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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 30225/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24780-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 71/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per IRES relativa all'anno d'imposta 201.5, emessa dall'Ufficio in seguito al disconoscimento della detassazione prevista per investimenti ambientali di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (cd.

Tremonti ambiente); la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che non può distinguersi tra imprese che hanno effettuato investimenti ambientali funzionali alla propria attività e c.d. imprese di scopo (cui non spetterebbe l'agevolazione), ovvero costituite esclusivamente per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica e la cui attività consiste nella vendita di tale energia: la norma prevede unicamente un requisito dimensionale dell'impresa e la destinazione dell'investimento a fini di maggior tutela ambientale, non anche l'ulteriore requisito dell'autoconsumo.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente insb_ir si costituivacok4 cou,Vwxuew.).

Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi da 13 Ric. 2021 n. 24780 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- a 19 della legge n. 388 del 2000 in quanto l'agevolazione Tremonti in questione spetta alle sole imprese che hanno effettuato investimenti ambientali funzionali alla propria attività principale, non anche alle c.d. imprese di scopo.

Il motivo è infondato in quanto, secondo l'art. 6, commi 13, 14 e 15 della legge n. 388 del 2000, applicabile ratione temporis: «13.

La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n.

II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente.

Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.

Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale».

Dalla piana lettura della norma non si evince che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all'autoconsumo e non al mercato, ed anzi è maggiormente rispondente alla ratio Ric. 2021 n. 24780 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -3- della norma agevolare fiscalmente tutte le imprese che compiano investimenti che abbiano delle ripercussioni favorevoli per l'ambiente, a prescindere dalla circostanza che l'energia prodotta venga destinata al processo produttivo dell'impresa stessa oppure al mercato.

Inoltre, secondo questa Corte: «in tema di parchi eolici, l'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali - ha escluso dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Non può non evidenziarsi la conformità di quest'interpretazione al favor del legislatore nazionale e dell'Unione europea per il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili.

In questo senso è innanzitutto l'art. 194, lett. e, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957 - cd.

Trattato di Roma, secondo cui «nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a... promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili».

Non possono poi non ricordarsi la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997»), le direttive europee in materia (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel Ric. 2021 n. 24780 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -4- mercato interno dell'elettricità; direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

Infine, sempre nella stessa direzione si colloca l'accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016, primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima tenutasi dal 30 novembre all'il dicembre 2015, ratificato dall'Unione europea e da tutti i suoi Paesi ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, che, nell'ambito dell'obiettivo di contenere il surriscaldamento globale, incentiva fortemente l'uso delle energie rinnovabili.

Il quadro normativo richiamato rivela, in maniera palese, che la ripartizione fra le Regioni degli oneri inerenti all'incremento della quota minima di energia prodotta con fonti rinnovabili è funzionale a consentire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale, indicato come vincolante dalla normativa europea, in linea con il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili (Corte cost., sentenze n. 286 del 2019; n. 106 del 2020)» (Cass. n. 7343 del 2021).

La sentenza impugnata si k correttamente al:tenuta ai suddetti principi, mediante una interpretazione fedele sia alla lettera della legge che conforme a Costituzione, volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite; non può poi non considerarsi la modifica costituzionale, avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha attribuito nuovo vigore al diritto fondamentale all'ambiente, peraltro già ampiamente considerata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: in particolare, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Ric. 2021 n. 24780 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -5- Cost., spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come «entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto» (Corte cost. n. 24 del 2022).

Dunque il ricorso è infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300, oltre a rimb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24780-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 71/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per IRES relativa all'anno d'imposta 201.5, emessa dall'Ufficio in seguito al disconoscimento della detassazione prevista per investimenti ambientali di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente); la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che non può distinguersi tra imprese che hanno effettuato investimenti ambientali funzionali alla propria attività e c.d. imprese di scopo (cui non spetterebbe l'agevolazione), ovvero costituite esclusivamente per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica e la cui attività consiste nella vendita di tale energia: la norma prevede unicamente un requisito dimensionale dell'impresa e la destinazione dell'investimento a fini di maggior tutela ambientale, non anche l'ulteriore requisito dell'autoconsumo. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente insb_ir si costituivacok4 cou,Vwxuew.). Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi da 13 Ric. 2021 n. 24780 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- a 19 della legge n. 388 del 2000 in quanto l'agevolazione Tremonti in questione spetta alle sole imprese che hanno effettuato investimenti ambientali funzionali alla propria attività principale, non anche alle c.d. imprese di scopo. Il motivo è infondato in quanto, secondo l'art. 6, commi 13, 14 e 15 della legge n. 388 del 2000, applicabile ratione temporis: «13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali. 15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale». Dalla piana lettura della norma non si evince che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all'autoconsumo e non al mercato, ed anzi è maggiormente rispondente alla ratio Ric. 2021 n. 24780 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- della norma agevolare fiscalmente tutte le imprese che compiano investimenti che abbiano delle ripercussioni favorevoli per l'ambiente, a prescindere dalla circostanza che l'energia prodotta venga destinata al processo produttivo dell'impresa stessa oppure al mercato. Inoltre, secondo questa Corte: «in tema di parchi eolici, l'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali - ha escluso dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Non può non evidenziarsi la conformità di quest'interpretazione al favor del legislatore nazionale e dell'Unione europea per il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. In questo senso è innanzitutto l'art. 194, lett. e, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957 - cd. Trattato di Roma, secondo cui «nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a... promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili». Non possono poi non ricordarsi la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997»), le direttive europee in materia (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel Ric. 2021 n. 24780 sez. MT - ud. 05-07-2022 -4- mercato interno dell'elettricità; direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Infine, sempre nella stessa direzione si colloca l'accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016, primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima tenutasi dal 30 novembre all'il dicembre 2015, ratificato dall'Unione europea e da tutti i suoi Paesi ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, che, nell'ambito dell'obiettivo di contenere il surriscaldamento globale, incentiva fortemente l'uso delle energie rinnovabili. Il quadro normativo richiamato rivela, in maniera palese, che la ripartizione fra le Regioni degli oneri inerenti all'incremento della quota minima di energia prodotta con fonti rinnovabili è funzionale a consentire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale, indicato come vincolante dalla normativa europea, in linea con il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili (Corte cost., sentenze n. 286 del 2019; n. 106 del 2020)» (Cass. n. 7343 del 2021). La sentenza impugnata si k correttamente al:tenuta ai suddetti principi, mediante una interpretazione fedele sia alla lettera della legge che conforme a Costituzione, volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite; non può poi non considerarsi la modifica costituzionale, avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha attribuito nuovo vigore al diritto fondamentale all'ambiente, peraltro già ampiamente considerata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: in particolare, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Ric. 2021 n. 24780 sez. MT - ud. 05-07-2022 -5- Cost., spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come «entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto» (Corte cost. n. 24 del 2022). Dunque il ricorso è infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza. Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300, oltre a rimb