CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno - irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello di Palermo 1 111 ottobre 2002, irrevocabile il 2 febbraio 2004 - con quella di anni trenta di reclusione, formulata sul presupposto della violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia. Dopo aver osservato che si trattava di istanza analoga ad altre precedentemente formulate dal condannato e disattese dal Giudice dell'esecuzione, la Corte di assise di appello ha posto a fondamento del proprio ulteriore provvedimento reiettivo le argomentazioni espresse da questa Corte di cassazione, con sentenza del 2 febbraio 2004 laddove, nel rigettare il ricorso presentato dal medesimo imputato, aveva affermato la correttezza della scelta del Giudice di appello di non ammettere Marceca al giudizio abbreviato, nonostante la tempestiva richiesta, alla stregua del mancato avveramento della condizione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Osservato, dunque, che Marceca, nell'ambito del procedimento definito con sentenza della Corte di assise di appello di Palermo 1'11 ottobre 2002, irrevocabile il 2 febbraio 2004, non era mai stato ammesso al giudizio abbreviato, ha affermato come il caso dell'istante non fosse sovrapponibile a quello valutato nel procedimento Scoppola contro Italia. 2. Avverso tale decisione ricorre Marceca per cassazione, che affida a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, dopo avere ricostruito l'iter processuale che aveva interessato la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, lamenta l'esistenza di un vizio di ultra petizione da parte della sentenza della Corte di cassazione che, il 2 febbraio 2004, investita della questione relativa alla tempestività della richiesta di ammissione all'abbreviato sotto il profilo dell'osservanza del termine di cui all'art. 4-ter, comma 3 let. a), d.l. n. 82 del 2000, si era pronunciata anche sul difetto del presupposto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di secondo grado. Secondo la tesi del ricorrente, «se la Corte di Assise di appello non avesse erroneamente dichiarato la tardività dell'istanza e la Corte di cassazione nei limiti del devoluto avesse rilevato soltanto l'errore di diritto dedotto, Marceca sarebbe stato ammesso al giudizio abbreviato e, quindi, in esecuzione non vi sarebbe la pena dell'ergastolo» (così p. 7 del ricorso). 2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione dell'ordinanza in punto d'intervenuta richiesta di rito abbreviato nel corso del giudizio di primo grado. Risulta dal verbale di udienza del 17 gennaio 2000, allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza, che Marceca aveva fatto istanza di ammissione al rito abbreviato prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado. Per tale via, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe acquisito nel proprio patrimonio giuridico il diritto a essere giudicato con tale rito premiale, dovendosi applicare il menzionato art. 4 -ter, comma 3, lett. a) del d.l. n. 82 del 2000. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 22 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente infondati. 2. Sui profili ermeneutici sollevati dal ricorrente sono intervenute due fondamentali decisioni delle Sezioni unite, che hanno affrontato in modo esaustivo le diverse questioni sottese al ricorso e, segnatamente, la sentenza n. 34472 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 252933 e quella n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932. Secondo quanto affermato nella citata sentenza Ercolano, le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che evidenziano «una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte» (cfr. Sez. U, n. 34472 del 24/10/2013, cit.). Deve, inoltre, evidenziarsi che l'adeguamento concreto a tali principi nel diritto interno può essere ricondotto solo ai casi che si trovino in una situazione sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia. Infatti, l'applicazione della disciplina del giudizio abbreviato al caso di specie costituisce una fattispecie complessa integrata, nella quale la natura sostanziale del trattamento sanzionatorio applicato deve essere necessariamente collegata alle modalità e ai tempi del rito speciale, così come si è articolato nella vicenda processuale in esame. In questi termini, deve affermarsi l'inapplicabilità del principio discendente dalla sentenza della Corte EDU intervenuta il 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia a tutte quelle ipotesi - come quella in esame - che non sono sovrapponibili, nei loro elementi essenziali, alla situazione valutata dalla stessa Corte sovranazionale. Ne deriva che la conversione della pena dell'ergastolo in quella degli anni trenta di reclusione è possibile solo quando il rito abbreviato sia stato chiesto e ammesso nel periodo compreso tra il 02 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000, nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), della legge 16 dicembre 1979, n. 479, secondo cui, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituiva la pena di anni trenta di reclusione; mentre non trova applicazione quando la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, che ripristinava l'ergastolo senza isolamento diurno, con l'applicazione di un trattamento sanzionatorio sfavorevole al reo in violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, cit.). Fermo è, dunque, il principio espresso da questa Corte secondo cui «A seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio» (Sez.1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 Sez. 1, n. 20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv. 255388; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212; Sez. 1, n. 5134 del 11/01/2012, Gelsomino, Rv. 251857). Legittimo appare, viceversa, il diniego di riconoscimento della cennata diminuente rispetto al condannato mai ammesso al rito alternativo, per non avere egli presentato, nel corso del giudizio di merito, istanze in tal senso, ovvero per aver presentato istanze ritualmente dichiarate inammissibili. Anche nel caso di specie occorre, dunque, soffermarsi sul dirimente criterio, concernente l'avere o meno l'interessato acquisito nel proprio patrimonio giuridico il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli, esistenti anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 341 del 2000, conv. dalla legge n. 144 del 2000. Sotto tale aspetto, può rilevarsi come l'odierno ricorrente non abbia mai conseguito tale diritto, risultando per tabulas che il rito abbreviato, da lui richiesto in epoca antecedente l'entrata in vigore della citata fonte normativa, legittimamente non gli venne concesso sulla base delle norme processuali protempore vigenti, correttamente applicate secondo quanto irrevocabilmente deciso con sentenza passata in giudicato. Come già osservato dal Giudice dell'esecuzione, nel caso che ci occupa, e dirimente la circostanza che Marceca non è mai stato ammesso a giudizio abbreviato ed è stato giudicato secondo il rito ordinario, sicché difetta il presupposto principale per ritenere allo stesso applicabili le norme sostanziali più favorevoli in tema di pena. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento