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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00426/2026

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21577 –2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Alberico II 13, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, v ia Barberini n. 36 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 21577 sez.

S2 -ud. 17-10-2024 - 2 - del Lago e prof. [OSCURATO:PERSONA], giusteprocure in atti , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario, con indicazione degli indirizzi pec; - intervenuto - avverso la sentenza n. 1138/2019della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito ilP.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentitil’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente e interveniente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Lago, per parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per la migliore comprensione dei fatti di causa è utile premettere che, in data 8 ottobre 1963, [OSCURATO:PERSONA] ebbe in assegnazione, dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, una casa popolare, in Siracusa, al corso Gelone civico 116, scala A , con previsione del pagamento rateale del prezzo; con successivo contratto del12 luglio 1969, poi, ella vendette l’immobile a suo figlio [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel presente giudizio.

Il 13 giugno 1979, dopo un anno dalla morte della madre, avvenuta nel 1978, [OSCURATO:PERSONA] contrasse matrimonio con Ric. 2019n. 21577 sez.

S2 -ud. 17-10-2024 - 3 - [OSCURATO:PERSONA], inregime di comunione legale dei beni e, in costanza di matrimonio, in accordo con l’Azienda proprietaria, pagò le rate mensili di ammortamento fino ad estinzione, avvenutail 2 marzo 1983; infine, nel 2013 egli si separò.

2. Con atto di citazione del 4 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Siracusa al fine di sentir dichiarare la sua comproprietà sull’immobile popolare perché acquistato dalle Ferrovie dello Stato in costanza d i regime di comunione legale con il coniuge.

2.1. Con sentenzan. 237/2016 il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda principale: dichiarò, infatti, la nullità della vendita effettuata nel 1969 da [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] per violazione del divieto di alienazione di cui all’art. 16 d.p.r. n.2/1959; stabilì, quindi, che l’acquisto del bene si fosse verificato , a seguito del pagamento dell’ultima rata di ammortamento nel 1983, in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], tra cui il convenuto; escluse, pertanto, che l’immobile fosse stato acquistato in pendenza di comunione legale tra coniugi, in quanto bene personale ex art. 179, comma 1, lett. b) cod. civ.; precisò ulteriormente che, in ogni caso, non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuitocon suo denaro personale al pagamento delle rate.

3. Con sentenza n. 1138/2019 , la Corte d’appello di Catania accolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] , dichiarandola comproprietaria dell’immobileex art. 177 cod. civ. per essere stato il bene acquistato in pendenza di comunione legale; qualificò, infatti , l’originario contratto del 1963 come vendita ad effetti reali differiti e rimarcò quindi che , ai fini della comunione legale del bene , a veva rilievo soltantoil momento in cui si produce l’effetto traslativo e che gli effetti reali si eranoproprio determinati in costanza di matrimonio, con il pagamento dell’ultima rata.Specificò inoltre che l'assegnazione degli Ric. 2019n. 21577 sez.

S2 -ud. 17-10-2024 - 4 - alloggi popolari attribuiva soltanto il diritto al successivo conseguimento della proprietà, non trasmissibile, per sua natura, mortis causa.

4. Avverso la sentenza n. 1138/2019 della Corte d’appello di Catania, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

In data 11 dicembre2020 ha depositato comparsa di intervento volontario [OSCURATO:PERSONA] quale erede universale testamentario di [OSCURATO:PERSONA] deceduto in pendenza di questo giudizio di legittimità.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 179 cod. civ. per avere la Corte d’appello di Catania err oneamente ritenuto che l’immobile rientrasse fra i beni compresi nel regime di comunione legale ex art.177 cod. civ., anziché qualificarlo quale bene personale in quanto acquisito iure hereditatisex art. 179, lettera b) cod. civ.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato , in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.per non avere la Corte d’appello, pursottolineando la «definitiva e incontestata nullità dell’atto di vendita intervenuto il 17/6/1969», riconosciuto che l’immobile, rimasto in conseguenza in proprietà alla Trefiletti, al suo decesso, sia stato trasmessoa tutti i suoi eredi e abbia invece ritenuto , erroneamente, che egli stesso sia divenuto unico proprietario Ric. 2019n. 21577 sez.

S2 -ud. 17-10-2024 - 5 - dell’immobile, sulla scorta della comunicazione di subentro dei contatti epistolari intercorsi conl’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato.

Per altro profilo,in riferimento al n. 5, il ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello avrebbeomesso di considerare il fatto decisivo dell’avere egli proseguito il pagamento delle ratein nome e per conto di tutti gli eredi.

2. I due motivi, proposti in subordinazione il secondo al primo, possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazionee sono infondati.

La fattispecie è stata ed è disciplinata dal d.P.R. n. 2 del 1959, recante le n Ric. 2019n. 21577 sez.

S2 -ud. 17-10-2024 - 6 - econdo l’art. 15 del d.P.R. n. 2/1959 nella formulazione applicabile ratione temporis , i l trasferimento della proprietàdell'alloggio avveniva al momento del pagamento integrale del prezzo.

Nella specie, peraltro, questanorma era stata riprodotta nell’art. 3 del contratto di cessione, secondo cui «il trasferimento della proprietà dell’alloggio con i relativi accessori avverrà [sarebbe avvenuto] quando il prezzo stipulato sarà stato [fossestato] integralmente pagato» (pag. 4, penultimo capoverso della sentenza).

Pertanto, sia per la natura del rapporto (disciplinato da legge dello Stato a tutela di interessi pubblici) sia per la volontà delle parti (che si sono concordemente richiamate ad una espressa previsione normativa), la Corte d’appello ha qualificato il contratto intercorso tra Trefiletti e l’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato come ad effetti reali differiti, sicché il trasferimento del diritto di proprietà è stat o correttamenteriportato non al momento della stipula del contratto ma al successivo e diverso momento, espressamente menzionato, del pagamento integrale del prezzo ( v.

Cass. Sez. 2, n. 3415 del 08/04/1999, in ipotesi di alienazione ex d.P.R. n.2/1959 di un alloggio di tipo economico e popolare dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con richiamo a Cass. 3 aprile 1980 n. 2167).

Nella specie,tuttavia, il pagamento integrale del prezzo non si era ancora verificato alla morte della contraente Trefiletti, i n Ric. 2019n. 21577 sez.

S2 -ud. 17-10-2024 - 7 - conseguenza, nessun diritto di proprietà dell’immobile è stato trasferito ai figli iure successionis.

Quindi, risultando accertata incontrovertibilmente la nullità dell’alienazione effettuata dallaTrefiletti in favore del figlio, l’immobile per cui è giudizio non è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, né in vita della madre né , pro quota , alla morte di quest’ultima; la proprietà dell’immobile, invece, si è compiut a con il pagamento del prezzo da parte dello stesso ricorrente,in pendenza di comunione legale.

Gliacquisti compiuti durante il matrimonio sono , infatti, oggetto di comunione legale ex art. 177 primo comma lett. a) cod. civ . e la conferma,a contrario, si rinviene ne lla tassatività dell’elenco degli a tti che ne sono esclusi, come contenuto nell'art. 179 cod. civ.

La tassatività di questo elenco consegue alla funzione precipua di solidarietà propria del regime della comunione legale tra i coniugi, sicché è stato escluso che le leggi in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica possano costituire leggi speciali in deroga all’acquisto dei beni in pendenza di matrimonio (cfr. in ultimo, in ipotesi di immobili di proprietà dell'INPDAP, Cass. Sez. 2, n. 14256 del 22/05/2024, con richiami; in ipotesi di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, Cass. Sez. 1, n. 4757 del 12/05/1998).

2.1. Per queste considerazioni, il secondo motivo risulta inammissibile.

In disparte ogni considerazione sulla inconferente denuncia, con il primo profilo,di una violazione dell’art. 2909 cod. civ. laddove non è prospettata una violazione di giudicato ma una contraddittorietà della motivazione, deve escludersi che la Corte d’appello abbia verificatol’avvenuto acquisto in pendenza di comunione con argomentazioni incoerenti: al contrario, la Corte ha riscontrato che la Trafiletti non aveva pagato integralmente il prezzo di acquisto Ric. 2019n. 21577 sez.

S2 -ud. 17-10-2024 - 8 - stabilito nel suo contratto di vendita con effetti reali differiti e che, in seguito, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva accettato il subentro di [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento da parte sua delle rate mancanti, fino alle formali comunicazioni del perfezionamento del trasferimento del diritto di proprietà (pag. 5 primo capoverso della sentenza).

Pure inammissibile risulta il secondo profilo del secondo motivo, concernente l’omessa considerazione dell’esservi stato un subentro in nome e per conto di tutti gli eredi: la valutazione della comunicazione del 10/3/79 (all. sub 5) –che secondo il ricorrente conterrebbe la prova del subingresso in nome e per conto degli eredi –non è stata, infatti, omessadalla Corte d'appello , ma il contenuto di questa nota è stata invece interpretato, al primo capoverso della pag. 5 della sentenza , come subentro nella posizione della madre del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; né dalla sentenza né dal ricorso risulta, poi, quando, nel giudizio di merito,sia stato portato all’attenzione del giudice il fatt o che altri eredi avessero chiesto il subentro e l’[OSCURATO:PERSONA] li avesse ritenuti, sia pure implicitamente, come aventi diritto.

3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione al valore.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del Ric. 2019n. 21577 sez.

