità costituzionale.

Ed invero, ai fini dell'applicazione delle disposizioni de quibus, ciò che rileva, come con chiarezza emerge dalla stessa giurisprudenza costituzionale evocata in ricorso, è l'aver svolto funzioni giurisdizionali concernenti l'identica regiudicanda, intesa come il medesimo fatto storico, anche se la posizione concernente la responsabilità penale dell'imputato sia stata incidentalmente valutata in giudizio aperto nei confronti di altri soggetti (cfr., in particolare, Corte Cost., sent. n. 371 del 2/11/1996; Corte Cost.,sentenza n. 241 del 17.6.1999; Corte Cost., sentenza n. 283 del 14.7.2000).

7. Ciò considerato, va altresì ribadito che le disposizioni che prevedono le cause d'incompatibilità e di ricusazione hanno carattere eccezionale e, come tali, sono di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845).

Non ne è pertanto consentita l'applicazione analogica al di fuori dei casi da esse considerati, tra i quali, appunto, non rientra l'ipotesi qui dedotta dal ricorrente.

8. L'incompatibilità determinata da atti già compiuti nel procedimento deve essere circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, e cioè di valutazione non "formale" ma "contenutistica" sulla medesima regiudicanda; ne deriva che l'identità dell'oggetto del giudizio non è ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudice si sia precedentemente pronunciato nei confronti dei concorrenti nello stesso reato ascritto al giudicabile, e ciò in quanto alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte, distintamente imputabili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico. 9.

Ciò che è necessario valutare a tal fine è se, a fronte della naturalistica unitarietà della fattispecie, siano o meno individuabili condotte scindibili l'una dall'altra, tali da formare oggetto di autonome valutazioni da parte del giudice procedente. 10.A tal fine, occorrerà procedere caso per caso, tenendo conto dell'atteggiarsi delle singole fattispecie e valutando se l'attività compiuta nel separato procedimento a carico dell'altro o degli altri concorrenti, possa determinare un pregiudizio alla sua imparzialità (cfr., C. cost. n. 308/1997, secondo cui, le situazioni che danno luogo alla astensione- ricusazione debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo: sarebbe infatti «impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale).

11. Ebbene, nel caso in esame, costituisce un prius logico rispetto a successive valutazioni, rilevare che la posizione del Russo è quella di concorrente nel reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, contestati anche al Bruzzaniti, ma che la sua condotta, a titolo di concorso morale o materiale, é scindibile da quella contestata al Bruzzaniti, non avendo peraltro il ricorrente neanche allegato elementi comuni, di talché viene meno il presupposto dell'identità della regiudicanda fondante l'invocata ricusazione.

12. In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M. rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1976 avverso l'ordinanza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 22 dicembre 2023, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUP di fronte alla quale era in corso di celebrazione il giudizio abbreviato, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., in quanto il medesimo giudice aveva svolto le funzioni di GIP, applicando la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riteneva la Corte d'appello che non ricorresse alcuna ipotesi di incompatibiità, essendo il Bruzzaniti, al momento della emissione della misura, imputato nel medesimo procedimento in corso di celebrazione con il rito abbreviato. L'ordinanza cautelare, infatti, era stata emessa in sede di rinnovazione a seguito di declaratoria di incompetenza del GIP del Tribunale di Napoli in ordine ai medesimi fatti-reato per i quali era già in corso di celebrazione, davanti alla dott.ssa Giani, il processo con rito abbreviato (precisamente individuato con il n.978/22 RGNR). Di fatto, dunque, il provvedimento era stato emesso non già in veste di GIP, come risultava formalmente, ma quale GUP. 3. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen e rappresentando che invece, nel medesimo procedimento ( ossia il n.978/2022 RGNR) il giudice Giani era stato designato ad esercitare le funzioni di GUP, celebrando l'udienza preliminare ed ammettendo gli imputati al rito alternativo, nonché le funzioni di GIP, applicando la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del Bruzzaniti. Sussistevano quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen, in quanto il giudice, esprimendosi sui gravi indizi di colpevolezza del predetto Bruzzaniti, aveva effettivamente svolto una valutazione non meramente formale della regiudicanda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente, in qualità di imputato nel procedimento n. 978/2022 [OSCURATO:PERSONA] incardinato nelle forma del rito abbreviato dinanzi al Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].ssa Giani, lamenta la circostanza che il medesimo giudice abbia assunto la qualifica di GIP con l'emissione dell'ordinanza cautelare n. 39/2023 nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per gli stessi fatti per i quali egli é imputato ai capi 9) e 10) dell'imputazione (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309). Ne trae la conseguenza che nel momento in cui avrebbe dovuto decidere il giudizio abbreviato, aveva già valutato i medesimi fatti, quanto a gravità indiziaria, in sede cautelare, così pregiudicando la decisione che sarebbe stata chiamata ad assumere nel giudizio abbreviato. Rileva a riguardo come sia stato il medesimo giudice ad evidenziare che i fatti di cui all'ordinanza cautelare del Gip di Napoli siano i medesimi di quelli per i quali ella stava provvedendo in sede di abbreviato ai capi 9) e 10). 3. Si assume che la Corte di merito, chiamata a pronunciarsi sull'istanza di ricusazione proposta, avrebbe dovuto ritenere la situazione di incompatibilità invocata come prevista dall'art. 34 cod.proc.pen. a seguito degli interventi additivi della Corte costituzionale con sentenza del 24.4.1996 n. 131 e con sentenza del 20 maggio 1996 n. 155 e come sancita dall'art. 34 comma 2 bis cod.proc.pen. 4. Tale prospettazione é infondata. 5. L' art. 34 cod.proc.pen., è previsto dal legislatore a garanzia dell'imparzialità del giudice, la cui mancanza è posta a fondamento dell'incompatibilità dello stesso a svolgere funzioni giudiziarie in un dato procedimento. Tale principio, tuttavia, non si estende indiscriminatamente a qualsiasi valutazione in precedenza compiuta, trovando applicazione soltanto nei casi in cui il giudice si sia pronunciato nel medesimo procedimento o in altri vertenti sulla medesima regiudicanda. 6. Ed invero l'art. 34 cod.proc.pen., pur nella versione risultante dalle numerose pronunce "additive" d'illegittimità costituzionale nel corso degli anni intervenute, non prevede l'incompatibilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un fatto simile a quello nuovamente sub iudice, nemmeno laddove siano state decise questioni giuridiche riproponibili nel processo in corso, né il caso integra un'ipotesi di ricusazione riconducibile all'art. 37 comma 1, lett. b), come pure inciso da pronunce di parziale illegittimità costituzionale. Ed invero, ai fini dell'applicazione delle disposizioni de quibus, ciò che rileva, come con chiarezza emerge dalla stessa giurisprudenza costituzionale evocata in ricorso, è l'aver svolto funzioni giurisdizionali concernenti l'identica regiudicanda, intesa come il medesimo fatto storico, anche se la posizione concernente la responsabilità penale dell'imputato sia stata incidentalmente valutata in giudizio aperto nei confronti di altri soggetti (cfr., in particolare, Corte Cost., sent. n. 371 del 2/11/1996; Corte Cost.,sentenza n. 241 del 17.6.1999; Corte Cost., sentenza n. 283 del 14.7.2000). 7. Ciò considerato, va altresì ribadito che le disposizioni che prevedono le cause d'incompatibilità e di ricusazione hanno carattere eccezionale e, come tali, sono di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845). Non ne è pertanto consentita l'applicazione analogica al di fuori dei casi da esse considerati, tra i quali, appunto, non rientra l'ipotesi qui dedotta dal ricorrente. 8. L'incompatibilità determinata da atti già compiuti nel procedimento deve essere circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, e cioè di valutazione non "formale" ma "contenutistica" sulla medesima regiudicanda; ne deriva che l'identità dell'oggetto del giudizio non è ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudice si sia precedentemente pronunciato nei confronti dei concorrenti nello stesso reato ascritto al giudicabile, e ciò in quanto alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte, distintamente imputabili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico. 9. Ciò che è necessario valutare a tal fine è se, a fronte della naturalistica unitarietà della fattispecie, siano o meno individuabili condotte scindibili l'una dall'altra, tali da formare oggetto di autonome valutazioni da parte del giudice procedente. 10.A tal fine, occorrerà procedere caso per caso, tenendo conto dell'atteggiarsi delle singole fattispecie e valutando se l'attività compiuta nel separato procedimento a carico dell'altro o degli altri concorrenti, possa determinare un pregiudizio alla sua imparzialità (cfr., C. cost. n. 308/1997, secondo cui, le situazioni che danno luogo alla astensione- ricusazione debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo: sarebbe infatti «impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale). 11. Ebbene, nel caso in esame, costituisce un prius logico rispetto a successive valutazioni, rilevare che la posizione del Russo è quella di concorrente nel reati di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, contestati anche al Bruzzaniti, ma che la sua condotta, a titolo di concorso morale o materiale, é scindibile da quella contestata al Bruzzaniti, non avendo peraltro il ricorrente neanche allegato elementi comuni, di talché viene meno il presupposto dell'identità della regiudicanda fondante l'invocata ricusazione. 12. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M. rigett
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