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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12346/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]. -5301 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1280/2019 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 03/12/2019 R.G.N. 1070/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21701/2020Numero di raccolta generale 12346/20261.

La Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la sentenza dDait a pubblicazione 03/05/2026primo grado di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima azienda agricola, inopposizione ad un verbale ispettivo INPS del 25/3/2025 con ilquale gli era stato contestato di aver fruito illecitamente dimanodopera somministrata da parte della società cooperativaL’Aurora, nel periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2013.In primo grado era stata esclusa valenza probatoria al verbaleispettivo nel quale la violazione dell’art. 27 d.lgs. 276/03 erastata dedotta sulla base di dichiarazioni rese dallo stessoopponente, dal socio costituente della cooperativa appaltatricee dai suoi congiunti nonché dai braccianti che avevano lavoratosui fondi della opponente, e che, per contro, le circostanze ivirilevate non potevano formare oggetto di prova testimoniale inragione della decadenza in cui era incorsa la resistente pertardiva costituzione in giudizio.L’INPS impugnava la sentenza del Tribunale insistendo nelsostenere che i contratti di appalto stipulati dalla cooperativaL’Aurora con altri committenti non fossero genuini permancanza di requisiti soggettivi, oggettivi, organizzativi dellaappaltatrice, stanti l’assenza di attività imprenditoriale e diassunzione del rischio d’impresa e l’effettivo esercizio dei poteridirettivi e di controllo sui braccianti somministrati da parte deicommittenti; l’appaltatrice aveva, in definitiva, svolto attività disomministrazione illecita di manodopera, non autorizzata, comerisultava dalle dichiarazioni verbalizzate il 23/1/2015.

Inoltrel’appellante istituto lamentava di aver subito le conseguenzenegative di un ritardo a sé non imputabile nel depositotelematico della propria memoria di costituzione in giudizio inNumero registro generale 21701/2020primo grado ritenuta tardiva e di cui aveva invano chiesto laN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026rimessione in termini, ed invocava l’attivazione di poteri officioDsait a pubblicazione 03/05/2026sulle richieste istruttorie ivi formulate che avrebbero consentitodi approfondire il contenuto del verbale ispettivo.

La parteprivata deduceva, per contro, che la cooperativa aveva stipulatocontratti regolari con altri committenti, che aveva sempreesercitato professionalmente la sua attività e che la suaposizione amministrativa era regolare.La Corte di merito, confermata la decadenza maturata con lacostituzione tardiva e non sanata di INPS, ha ritenuto di attivarei poteri istruttori ex art. 437 c.p.c. per acquisire il verbaleispettivo del 23/1/2015 elevato a carico della CooperativaL’Aurora, reputando indispensabile la valutazione delledichiarazioni rese dalle persone interessate, fermo restando cheera già presente in atti, poiché oggetto di impugnazione, ilverbale del 25/3/2015 redatto nei confronti della ditta delCimino; pertanto, le testimonianze, raccolte nel primo e trasfusenel secondo, erano tutt’altro che neutre, in quanto illustrativedell’inesistenza di effettiva organizzazione imprenditorialedell’appaltatrice e dell’indebita somministrazione dimanodopera essendo, in realtà, tutti i lavoratori alle dipendenzedel ricorrente, conferente di ogni mezzo necessario per laraccolta dei prodotti e delle direttive di lavoro ed ordini verso ilavoratori, delle cui prestazioni illecitamente si avvantaggiava.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosia quattro motivi, a cui INPS resiste con controricorso.3.

All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21701/20201.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/oN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 99, 112, 416, e 43D7at a pubblicazione 03/05/2026c.p.c., per avere la Corte d’appello acquisito d’ufficio il verbaledi accertamento, sotto il profilo della violazione della disciplinain tema di oneri di allegazione.Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost, e 6 della CEDU per essere stata decisala causa sulla base di alcune dichiarazioni acquisite in occasionedi un verbale ispettivo senza avere avuto la possibilità dicontrodedurre.Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c, e comunque omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio avendo i giudici diappello valorizzato circostanze del tutto neutre per decidere edanche contraddittorie, senza aver tenuto conto degli elementiforniti da parte ricorrente e non aver ammesso le richiesteistruttorie da questa ritualmente formulate.Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,e la violazione falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.112, 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte territoriale presoposizione alcuna sul criterio di individuazione e di imputazionedei lavoratori somministrati, delle quantità di prodotto lavoratee delle giornate lavorative, sia sotto il profilo della qualificazionedell’appalto che della quantificazione della pretesa azionata conil verbale ispettivo.2.

Nel controricorso l’INPS, premesso che la società appaltatriceera priva di effettiva organizzazione imprenditoriale e che tutti ilavoratori somministrati lavoravano in realtà alle dipendenze delNumero registro generale 21701/2020ricorrente, e che su tale accertamento in fatto si era basata laN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026pronuncia del giudice di appello, rileva che la doglianza riportatDaat a pubblicazione 03/05/2026nel primo motivo sull’esercizio dei poteri officiosi non comportaalcuna violazione di legge ma un error in procedendo e che glielementi di fatto sottesi all’accertamento della interposizionefittizia di manodopera contenuti nel verbale del 23/1/2025erano stati integralmente riportati dalla difesa dell’INPS neipropri atti difensivi.

Rileva quindi che alcuna violazione delriparto dell’onere probatorio sia ravvisabile nella pronuncia dellaCorte territoriale che ha constatato l’esistenza di una pistaprobatoria ed ha svolto la verifica di indispensabilità perl’acquisizione del verbale ispettivo, i cui contenuti erano giàpresenti nel processo e noti al giudice di primo grado.

Sulsecondo motivo, alcuna violazione di legge si ravvisava nelritenere provate le ragioni dell’istituto sulla base del verbaleispettivo al quale si riconosce efficacia probatoria attribuendo algiudice di merito il potere di decidere sulla scorta di quantoriportato.

E sugli altri due motivi, che cumulano vizi di legge emotivazionali, rileva che manca per entrambi la caratteristicadella decisività poiché il terzo motivo tende a prospettare unalettura depotenziata del valore probatorio delle dichiarazionitestimoniali e nel quarto si assume che l’ente non abbiaconfutato le specifiche contestazioni fatte dal ricorrente.3.

Il ricorso è infondato.Preliminarmente la Corte ritiene l’ammissibilità del ricorso che,pur non facendo menzione numerica delle ipotesi specifiche diimpugnazione raccolte nelle cinque ragioni di impugnazionestabilite espressamente e tassativamente dall’art. 360 c.p.c.,consente in maniera inequivocabile ed immediata di ricondurread esse ciascuna censura (cfr. Cass. 17931/2013, 19882/2013).Numero registro generale 21701/20204.

Riguardo al primo motivo, si osserva che nel giudizio dNi umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026appello nel rito del lavoro vige la disposizione dell’art. 43D7at a pubblicazione 03/05/2026secondo comma c.p.c. a mente del quale non sono ammessinuovi mezzi di prova salvo che il collegio, anche d’ufficio, liritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

In taleambito processuale, il sistema delle preclusioni trova uncontemperamento, ispirato all’esigenza della ricerca della“verità materiale”, nei poteri officiosi del giudice in materia diammissione di nuovi mezzi di prova anche in appello, ove essisiano indispensabili ai fini della decisione (Cass. ord. 22371/21).Occorre quindi precisare il contenuto della indispensabilità: èstato osservato da questa Corte (ord. n.16358/2024) che nelrito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensidell'art. 437, co.2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminareogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accoltadalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senzalasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimastonon dimostrato o non sufficientemente dimostrato, aprescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, perpropria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttoriedel primo grado.

Il motivo è, dunque, infondato.4.1 - Dalla lettura della sentenza si apprende che le dichiarazionirese dalle persone interessate e riportate nel verbale acquisitodel 23/1/2015 erano state in parte trasfuse nel verbale del25/3/2015, già acquisito in atti di primo grado, trattandosiproprio dell’atto accertativo sul quale è stata fondata ladomanda introduttiva del ricorrente.

Ne deriva che la fontecognitiva primigenia dell’accertamento ispettivo a carico dellaappaltatrice era rappresentata nell’atto redatto a carico delladitta appaltante, e che la pista probatoria tracciata dall’istitutoappellante trovava fondamento sulla produzione di parteNumero registro generale 21701/2020ricorrente di primo grado.

Inoltre, la prospettazione di unN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026accertamento negativo della contestata somministrazionDeat a pubblicazione 03/05/2026illecita di manodopera non potrebbe prescindere da unavalutazione compiuta a monte sull’esistenza soggettiva,organizzativa e strumentale della cooperativa appaltatrice.

Sulpunto, questa Corte ha già affermato (Cass. ord. 11845/18) chenel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivocon quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2,c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in primecure “non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice puòammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritengaindispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superarel'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchéallegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempreche sussistano significative "piste probatorie" emergenti daimezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio,anche documentale, correttamente acquisito agli atti delgiudizio di primo grado”.4.2 - Tale esigenza deve, inoltre, coniugarsi con themaprobandum, in quanto tale dovendosi rapportare con l’oggettodella controversia, in linea con la domanda ed in relazione conlo sviluppo probatorio come già emergente ex actis.

Invero, daun lato il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agliaddotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, ma glielementi probatori così acquisiti possono fondare anche unaricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purchénel rispetto del principio della domanda (cfr. Cass. Sent.21410/19), dall’altro l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficiodel giudice non può mai essere volta a superare gli effettiderivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o aNumero registro generale 21701/2020supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutivaN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026degli oneri di parte, in quanto, come osservato da Cass. ordDa.t a pubblicazione 03/05/2026n.23605/2020, l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamentodel principio dispositivo con le esigenze di ricerca della veritàmateriale quale caratteristica precipua del rito speciale,consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanzedi causa offrano già significativi dati di indagine, al fine disuperare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cuisi controverte.

Ne consegue che tale potere non può tradursi inuna pura e semplice rimessione in termini del convenuto, intotale assenza di fatti quantomeno indiziari che consentano algiudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatorigià ritualmente acquisiti.4.3 - In sintesi, nel rito del lavoro, il giudice deve vagliarel'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto ilprofilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilitàai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneitàdimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardoallo sviluppo assunto dall'intero processo (cfr. Cass. ord.n.7883/19) e, dovendosi contemperare il principio dispositivocon quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere ildeposito di atti non prodotti tempestivamente -qualora li ritengaindispensabili ai fini della decisione- anche in grado d'appello,ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c. (Cass. sent.22907/2024).

