CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza G.i.p. del Tribunale di Lecce del 3 gennaio 2022, che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'applicazione di dispositivi elettronici di controllo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il concorso nel delitto di estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa _dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione al profilo della sussistenza della gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame non aveva superato il dato fattuale già denunciato, concernente l'assenza di contatti diretti tra l'indagato e i debitori, vittime dell'ipotizzata estorsione; rispetto all'originaria descrizione del fatto costituente l'imputazione cautelare (ove si addebitava al Cosmai di avere agito per il recupero di un proprio credito, avvalendosi della forza di intimidazione di taluni soggetti operanti in un sodalizio mafioso - la Bevilacqua e il Pascali ), i risultati delle indagini escludevano che il Cosnnai avesse conferito alcun incarico alla Bevilacqua, che risultava essersi attivata evocando il credito di altro soggetto (tale Portacci); la stessa ordinanza aveva modificato la ricostruzione delle vicende ipotizzando che il Cosmai avesse contributo alla riscossione, con metodi minacciosi che evocavano l'esistenza e l'interesse di un sodalizio mafioso, del credito vantato dal Portacci spalleggiando la Bevilacqua; rispetto a questa nuova versione, non risultavano indizi tali da dimostrare che effettivamente il Cosmai avesse contributo nel rintracciare i debitori o, comunque, avesse prestato alcuna forma di aiuto materiale alla Bevilacqua nella realizzazione della condotta di reato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e vizio della motivazione, in ordine all'esatta qualificazione del fatto contestato, poiché l'esistenza del credito vantato dal Cosmai, imponeva di qualificare la condotta quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni alla stregua dell'insegnamento della decisione a sezioni unite della Corte di Cassazione, n. 29541/2020, difettando la prova di alcun interessamento della Bevilacqua - terza che avrebbe agito al fine di agevolare un sodalizio mafioso - per la riscossione del credito del Cosmai (risultando esclusivamente l'attivazione della Bevilacqua per la vicenda del credito del Portacci). 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione con riguardo all'affermata sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ignorato il Tribunale del riesame il fattore della distanza temporale tra l'epoca di commissione del reato e il momento dell'applicazione della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso, che si fondano sulla ricostruzione in fatto della vicenda storica oggetto dell'addebito cautelare, k finiscono per sollecitare una non consentita rilettura del materiale .indiziario, diversa e più favorevole per l'indagato. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di que!le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 0; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 0; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 0). Il provvedimento del Tribunale del riesame, così come l'ordinanza genetica, hanno fornito chiari elementi che attestano l'operare simultaneo e congiunto del ricorrente e della Bevilacqua, per il recupero sia del credito avanzato da [OSCURATO:PERSONA] (e per il quale la Bevilacqua aveva fornito la "copertura", rappresentando ai debitori che il credito era riferibile direttamente al marito, esponente di un sodalizio mafioso detenuto in carcere), sia per il contemporaneo attivarsi del Cosmai per ottenere il pagamento delle somme a lui dovute dai medesimi debitori, attraverso minacce espresse, riferibili al contesto malavitoso in cui operava la Bevilacqua (che non a caso aveva richiesto al Cosmai di individuare la modalità di approccio dei debitori e di affiancarla nelle intimidazioni dirette ad ottenere l'immediato pagamento dei debiti). Rispetto a questa ricostruzione, il ricorrente insiste nel denunciare l'assenza di contatti diretti tra il Cosmai ed i debitori (in contrasto con il tenore esplicito di alcuni dialoghi intercettati, che riguardano le richieste formulate dal ricorrente con espressioni palesemente minatorie), oltre che l'autonomia delle fonti dei crediti del Portacci e del Cosmai, trascurando però di considerare il legame tra il Cosmai e la coppia Bevilacqua-Pascali, attestato dal contenuto di intercettazioni in cui è chiaro il comune ambito delinquenziale e l'attribuzione al Cosmai di un ruolo di rilievo, autorizzato e riconosciuto dal Pascali. 1.2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. Nella prospettiva accolta dal Tribunale del riesame il ricorrente si è adoperato per fornire alla Bevilacqua, che agiva quale terzo apparentemente interessato all'adempimento dei debitori per il pagamento del credito del Portacci, l'ausilio necessario per realizzare il profitto ingiusto - il pagamento a favore suo e della Bevilacqua, che avrebbe destinato una quota parte della somma versata per le necessità relative al pagamento delle spese legali dovute per lo stato di detenzione del coniuge della donna - considerata la natura del credito pacificamente riconducibile a prestiti usurari (come messo in rilievo nell'ordinanza genetica con riguardo all'esame della contestazione cautelare di cui al capo 12), come tale non azionabile in sede giudiziaria, circostanza rispetto alla quale il ricorrente non si confronta. 1.3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Nel provvedimento impugnato vi è adeguata valutazione del fattore temporale che il ricorrente ritiene trascurato; l'ordinanza ha stimato che, per le modalità del fatto e per il profilo criminale del ricorrente, fossero esistenti le esigenze cautelari (trattandosi, del resto, di imputazione cautelare assistita dalla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.); ha, poi, valutato la distanza temporale quale indice della possibilità di contrastare il pericolo di reiterazione criminosa, applicando la misura meno afflittiva della custodia domiciliare. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu