CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35078/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 20 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 1 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente deduce l'omesso avviso della prima udienza nei confronti dell'imputata e del suo difensore, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 2 della motivazione ha escluso alcuna violazione nella citazione a giudizio, (a) con riferimento all'imputata, essendo stato il relativo decreto notificato nel luogo ove la prevenuta aveva eletto domicilio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal convivente [OSCURATO:PERSONA] anche per conto dell'imputata, che pertanto aveva avuto piena conoscenza dell'udienza dibattimentale; (b) con riferimento al difensore in quanto l'atto risulta regolarmente notificato con PEC; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma dì euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]