È stato efficacemente sintetizzato in sentenza n.401/2023 (anche n. 16358/24) che prova nuova indispensabileè quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezzacirca la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio,oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o nonsufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che laNumero registro generale 21701/2020parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altraN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Data pubblicazione 03/05/20264.4 - Nel caso in esame non si ravvisa, pertanto, alcunaviolazione né del principio degli oneri di allegazione, né delprincipio della domanda, poiché l’indagine sulle ragioni di unaritenuta illecita somministrazione di manodopera non puòprescindere dall’accertamento sulla esistenza organizzativa estrutturale della somministrante.

Nel merito, poi, la ratiogiustificatrice della acquisizione di altro verbale (del 23/1/15),elevato a carico della cooperativa, è stata esplicitata nellaimpugnata sentenza attraverso la ritenuta indispensabilità divalutare le dichiarazioni rese dalle persone interessate, alcunedelle quali sono state poi “trasfuse nel verbale già in atti” (quellodel 25/3/15) sicché è agevole comprendere l’esigenza dicompletamento e riscontro delle dichiarazioni rese al pubblicoufficiale e riportate nel verbale.5.

Il secondo motivo è infondato.

La doglianza di assenza dicontraddittorio nella assunzione delle dichiarazioni trasfuse nelverbale ispettivo si scontra con la tipologia del mezzo probatorioche ne ha consentito l’introduzione in giudizio, di naturadocumentale, e con la sua esistenza materiale in atti già nelfascicolo di primo grado: l’uno, il verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] versola ditta Cimino, è un documento già presente nel fascicolo diparte ricorrente perché trattasi del verbale oggetto diimpugnazione, l’altro, il verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] verso lacooperativa Aurora, è un documento acquisito ex officio dallaCorte d’appello con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA](come precisato in sentenza) ed oggetto di discussioneall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Se il contraddittorio fosse negatoper la mancanza della controparte al momento della redazioneNumero registro generale 21701/2020del verbale, verrebbe meno la rilevanza dimostrativa della fonteN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026documentale, che peraltro per quanto riguarda la provenienzDaat a pubblicazione 03/05/2026dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto ed i fatti chequest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o esserestati da lui compiuti, fa fede fino a querela di falso “con laconseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire laprova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che ilverbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiestaper averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione didocumenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valoreprobatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma ilmateriale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamenteapprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai finidella prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero eproprio accertamento addossando alla controparte l'onere difornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (cfr.Cass. ord. 23252/2024).5.1 - Con particolare riferimento alla valenza probatoria delledichiarazioni riportate a verbale, Questa Corte ha affermato(ord. n. 10634/2025) che i verbali redatti dai funzionari deglienti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavorofanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti inloro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essirese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore dilavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, allastregua della complessiva valutazione di tutte le risultanzeistruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni,riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto aquelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle provasufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assolutacarenza di elementi probatori contrari, ferma restando laNumero registro generale 21701/2020necessità di adeguata motivazione.

E l’aver dato prevalenza adN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026una prova dichiarativa (resa nell’immediatezza del fatto ad uDnat a pubblicazione 03/05/2026ispettore INPS) rispetto ad altra resa in giudizio (a distanza dianni e con una linea istruttoria arata sul solco delle allegazionie dei capitoli ammessi) non esprime alcuna violazione dicontraddittorio ma di libero apprezzamento giudiziale dei mezzidi prova; è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che lavalutazione complessiva delle risultanze di causa ben consenteal giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferitedagli interessati ai verbalizzanti, nella immediatezza dei fatti,piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede dideposizione in giudizio (Cass. n. 17555/02).6.

Né risulta violata la scomposizione degli oneri probatoritenuto conto che nel giudizio di accertamento negativo spetta alricorrente dimostrare il fatto impeditivo della ricostruitaimputabilità dei lavoratori al potere datoriale del committente.Si affronta quindi il tema proposto nel terzo motivo di ricorso.6.1 - Premesso che una censura della valutazione probatoriagiudiziale non è ammissibile se non si prospetta la violazionedella regola di scomposizione degli oneri, ovvero se si limita acriticare l’argomento giudiziale di riconosciuta prevalenza a unaprova anziché ad altra, è innegabile che quanto compiuto dallaCorte territoriale involge direttamente un’ipotesi diaccertamento di merito, e non di travisamento della prova (chericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio), di talché le statuizioni rese insentenza sono insindacabili in questa sede.

Nel caso de quo, laCorte territoriale è giunta ad una valorizzazione dell’efficaciaprobatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori attraverso unavalutazione completa ed esaustiva di tutto il matNeurmiearole re gistro generale 21701/2020Numero sezionale 5301/2025probatorio, scrutinando compiutamente e con adNeumgeuroa dti ara ccolta generale 12346/2026motivazione anche le testimonianze rese in sedDeat a pubblicazione 03/05/2026amministrativa.

È opportuno ribadire che la valutazione dellerisultanze delle prove, come la scelta, tra le varie emergenzeprobatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senzaessere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementiprobatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.16467 del 2017).

