CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 19145/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili, con ogni conseguente statuizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 12 marzo 2021 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma del prpvvedimento emesso in data 12 gennaio 2017 dal Tribunale: - ha revocato la confisca del 50 % del capitale sociale della società Rekoa s.r.I., intestato per le rispettive quote, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; del capitale sociale e intero complesso aziendale delle società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dell'80% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., intestato, per le rispettive quote, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; del capitale sociale e compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. intestato per le rispettive quote, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1982) e [OSCURATO:PERSONA]. - ha dichiarato estinta, in quanto già eseguita in sede penale, la confisca della quota di capitale sociale della Rekoa s.r.I., intestata a [OSCURATO:PERSONA], della quota del 20% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. di fatto appartenente a [OSCURATO:PERSONA], prelevata in proporzione alle rispettive quote sociali degli intestatari [OSCURATO:PERSONA], Emanuela e Valeria e della metà della quota del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. di fatto appartenente a [OSCURATO:PERSONA] e formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA]. - ha confermato la confisca degli ulteriori beni costituiti - oltre che dalle ulteriori quote del capitale sociale delle società Rekoa s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Domè e FRA.MA , dal complesso aziendale di queste ultime, ivi compresi gli immobili intestati alle società [OSCURATO:SOCIETA], Domè e FRA.MA - dall'intero capitale sociale e dal complesso aziendale delle [OSCURATO:SOCIETA] dai rapporti bancari intestati a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale, nell'esaminare i motivi di appello, dopo avere condiviso il giudizio di pericolosità sociale qualificata formulato dal Tribunale a carico del proposto defunto [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto inquadrabile nella categoria degli indiziati di appartenere all'associazione mafiosa Cosa nostra sulla scorta delle evidenze probatorie di più procedimenti definiti con sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per plurime condotte di intestazione fittizia - ha ritenuto sussistenti i presupposti per la confisca per tutti i beni entrati nella sua disponibilità, personale o per il tramite di società a lui riducibili (il "gruppo Sbeglia"), nel periodo in cui tale pericolosità si era manifestata, ossia "dai primi anni '80 del secolo scorso" alla sua morte, avvenuta bel 2015. n" Al riguardo, ha precisato che (era possibile distinguere tra redditi leciti ed acquisizioni di natura illecita in ragione del particolare rapporto instaurato dall'imprenditore Sbeglia con l'organizzazione mafiosa, definito di tipo sinallagmatico e paritario per essersi concretizzato, tra l'altro, nell'investimento riservato di ingenti somme di denaro provenienti dalle famiglie di Cosa nostra che avevano rappresentato la provvista necessaria non solo all'avvio ma anche alla gestione dell'attività imprenditoriale.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia i terzi interessati. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assiki dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno articolato un unico motivo, per violazione e falsa applicazione del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 degli artt. 111 Cost. e 2 del protocollo n. 4 aggiuntivo della convenzione EDU, sviluppando più censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La Corte di appello ha ignorato le deduzioni evidenziate nell'atto di appello nonché le risultanze della documentazione depositata per giustificare la liceità del patrimonio di Sbeglia sul presupposto erroneo che fosse assorbente, ai fini della 31. conferma della confisca, la qualifica di imprenditore mafioso attribuita gi proposto defunto ed i benefici che lo stesso aveva conseguito con l'appartenenza a Cosa nostra. Ha, di conseguenza, finito per trascurare le vicende concrete che hanno interessato le società confiscate CEDAM, [OSCURATO:SOCIETA] e Domè, Si tratta di società gestite, quanto meno a partire dal 1999, senza interventi o contributi di qualsiasi tipo da parte di [OSCURATO:PERSONA], e, per tale ragione, rimaste totalmente estranee alle vicende penali di quest'ultimo. Non avendo tratto alcun beneficio, anche indiretto, dalle attività economiche del proposto, CEDAM, [OSCURATO:SOCIETA] e Domè non possono considerarsi né il frutto di attività illecite né avvantaggiate dalle aderenze mafiose nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di confisca dell'impresa mafiosa. Neanche i collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state del tutto ignorate, hanno riferito che la CEDAM e le altre società sono state coinvolte in dinamiche criminali. Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto, per non incorrere in una evidente contraddizione, estendere alle società CEDAM, [OSCURATO:SOCIETA] e Domè, gestite dai figli del proposto, lo stesso percorso argomentativo seguito per disporre la revoca della confisca della società [OSCURATO:SOCIETA] , partendo, quindi, dal decisivo dato processuale, comune a tutte le predette società, che [OSCURATO:PERSONA], pur disponendo di altre società con i familiari, aveva sempre operato nella consumazione dei reati per i quali ha riportato condanna soltanto con l'impresa individuale. E' stata sminuita ingiustificatamente e senza disporre i necessari approfondimenti istruttori la portata della perizia disposta dal Tribunale che aveva concluso per la coerenza tra i redditi del proposto e del suo nucleo familiare derivanti da attività economiche lecite coi i flussi finanziari relativi agli investimenti posti in essere nel periodo in esame, con a sola esclusione dell'anno 2001. Nonostante le deduzioni dell'atto di appello, nell'apparato giustificativo della decisione non sono in alcun modo esplicate le ragioni della conferma della confisca relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA], nemmeno menzionata nel corpo del provvedimento impugnato, e ai beni nella titolarità=z1223 di [OSCURATO:PERSONA]. E' stato ignorato il principio in base al quale non è possibile disporre la confisca nei confronti dei terzi solo sulla base di presunzioni fondate sulla sproporzione tra il valore dei beni e quello dei redditi percepiti in assenza di elementi fattuali concreti che avallino l'ipotesi del carattere puramente formale dell'intestazione. Ciò vale in particolare per le società Domè e [OSCURATO:SOCIETA] che non hanno avuto alcuna relazione con il proposto, il quale non ha potuto instaurare con le stesse, rimaste sempre di proprietà dei figli maggiorenni, sposati e da decenni fuori dal nucleo familiare, un rapporto definibile in termini di disponibilità. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano con un unico motivo mancanza o mera apparenza della motivazione rispetto alla confisca degli immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e del suo complesso aziendale nonché di quello della società Rekoa. Il decreto ha correttamente evidenziato che la sentenza penale di assoluzione dell'interveniente [OSCURATO:PERSONA] dal reato di intestazione fittizia, con l'esclusione del ruolo di prestanome di [OSCURATO:PERSONA], costituisce una preclusione assoluta in sede di prevenzione impedendo la valutazione dei fatti in senso opposto a quelli accertati in sede penale. In applicazione di tale principio, la Corte di appello avrebbe dovuto, pertanto, conformarsi integralmente alla sentenza irrevocabile che aveva disposto la restituzione del compendio aziendale delle società Rekoa e [OSCURATO:SOCIETA] nonché di tutti i beni del Chiazzese ancora in sequestro. Al contrario, si è limitata a disporre la revoca della confisca della quota pari al 50 % del capitale sociale della Rekoa e dell'80 % del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e la sua restituzione agli aventi diritto, espressamente escludendo gli immobili indicati in dispositivo come facenti parte del compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] per la incomprensibile ed oscura motivazione legata alla "parziale revoca della confisca del capitale sociale". Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio discendendo la restituzione anche di questi ultimi beni come conseguenza giuridicamente obbligata dai principi ricordati dallo stesso provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va ricordato, in premessa, che ai sensi degli artt. 4, undicesimo comma, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3-ter, secondo comma, I. 31 maggio 1975, n. 575v il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero, dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, questa formula esclude che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. perì. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione, mancante o apparente, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365). 2. Tanto posto, possono esaminarsi i singoli motivi partendo da quello proposto nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le censure non superano il vaglio di ammissibilità ad eccezione di quella relativa all'omessa valutazione delle doglianze esposte nell'atto di appello con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello abbia erroneamente applicato i principi in tema di confisca del patrimonio dell'imprenditore mafioso e non abbia giustificato, se non con argomentazioni apparenti, il provvedimento ablativo nei confronti delle società CEDAM, [OSCURATO:SOCIETA] e Domè, gestite, quanto meno a partire da un certo periodo per la CEDAM, in autonomia dai figli del soggetto pericoloso, il quale, avendone perso la disponibilità o non avendola mai avuta, non poteva nemmeno incidere sulla provenienza delle risorse utilizzate per l'attività sociale ed imprenditoriale. I delineati profili di critica non tengono conto del reale contenuto del provvedimento impugnato. 