S2 -ud. 17-10-2024 - 9 - giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21577 –2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Alberico II 13, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, v ia Barberini n. 36 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 21577 sez. S2 -ud. 17-10-2024 - 2 - del Lago e prof. [OSCURATO:PERSONA], giusteprocure in atti , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario, con indicazione degli indirizzi pec; - intervenuto - avverso la sentenza n. 1138/2019della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito ilP.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentitil’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente e interveniente, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Lago, per parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la migliore comprensione dei fatti di causa è utile premettere che, in data 8 ottobre 1963, [OSCURATO:PERSONA] ebbe in assegnazione, dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, una casa popolare, in Siracusa, al corso Gelone civico 116, scala A , con previsione del pagamento rateale del prezzo; con successivo contratto del12 luglio 1969, poi, ella vendette l’immobile a suo figlio [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel presente giudizio. Il 13 giugno 1979, dopo un anno dalla morte della madre, avvenuta nel 1978, [OSCURATO:PERSONA] contrasse matrimonio con Ric. 2019n. 21577 sez. S2 -ud. 17-10-2024 - 3 - [OSCURATO:PERSONA], inregime di comunione legale dei beni e, in costanza di matrimonio, in accordo con l’Azienda proprietaria, pagò le rate mensili di ammortamento fino ad estinzione, avvenutail 2 marzo 1983; infine, nel 2013 egli si separò. 2. Con atto di citazione del 4 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Siracusa al fine di sentir dichiarare la sua comproprietà sull’immobile popolare perché acquistato dalle Ferrovie dello Stato in costanza d i regime di comunione legale con il coniuge. 2.1. Con sentenzan. 237/2016 il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda principale: dichiarò, infatti, la nullità della vendita effettuata nel 1969 da [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] per violazione del divieto di alienazione di cui all’art. 16 d.p.r. n.2/1959; stabilì, quindi, che l’acquisto del bene si fosse verificato , a seguito del pagamento dell’ultima rata di ammortamento nel 1983, in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], tra cui il convenuto; escluse, pertanto, che l’immobile fosse stato acquistato in pendenza di comunione legale tra coniugi, in quanto bene personale ex art. 179, comma 1, lett. b) cod. civ.; precisò ulteriormente che, in ogni caso, non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuitocon suo denaro personale al pagamento delle rate. 3. Con sentenza n. 1138/2019 , la Corte d’appello di Catania accolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] , dichiarandola comproprietaria dell’immobileex art. 177 cod. civ. per essere stato il bene acquistato in pendenza di comunione legale; qualificò, infatti , l’originario contratto del 1963 come vendita ad effetti reali differiti e rimarcò quindi che , ai fini della comunione legale del bene , a veva rilievo soltantoil momento in cui si produce l’effetto traslativo e che gli effetti reali si eranoproprio determinati in costanza di matrimonio, con il pagamento dell’ultima rata.Specificò inoltre che l'assegnazione degli Ric. 2019n. 21577 sez. S2 -ud. 17-10-2024 - 4 - alloggi popolari attribuiva soltanto il diritto al successivo conseguimento della proprietà, non trasmissibile, per sua natura, mortis causa. 4. Avverso la sentenza n. 1138/2019 della Corte d’appello di Catania, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In data 11 dicembre2020 ha depositato comparsa di intervento volontario [OSCURATO:PERSONA] quale erede universale testamentario di [OSCURATO:PERSONA] deceduto in pendenza di questo giudizio di legittimità. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 179 cod. civ. per avere la Corte d’appello di Catania err oneamente ritenuto che l’immobile rientrasse fra i beni compresi nel regime di comunione legale ex art.177 cod. civ., anziché qualificarlo quale bene personale in quanto acquisito iure hereditatisex art. 179, lettera b) cod. civ. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato , in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.per non avere la Corte d’appello, pursottolineando la «definitiva e incontestata nullità dell’atto di vendita intervenuto il 17/6/1969», riconosciuto che l’immobile, rimasto in conseguenza in proprietà alla Trefiletti, al suo decesso, sia stato trasmessoa tutti i suoi eredi e abbia invece ritenuto , erroneamente, che egli stesso sia divenuto unico proprietario Ric. 2019n. 21577 sez. S2 -ud. 17-10-2024 - 5 - dell’immobile, sulla scorta della comunicazione di subentro dei contatti epistolari intercorsi conl’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato. Per altro profilo,in riferimento al n. 5, il ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello avrebbeomesso di considerare il fatto decisivo dell’avere egli proseguito il pagamento delle ratein nome e per conto di tutti gli eredi. 