In tema di ricorso per cassazione, inoltre, ladoglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altroe diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce aduna differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione6.2 - Nel merito, poi, la parte ricorrente attraverso la doglianzadi motivazione apparente, perplessa, incomprensibile, per averela Corte territoriale ritenuto dirimenti quattro dichiarazioniriportandone solo due, restando per le altre due dichiarazioniNumero registro generale 21701/2020oscuro l’iter logico giuridico che ha condotto la corte aN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026valorizzarle, censura il carattere neutrale e generico delDleat a pubblicazione 03/05/2026dichiarazioni dei testi, riferite a tutti i committenti, nonesclusivamente ai rapporti con la committente Cimino; e nededuce la inconciliabile contraddittorietà con evidente saltologico ricostruttivo (ad esempio, sul tema dell’uso e provenienzadi strumenti per lavorare la terra).6.3 - È agevole replicare che ove riferite genericamente a “icommittenti” le dichiarazioni coinvolgono anche il singoloricorrente e che, ove questi contesti l’asserita inesistenza dellacooperativa, sollecita una rivalutazione di circostanze di fattoche la Corte di merito ha compiuto per ritenere dimostratal’illecita somministrazione (avendo valorizzato la mancanza dielementi organizzativi e strumenti per operare e la fornitura dimanodopera sotto la direzione della committente, argomentiche entrano nel nucleo della fattispecie accertata); ancheulteriori aspetti fattuali non sono rivedibili in questa fase (sultema della numerazione progressiva delle fatture, dellaoperatività della cooperativa sul mercato, della regolareiscrizione alla CCIAA, della genuinità dell’oggetto sociale, delconseguito rilascio del DURC, della assunzione del rischio diimpresa, dell’attività prestata in favore di più clienti, delledirettive impartite e utilizzo di strumenti di lavoro, dell’oggettodel contratto di appalto quantificato per raccolto prodotto nelperiodo e non a quantità giornaliera).6.4 - Complessivamente, la censura elevata con il terzo motivodi ricorso involge disposizioni normative affatto violate.

QuestaCorte ha più volte rammentato che “per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola postaNumero registro generale 21701/2020da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisioneN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativDaat a pubblicazione 03/05/2026fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiache ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.”(cfr. Cass. sent. n. 32726/25 e, nello stesso senso, Cass. ord.n. 26769/2018).

Nel caso in esame il giudice d’appello non haposto a fondamento della decisione una prova non prodotta, mapiuttosto ha valorizzato alcuni elementi dedotti e allegatiritenendoli preminenti nella soluzione della controversia.

Né siravvisa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. che si configurasoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; il chenon può comunque tradursi in uno scrutinio del ragionamentoprobatorio adottato dal giudice di merito; sotto questo profilo,la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenutiinformativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante- costituisce espressione della discrezionalitàvalutativa del giudice di merito ed è estranea ai compitiistituzionali della Suprema Corte (con la conseguenza che, aseguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio delladecisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti lapossibilità di discutere, in sede di legittimità, del modopredette valutazioni discrezionali (Cass. 21/12/2022, n. 37382).Numero registro generale 21701/2020Ed ancora: in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice dNi umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026merito il compito di individuare le fonti del propriDoat a pubblicazione 03/05/2026convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnandoprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchéla facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, cheegli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, leragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciarespecificamente che la controversia può essere decisa senzanecessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 13/06/2014, n. 13485).7.

Anche il quarto motivo è infondato: la doglianza di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, si traduce, ancora una volta, nellacontestazione all’esercizio del potere discrezionale del giudice dimerito nel ponderare e valorizzare i mezzi di prova offerti dalleparti.

Il ricorrente, invero, lamenta che sia stato attribuitomaggior peso, in modo “abnorme”, al materiale probatorioacquisito a scapito di quello prodotto dalla parte ricorrente, nonconsiderando altri fatti impeditivi modificativi o estintiviritualmente eccepiti, in particolare che l’INPS non aveva fornitola prova di quanti lavoratori in appalto fossero stati imputati alCimino, della entità del prodotto raccolto e del numero digiornate, avendo l’istituto proceduto ad un calcolo aritmeticofondato su un dato presuntivo di una media di prodotto raccoltoper ciascun bracciante, suddividendolo per il peso complessivoriportato nelle fatture, attribuendo in tal modo all’azienda unnumero di rapporti di lavoro del tutto generico e casuale,secondo un criterio empirico attributivo di numero di giornate diNumero registro generale 21701/2020lavoro a prescindere da quante in concreto siano state lavorateN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026per ciascun lavoratore, distribuendole senza conoscerne Dialt a pubblicazione 03/05/2026criterio.

Si vorrebbe così introdurre una rivalutazione probatoria7.1 - Trattasi di aspetti fattuali che non enunciano eventualiillogicità o insanabili contraddittorietà degli argomenti addottidal giudice di merito, sì da condurre in modo convergente e nonequivoco all’itinerario inferenziale ricostruito dal ricorrente.L’ipotizzata illegittimità, strutturata attraverso la dedottaviolazione delle stesse disposizioni normative indicate nel terzomotivo, non è fondata alla luce delle medesime considerazioniin diritto svolte con riferimento al motivo che precede.8.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Per soccombenza seguela condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo inragione del valore di causa, e al doppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta in ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali liquidate in euro 3.000,00, oltreaccessori di rito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Roma, 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. -5301 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1280/2019 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 03/12/2019 R.G.N. 1070/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21701/2020Numero di raccolta generale 12346/20261. La Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la sentenza dDait a pubblicazione 03/05/2026primo grado di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima azienda agricola, inopposizione ad un verbale ispettivo INPS del 25/3/2025 con ilquale gli era stato contestato di aver fruito illecitamente dimanodopera somministrata da parte della società cooperativaL’Aurora, nel periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2013.In primo grado era stata esclusa valenza probatoria al verbaleispettivo nel quale la violazione dell’art. 27 d.lgs. 276/03 erastata dedotta sulla base di dichiarazioni rese dallo stessoopponente, dal socio costituente della cooperativa appaltatricee dai suoi congiunti nonché dai braccianti che avevano lavoratosui fondi della opponente, e che, per contro, le circostanze ivirilevate non potevano formare oggetto di prova testimoniale inragione della decadenza in cui era incorsa la resistente pertardiva costituzione in giudizio.L’INPS impugnava la sentenza del Tribunale insistendo nelsostenere che i contratti di appalto stipulati dalla cooperativaL’Aurora con altri committenti non fossero genuini permancanza di requisiti soggettivi, oggettivi, organizzativi dellaappaltatrice, stanti l’assenza di attività imprenditoriale e diassunzione del rischio d’impresa e l’effettivo esercizio dei poteridirettivi e di controllo sui braccianti somministrati da parte deicommittenti; l’appaltatrice aveva, in definitiva, svolto attività disomministrazione illecita di manodopera, non autorizzata, comerisultava dalle dichiarazioni verbalizzate il 23/1/2015. Inoltrel’appellante istituto lamentava di aver subito le conseguenzenegative di un ritardo a sé non imputabile nel depositotelematico della propria memoria di costituzione in giudizio inNumero registro generale 21701/2020primo grado ritenuta tardiva e di cui aveva invano chiesto laN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026rimessione in termini, ed invocava l’attivazione di poteri officioDsait a pubblicazione 03/05/2026sulle richieste istruttorie ivi formulate che avrebbero consentitodi approfondire il contenuto del verbale ispettivo. La parteprivata deduceva, per contro, che la cooperativa aveva stipulatocontratti regolari con altri committenti, che aveva sempreesercitato professionalmente la sua attività e che la suaposizione amministrativa era regolare.La Corte di merito, confermata la decadenza maturata con lacostituzione tardiva e non sanata di INPS, ha ritenuto di attivarei poteri istruttori ex art. 437 c.p.c. per acquisire il verbaleispettivo del 23/1/2015 elevato a carico della CooperativaL’Aurora, reputando indispensabile la valutazione delledichiarazioni rese dalle persone interessate, fermo restando cheera già presente in atti, poiché oggetto di impugnazione, ilverbale del 25/3/2015 redatto nei confronti della ditta delCimino; pertanto, le testimonianze, raccolte nel primo e trasfusenel secondo, erano tutt’altro che neutre, in quanto illustrativedell’inesistenza di effettiva organizzazione imprenditorialedell’appaltatrice e dell’indebita somministrazione dimanodopera essendo, in realtà, tutti i lavoratori alle dipendenzedel ricorrente, conferente di ogni mezzo necessario per laraccolta dei prodotti e delle direttive di lavoro ed ordini verso ilavoratori, delle cui prestazioni illecitamente si avvantaggiava.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosia quattro motivi, a cui INPS resiste con controricorso.3. All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21701/20201. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/oN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 99, 112, 416, e 43D7at a pubblicazione 03/05/2026c.p.c., per avere la Corte d’appello acquisito d’ufficio il verbaledi accertamento, sotto il profilo della violazione della disciplinain tema di oneri di allegazione.Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost, e 6 della CEDU per essere stata decisala causa sulla base di alcune dichiarazioni acquisite in occasionedi un verbale ispettivo senza avere avuto la possibilità dicontrodedurre.Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c, e comunque omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio avendo i giudici diappello valorizzato circostanze del tutto neutre per decidere edanche contraddittorie, senza aver tenuto conto degli elementiforniti da parte ricorrente e non aver ammesso le richiesteistruttorie da questa ritualmente formulate.Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,e la violazione falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.112, 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte territoriale presoposizione alcuna sul criterio di individuazione e di imputazionedei lavoratori somministrati, delle quantità di prodotto lavoratee delle giornate lavorative, sia sotto il profilo della qualificazionedell’appalto che della quantificazione della pretesa azionata conil verbale ispettivo.2. Nel controricorso l’INPS, premesso che la società appaltatriceera priva di effettiva organizzazione imprenditoriale e che tutti ilavoratori somministrati lavoravano in realtà alle dipendenze delNumero registro generale 21701/2020ricorrente, e che su tale accertamento in fatto si era basata laN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026pronuncia del giudice di appello, rileva che la doglianza riportatDaat a pubblicazione 03/05/2026nel primo motivo sull’esercizio dei poteri officiosi non comportaalcuna violazione di legge ma un error in procedendo e che glielementi di fatto sottesi all’accertamento della interposizionefittizia di manodopera contenuti nel verbale del 