2.2. La Corte di appello ha correttamente desunto la sussistenza dei presupposti giustificativi della confisca dei beni nella disponibilità di Sbeglia dalla 5 )\A peculiare forma che aveva assunto la sua accertata appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa nostra", secondo quanto accertato dalle sentenze di condanna anche per reati di riciclaggio di denaro di illecita provenienza e di fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa. Sbeglia, infatti, era stato per circa un ventennio un punto di riferimento nel sistema degli appalti controllato e pilotato dalla potente organizzazione, offrendo stabilmente la sua disponibilità a soddisfare ogni necessità di natura fondiaria ed operando come cerniera tra le imprese, di cui era il gestore di fatto, e l'intera organizzazione. Più in dettaglio, nel lungo periodo di manifestazione della pericolosità sociale (dai primi anni 80 del secolo scorso al 2015), Sbeglia aveva rapidamente acquisito ed a lungo mantenuto un ruolo preponderante tra gli imprenditori palermitani contigui a "Cosa nostra", ricevendo, grazie alle società di fatto con più esponenti di vertice, ingenti finanziamenti con denaro di provenienza illecita che veniva sistematicamente investito nel suo "gruppo" per l'avvio e lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali il cui successo era garantito dalla posizione di privilegio assunta dallo Sbeglia rispetto agli altri imprenditori che non potevano contare degli appoggi del gruppo mafioso con conseguente alterazione delle regole del libero mercato. A partire dall'ingente finanziamento che aveva permesso a Sbeglia di realizzare la prima operazione economica consistente (l'acquisto dei terreni dove sono stati edificati gli immobili oggetto delle vicende per le quali è intervenuta a suo carico la condanna per il riciclaggio di ingentissimi somme di denaro proveniente dai più importanti esponenti mafiosi palermitani) e per tutto il periodo successivo in cui aveva continuato ad operare, tutte imprese del gruppo, operanti specialmente nel settore edilizio, avevano avuto una forte ascesa conseguendo lauti profitti grazie alla protezione del sodalizio criminale, concretizzatasi nell'investimento di capitali di provenienza illecita. 2.3. Alla luce di questa ricostruzione fattuale, la Corte distrettuale è pervenuta alla conclusione che, con riferimento a tutte le imprese riconducibili a Sbeglia, era impossibile distinguere tra redditi leciti e acquisizioni di natura illecita e che l'unico aspetto meritevole di approfondimento era la prospettata estraneità del soggetto pericoloso alle società di cui erano formali intestatari i figli Francesco e Marcello e la moglie [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, ha osservato, con riferimento alle quote della società CEDAM, che gli elementi anche di natura tecnico - contabile, dedotti dai terzi interessati non consentivano di procedere ad una valutazione separata delle vicende che l'avevano interessata in epoca più recente dopo la formale uscita dalla sua compagine sociale di [OSCURATO:PERSONA] ostandovi il dato pacifico che quest'ultimo era stato socio ed amministratore nel periodo in cui erastate compiute le prime iniziative imprenditoriali rivelatesi decisive per i successivi incrementi patrimoniali e finanziari mantenendo il controllo della società nel periodo di maggiore espansione. Ciò implicava necessariamente l'investimento anche in questa società dei fondi di provenienza illecita di cui re [OSCURATO:PERSONA] all'epoca poteva sicuramente disporre attingendo ai capitali messigli a disposizione dal gotha di Cosa nostra. Solo ammettendo l'apporto alla società di capitali di provenienza illecita si spiega come la società abbia potuto contestualmente onorare i debiti, specie verso le banche, e, contemporaneamente, sostenere le spese per l'edificazione dei terreni acquistati per la costruzione di nuovi alloggi destinati alla vendita. Non a caso la società, costituita da Sbeglia insieme con il fratello nel 1977, era divenuta operativa nel 1979, proprio a ridosso del periodo inziale della pericolosità sociale del proposto, sostenendo investimenti rilevanti pur in assenza della capacità finanziaria necessaria a sostenerli.ed aveva compiuto le successive operazioni immobiliari in concomitanza con il periodo di conclamata pericolosità sociale del proposto per concludersi significativamente con il primo arresto di quest'ultimo nel 1999, Nella direzione dell'autonomia della CEDAM da Sbeglia, indicata dalla difesa, non depone il compendio probatorio acquisito nel procedimento definito con l'assoluzione dei fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di intestazione fittiziappur molto valorizzato dalla difesa degli appellanti. In tale procedimento, infatti, è stata accertata l'estraneità della CEDAM alla realizzazione del complesso edilizio di via [OSCURATO:PERSONA], ricondotto in via esclusiva alla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], ma non certamente la liceità delle altre iniziative economiche e soprattutto dei capitali che lo Sbeglia aveva apportato alla società. 2.4. Quanto alle quote delle società Rekoa s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestate ai figli, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], ed ai beni intestati alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], la loro riconducibilità al proposto è stata desunta non solo dalle emergenze probatorie acquisite nel procedimento definito con condanna irrevocabile del proposto e del figlio Francesco per il reato di trasferimento fraudolento di valori aggravata dalla finalità di agevolare Cosa nostra (analiticamente apprezzate), in relazione al quale è stata, peraltro, disposta la confisca penale dei medesimi beni maanche dall'assenza di elementi contrari in qualche modo idonei a ritenere inoperante la presunzione di "disponibilità" da parte del prevenuto dei beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi privi di idonee risorse (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266142; Sez. 6, n. 49878 del 6/12/2013, Modellar°, Rv. 258140; Sez. 1, n. 2960 del 7/12/2005, Nangano, Rv. 233429 e Sez. 1, n. 17743 del 7/3/2014, Rienzi, Rv. 259608, che ha sottolineato come lo stretto vincolo familiare, tanto più se suffragato da rapporto di convivenza e dall'assenza di risorse in capo ai familiari, costituisce situazione di fatto di per sé interpretabile nel senso della fittizietà dell'intestazione apparente, gravando dunque sul terzo interessato l'onere di fornire una rigorosa prova di segno contrario). 2.5. L'illustrato percorso giustificativo, oltre ad essere esaustivo e quindi tutt'altro che apparente, è, sul piano giuridico conforme ai principi che questa Corte ha elaborato in tema confisca dell'intero capitale sociale e di tutto il patrimonio dell'impresa "mafiosa", ai sensi dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in conseguenza della pericolosità qualificata del proposto riferita ad un periodo temporale delimitato. E' stato chiarito che la misura patrimoniale può essere disposta sulla base della presunzione relativa della illiceità degli investimenti iniziali in presenza di indizi idonei alla loro caratterizzazione quale frutto o reimpiego di proventi di attività illecite sempreché tale presunzione non sia smentita da idonee allegazioni contrarie del proposto o del terzo interessato in ordine all'origine lecita dei fondi investiti (Sez. 6, n. 48610 del 08/06/2017, Inzitari, Rv. 271485 - 01). Non è di ostacolo l'eventuale apporto di componenti lecite laddove si sia risolto nel consolidamento e nell'espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 05 ). 2.6. È fondata la censura relativa alla confisca della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Di tale ente, non si fa menzione nel corpo del provvedimento impugnato se non per dare atto della confisca disposta in primo grado delle sue quote sociali intestate a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'estensione a questa statuizione delle doglianze dei terzi interessati appellanti. 3. L'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La Corte distrettuale ha dato atto che con sentenza in data 12 febbraio 2020, divenuta irrevocabile, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di intestazione fittizia della titolarità delle quote del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. (partecipata al 50 % da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e della immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. (il cui capitale sociale era diviso tra [OSCURATO:PERSONA] e le figlie Emanuela e Valeria). Ha altresì pertinentemente osservato che, una volta escluso da parte del giudice della cognizione che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati prestanome del proposto ed accertato, invece, che [OSCURATO:PERSONA] si era ingerito nella gestione delle società solo dopo l'acquisto da parte del figlio della quota al 50 %, nel giudizio di prevenzione era precluso un accertamento di segno contrario. Non poteva, quindi, ritenersi che le quote delle società Rekoa e [OSCURATO:PERSONA] intestate a [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi familiari nonché i beni che costituiscono il compendio aziendale di tali società fossero assoggettabili a confisca perché nella disponibilità del proposto. A diversa conclusione poteva, invece, pervenirsi con riferimento alle quote intestate al figlio di [OSCURATO:PERSONA] e alla quota del 20 % del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA]. Per tali beni, già oggetto di confisca penale, doveva dichiararsi la sopravventa inefficacia della confisca di prevenzione, pur se astrattamente applicabile perché relativa a beni nella disponibilità del proposto. In coerenza con queste premesse, il provvedimento in verifica ha disposto la revoca della confisca del compendio dei beni reclamato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo però il compendio aziendale della Rekoa e gli «immobili indicati nel dispositivo del decreto impugnato come facenti parte del compendio aziendale [OSCURATO:PERSONA]» sul rilievo, invero incomprensibile «della parziale revoca della confisca del capitale sociale». Infatti, a prescindere dalla confisca del 20 % del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA], effettivamente disposto in sede penale con statuizione divenuta prima irrevocabile, non sono state chiarite le ragioni per cui il compendio aziendale e gli immobili intestati a tali società debbano essere comunque assoggettati a confisca e non possano, invece, essere restituiti all'ente proprietario idc.1 se, come prospettato nel ricorso, anche esse partiAiudizio per essere intervenute, attraverso i loro legali rappresentanti 4. Si impone l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Palermo che procederà, in diversa composizione alla luce dei principi generali dell'art. 34 cod. proc. pen., alla rinnovata valutazione dell'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca del compendio aziendale delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca della società [OSCURATO:SOCIETA]. , adeguandosi, ferma restando la libertà di valutazione, ai rilievi e ai principi di diritto sopra esposti fornendo motivazione non apparente, ma effettiva, delle determinazioni che verranno assunte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca del compendio aziendale delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]