2. I due motivi, proposti in subordinazione il secondo al primo, possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazionee sono infondati. La fattispecie è stata ed è disciplinata dal d.P.R. n. 2 del 1959, recante le n Ric. 2019n. 21577 sez. S2 -ud. 17-10-2024 - 6 - econdo l’art. 15 del d.P.R. n. 2/1959 nella formulazione applicabile ratione temporis , i l trasferimento della proprietàdell'alloggio avveniva al momento del pagamento integrale del prezzo. Nella specie, peraltro, questanorma era stata riprodotta nell’art. 3 del contratto di cessione, secondo cui «il trasferimento della proprietà dell’alloggio con i relativi accessori avverrà [sarebbe avvenuto] quando il prezzo stipulato sarà stato [fossestato] integralmente pagato» (pag. 4, penultimo capoverso della sentenza). Pertanto, sia per la natura del rapporto (disciplinato da legge dello Stato a tutela di interessi pubblici) sia per la volontà delle parti (che si sono concordemente richiamate ad una espressa previsione normativa), la Corte d’appello ha qualificato il contratto intercorso tra Trefiletti e l’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato come ad effetti reali differiti, sicché il trasferimento del diritto di proprietà è stat o correttamenteriportato non al momento della stipula del contratto ma al successivo e diverso momento, espressamente menzionato, del pagamento integrale del prezzo ( v. Cass. Sez. 2, n. 3415 del 08/04/1999, in ipotesi di alienazione ex d.P.R. n.2/1959 di un alloggio di tipo economico e popolare dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con richiamo a Cass. 3 aprile 1980 n. 2167). Nella specie,tuttavia, il pagamento integrale del prezzo non si era ancora verificato alla morte della contraente Trefiletti, i n Ric. 2019n. 21577 sez. S2 -ud. 17-10-2024 - 7 - conseguenza, nessun diritto di proprietà dell’immobile è stato trasferito ai figli iure successionis. Quindi, risultando accertata incontrovertibilmente la nullità dell’alienazione effettuata dallaTrefiletti in favore del figlio, l’immobile per cui è giudizio non è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, né in vita della madre né , pro quota , alla morte di quest’ultima; la proprietà dell’immobile, invece, si è compiut a con il pagamento del prezzo da parte dello stesso ricorrente,in pendenza di comunione legale. Gliacquisti compiuti durante il matrimonio sono , infatti, oggetto di comunione legale ex art. 177 primo comma lett. a) cod. civ . e la conferma,a contrario, si rinviene ne lla tassatività dell’elenco degli a tti che ne sono esclusi, come contenuto nell'art. 179 cod. civ. La tassatività di questo elenco consegue alla funzione precipua di solidarietà propria del regime della comunione legale tra i coniugi, sicché è stato escluso che le leggi in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica possano costituire leggi speciali in deroga all’acquisto dei beni in pendenza di matrimonio (cfr. in ultimo, in ipotesi di immobili di proprietà dell'INPDAP, Cass. Sez. 2, n. 14256 del 22/05/2024, con richiami; in ipotesi di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, Cass. Sez. 1, n. 4757 del 12/05/1998). 2.1. Per queste considerazioni, il secondo motivo risulta inammissibile. In disparte ogni considerazione sulla inconferente denuncia, con il primo profilo,di una violazione dell’art. 2909 cod. civ. laddove non è prospettata una violazione di giudicato ma una contraddittorietà della motivazione, deve escludersi che la Corte d’appello abbia verificatol’avvenuto acquisto in pendenza di comunione con argomentazioni incoerenti: al contrario, la Corte ha riscontrato che la Trafiletti non aveva pagato integralmente il prezzo di acquisto Ric. 2019n. 21577 sez. S2 -ud. 17-10-2024 - 8 - stabilito nel suo contratto di vendita con effetti reali differiti e che, in seguito, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva accettato il subentro di [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento da parte sua delle rate mancanti, fino alle formali comunicazioni del perfezionamento del trasferimento del diritto di proprietà (pag. 5 primo capoverso della sentenza). Pure inammissibile risulta il secondo profilo del secondo motivo, concernente l’omessa considerazione dell’esservi stato un subentro in nome e per conto di tutti gli eredi: la valutazione della comunicazione del 10/3/79 (all. sub 5) –che secondo il ricorrente conterrebbe la prova del subingresso in nome e per conto degli eredi –non è stata, infatti, omessadalla Corte d'appello , ma il contenuto di questa nota è stata invece interpretato, al primo capoverso della pag. 5 della sentenza , come subentro nella posizione della madre del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; né dalla sentenza né dal ricorso risulta, poi, quando, nel giudizio di merito,sia stato portato all’attenzione del giudice il fatt o che altri eredi avessero chiesto il subentro e l’[OSCURATO:PERSONA] li avesse ritenuti, sia pure implicitamente, come aventi diritto. 3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione al valore. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del Ric. 2019n. 21577 sez. S2 -ud. 17-10-2024 - 9 - giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. Così deciso in Roma
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