23/1/2025erano stati integralmente riportati dalla difesa dell’INPS neipropri atti difensivi. Rileva quindi che alcuna violazione delriparto dell’onere probatorio sia ravvisabile nella pronuncia dellaCorte territoriale che ha constatato l’esistenza di una pistaprobatoria ed ha svolto la verifica di indispensabilità perl’acquisizione del verbale ispettivo, i cui contenuti erano giàpresenti nel processo e noti al giudice di primo grado. Sulsecondo motivo, alcuna violazione di legge si ravvisava nelritenere provate le ragioni dell’istituto sulla base del verbaleispettivo al quale si riconosce efficacia probatoria attribuendo algiudice di merito il potere di decidere sulla scorta di quantoriportato. E sugli altri due motivi, che cumulano vizi di legge emotivazionali, rileva che manca per entrambi la caratteristicadella decisività poiché il terzo motivo tende a prospettare unalettura depotenziata del valore probatorio delle dichiarazionitestimoniali e nel quarto si assume che l’ente non abbiaconfutato le specifiche contestazioni fatte dal ricorrente.3. Il ricorso è infondato.Preliminarmente la Corte ritiene l’ammissibilità del ricorso che,pur non facendo menzione numerica delle ipotesi specifiche diimpugnazione raccolte nelle cinque ragioni di impugnazionestabilite espressamente e tassativamente dall’art. 360 c.p.c.,consente in maniera inequivocabile ed immediata di ricondurread esse ciascuna censura (cfr. Cass. 17931/2013, 19882/2013).Numero registro generale 21701/20204. Riguardo al primo motivo, si osserva che nel giudizio dNi umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026appello nel rito del lavoro vige la disposizione dell’art. 43D7at a pubblicazione 03/05/2026secondo comma c.p.c. a mente del quale non sono ammessinuovi mezzi di prova salvo che il collegio, anche d’ufficio, liritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. In taleambito processuale, il sistema delle preclusioni trova uncontemperamento, ispirato all’esigenza della ricerca della“verità materiale”, nei poteri officiosi del giudice in materia diammissione di nuovi mezzi di prova anche in appello, ove essisiano indispensabili ai fini della decisione (Cass. ord. 22371/21).Occorre quindi precisare il contenuto della indispensabilità: èstato osservato da questa Corte (ord. n.16358/2024) che nelrito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensidell'art. 437, co.2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminareogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accoltadalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senzalasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimastonon dimostrato o non sufficientemente dimostrato, aprescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, perpropria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttoriedel primo grado. Il motivo è, dunque, infondato.4.1 - Dalla lettura della sentenza si apprende che le dichiarazionirese dalle persone interessate e riportate nel verbale acquisitodel 23/1/2015 erano state in parte trasfuse nel verbale del25/3/2015, già acquisito in atti di primo grado, trattandosiproprio dell’atto accertativo sul quale è stata fondata ladomanda introduttiva del ricorrente. Ne deriva che la fontecognitiva primigenia dell’accertamento ispettivo a carico dellaappaltatrice era rappresentata nell’atto redatto a carico delladitta appaltante, e che la pista probatoria tracciata dall’istitutoappellante trovava fondamento sulla produzione di parteNumero registro generale 21701/2020ricorrente di primo grado. Inoltre, la prospettazione di unN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026accertamento negativo della contestata somministrazionDeat a pubblicazione 03/05/2026illecita di manodopera non potrebbe prescindere da unavalutazione compiuta a monte sull’esistenza soggettiva,organizzativa e strumentale della cooperativa appaltatrice. Sulpunto, questa Corte ha già affermato (Cass. ord. 11845/18) chenel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivocon quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2,c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in primecure “non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice puòammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritengaindispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superarel'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchéallegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempreche sussistano significative "piste probatorie" emergenti daimezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio,anche documentale, correttamente acquisito agli atti delgiudizio di primo grado”.4.2 - Tale esigenza deve, inoltre, coniugarsi con themaprobandum, in quanto tale dovendosi rapportare con l’oggettodella controversia, in linea con la domanda ed in relazione conlo sviluppo probatorio come già emergente ex actis. Invero, daun lato il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agliaddotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, ma glielementi probatori così acquisiti possono fondare anche unaricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purchénel rispetto del principio della domanda (cfr. Cass. Sent.21410/19), dall’altro l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficiodel giudice non può mai essere volta a superare gli effettiderivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o aNumero registro generale 21701/2020supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutivaN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026degli oneri di parte, in quanto, come osservato da Cass. ordDa.t a pubblicazione 03/05/2026n.23605/2020, l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamentodel principio dispositivo con le esigenze di ricerca della veritàmateriale quale caratteristica precipua del rito speciale,consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanzedi causa offrano già significativi dati di indagine, al fine disuperare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cuisi controverte. Ne consegue che tale potere non può tradursi inuna pura e semplice rimessione in termini del convenuto, intotale assenza di fatti quantomeno indiziari che consentano algiudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatorigià ritualmente acquisiti.4.3 - In sintesi, nel rito del lavoro, il giudice deve vagliarel'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto ilprofilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilitàai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneitàdimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardoallo sviluppo assunto dall'intero processo (cfr. Cass. ord.n.7883/19) e, dovendosi contemperare il principio dispositivocon quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere ildeposito di atti non prodotti tempestivamente -qualora li ritengaindispensabili ai fini della decisione- anche in grado d'appello,ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c. (Cass. sent.22907/2024). È stato efficacemente sintetizzato in sentenza n.401/2023 (anche n. 16358/24) che prova nuova indispensabileè quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezzacirca la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio,oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o nonsufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che laNumero registro generale 21701/2020parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altraN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Data pubblicazione 03/05/20264.4 - Nel caso in esame non si ravvisa, pertanto, alcunaviolazione né del principio degli oneri di allegazione, né delprincipio della domanda, poiché l’indagine sulle ragioni di unaritenuta illecita somministrazione di manodopera non puòprescindere dall’accertamento sulla esistenza organizzativa estrutturale della somministrante. Nel merito, poi, la ratiogiustificatrice della acquisizione di altro verbale (del 23/1/15),elevato a carico della cooperativa, è stata esplicitata nellaimpugnata sentenza attraverso la ritenuta indispensabilità divalutare le dichiarazioni rese dalle persone interessate, alcunedelle quali sono state poi “trasfuse nel verbale già in atti” (quellodel 25/3/15) sicché è agevole comprendere l’esigenza dicompletamento e riscontro delle dichiarazioni rese al pubblicoufficiale e riportate nel verbale.5. Il secondo motivo è infondato. La doglianza di assenza dicontraddittorio nella assunzione delle dichiarazioni trasfuse nelverbale ispettivo si scontra con la tipologia del mezzo probatorioche ne ha consentito l’introduzione in giudizio, di naturadocumentale, e con la sua esistenza materiale in atti già nelfascicolo di primo grado: l’uno, il verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] versola ditta Cimino, è un documento già presente nel fascicolo diparte ricorrente perché trattasi del verbale oggetto diimpugnazione, l’altro, il verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] verso lacooperativa Aurora, è un documento acquisito ex officio dallaCorte d’appello con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA](come precisato in sentenza) ed oggetto di discussioneall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Se il contraddittorio fosse negatoper la mancanza della controparte al momento della redazioneNumero registro generale 21701/2020del verbale, verrebbe meno la rilevanza dimostrativa della fonteN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026documentale, che peraltro per quanto riguarda la provenienzDaat a pubblicazione 03/05/2026dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto ed i fatti chequest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o esserestati da lui compiuti, fa fede fino a querela di falso “con laconseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire laprova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che ilverbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiestaper averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione didocumenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valoreprobatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma ilmateriale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamenteapprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai finidella prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero eproprio accertamento addossando alla controparte l'onere difornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (cfr.Cass. ord. 23252/2024).5.1 - Con particolare riferimento alla valenza probatoria delledichiarazioni riportate a verbale, Questa Corte ha affermato(ord. n. 10634/2025) che i verbali redatti dai funzionari deglienti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavorofanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti inloro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essirese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore dilavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, allastregua della complessiva valutazione di tutte le risultanzeistruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni,riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto aquelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle provasufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assolutacarenza di elementi probatori contrari, ferma restando laNumero registro generale 21701/2020necessità di adeguata motivazione. E l’aver dato prevalenza adN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026una prova dichiarativa (resa nell’immediatezza del fatto ad uDnat a pubblicazione 03/05/2026ispettore INPS) rispetto ad altra resa in giudizio (a distanza dianni e con una linea istruttoria arata sul solco delle allegazionie dei capitoli ammessi) non esprime alcuna violazione dicontraddittorio ma di libero apprezzamento giudiziale dei mezzidi prova; è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che lavalutazione complessiva delle risultanze di causa ben consenteal giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferitedagli interessati ai verbalizzanti, nella immediatezza dei fatti,piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede dideposizione in giudizio (Cass. n. 17555/02).6. Né risulta violata la scomposizione degli oneri probatoritenuto conto che nel giudizio di accertamento negativo spetta alricorrente dimostrare il fatto impeditivo della ricostruitaimputabilità dei lavoratori al potere datoriale del committente.Si affronta quindi il tema proposto nel terzo motivo di ricorso.6.1 - Premesso che una censura della valutazione probatoriagiudiziale non è ammissibile se non si prospetta la violazionedella regola di scomposizione degli oneri, ovvero se si limita acriticare l’argomento giudiziale di riconosciuta prevalenza a unaprova anziché ad altra, è innegabile che quanto compiuto dallaCorte territoriale involge direttamente un’ipotesi diaccertamento di merito, e non di travisamento della prova (chericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio), di talché le statuizioni rese insentenza sono insindacabili in questa sede. Nel caso de quo, laCorte territoriale è giunta ad una valorizzazione dell’efficaciaprobatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori attraverso unavalutazione completa ed esaustiva di tutto il matNeurmiearole re gistro generale 21701/2020Numero sezionale 5301/2025probatorio, scrutinando compiutamente e con adNeumgeuroa dti ara ccolta generale 12346/2026motivazione anche le testimonianze rese in sedDeat a pubblicazione 03/05/2026amministrativa. È opportuno ribadire che la valutazione dellerisultanze delle prove, come la scelta, tra le varie emergenzeprobatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senzaessere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementiprobatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.16467 del 2017). In tema di ricorso per cassazione, inoltre, ladoglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altroe diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce aduna differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione6.2 - Nel merito, poi, la parte ricorrente attraverso la doglianzadi motivazione apparente, perplessa, incomprensibile, per averela Corte territoriale ritenuto dirimenti quattro dichiarazioniriportandone solo due, restando per le altre due dichiarazioniNumero registro generale 21701/2020oscuro l’iter logico giuridico che ha condotto la corte aN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026valorizzarle, censura il carattere neutrale e generico delDleat a pubblicazione 03/05/2026dichiarazioni dei testi, riferite a tutti i committenti, nonesclusivamente ai rapporti con la committente Cimino; e nededuce la inconciliabile contraddittorietà con evidente saltologico ricostruttivo (ad esempio, sul tema dell’uso e provenienzadi strumenti per lavorare la terra).6.3 - È agevole replicare che ove riferite genericamente a “icommittenti” le dichiarazioni coinvolgono anche il singoloricorrente e che, ove questi contesti l’asserita inesistenza dellacooperativa, sollecita una rivalutazione di circostanze di fattoche la Corte di merito ha compiuto per ritenere dimostratal’illecita somministrazione (avendo valorizzato la mancanza dielementi organizzativi e strumenti per operare e la fornitura dimanodopera sotto la direzione della committente, argomentiche entrano nel nucleo della fattispecie accertata); ancheulteriori aspetti fattuali non sono rivedibili in questa fase (sultema della numerazione progressiva delle fatture, dellaoperatività della cooperativa sul mercato, della regolareiscrizione alla CCIAA, della genuinità dell’oggetto sociale, delconseguito rilascio del DURC, della assunzione del rischio diimpresa, dell’attività prestata in favore di più clienti, delledirettive impartite e utilizzo di strumenti di lavoro, dell’oggettodel contratto di appalto quantificato per raccolto prodotto nelperiodo e non a quantità giornaliera).6.4 - Complessivamente, la censura elevata con il terzo motivodi ricorso involge disposizioni normative affatto violate. QuestaCorte ha più volte rammentato che “per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola postaNumero registro generale 21701/2020da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisioneN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativDaat a pubblicazione 03/05/2026fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiache ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.”(cfr. Cass. sent. n. 32726/25 e, nello stesso senso, Cass. ord.n. 26769/2018). Nel caso in esame il giudice d’appello non haposto a fondamento della decisione una prova non prodotta, mapiuttosto ha valorizzato alcuni elementi dedotti e allegatiritenendoli preminenti nella soluzione della controversia. Né siravvisa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. che si configurasoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; il chenon può comunque tradursi in uno scrutinio del ragionamentoprobatorio adottato dal giudice di merito; sotto questo profilo,la valutazione del materiale probatorio -in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenutiinformativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante- costituisce espressione della discrezionalitàvalutativa del giudice di merito ed è estranea ai compitiistituzionali della Suprema Corte (con la conseguenza che, aseguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio delladecisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti lapossibilità di discutere, in sede di legittimità, del modopredette valutazioni discrezionali (Cass. 21/12/2022, n. 37382).Numero registro generale 21701/2020Ed ancora: in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice dNi umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026merito il compito di individuare le fonti del propriDoat a pubblicazione 03/05/2026convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnandoprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchéla facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, cheegli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, leragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciarespecificamente che la controversia può essere decisa senzanecessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 13/06/2014, n. 13485).7. Anche il quarto motivo è infondato: la doglianza di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, si traduce, ancora una volta, nellacontestazione all’esercizio del potere discrezionale del giudice dimerito nel ponderare e valorizzare i mezzi di prova offerti dalleparti. Il ricorrente, invero, lamenta che sia stato attribuitomaggior peso, in modo “abnorme”, al materiale probatorioacquisito a scapito di quello prodotto dalla parte ricorrente, nonconsiderando altri fatti impeditivi modificativi o estintiviritualmente eccepiti, in particolare che l’INPS non aveva fornitola prova di quanti lavoratori in appalto fossero stati imputati alCimino, della entità del prodotto raccolto e del numero digiornate, avendo l’istituto proceduto ad un calcolo aritmeticofondato su un dato presuntivo di una media di prodotto raccoltoper ciascun bracciante, suddividendolo per il peso complessivoriportato nelle fatture, attribuendo in tal modo all’azienda unnumero di rapporti di lavoro del tutto generico e casuale,secondo un criterio empirico attributivo di numero di giornate diNumero registro generale 21701/2020lavoro a prescindere da quante in concreto siano state lavorateN umero sezionale 5301/2025Numero di raccolta generale 12346/2026per ciascun lavoratore, distribuendole senza conoscerne Dialt a pubblicazione 03/05/2026criterio. Si vorrebbe così introdurre una rivalutazione probatoria7.1 - Trattasi di aspetti fattuali che non enunciano eventualiillogicità o insanabili contraddittorietà degli argomenti addottidal giudice di merito, sì da condurre in modo convergente e nonequivoco all’itinerario inferenziale ricostruito dal ricorrente.L’ipotizzata illegittimità, strutturata attraverso la dedottaviolazione delle stesse disposizioni normative indicate nel terzomotivo, non è fondata alla luce delle medesime considerazioniin diritto svolte con riferimento al motivo che precede.8. In conclusione, il ricorso va respinto. Per soccombenza seguela condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo inragione del valore di causa, e al doppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta in ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali liquidate in euro 3.000,00, oltreaccessori di rito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Roma, 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito
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