CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 42229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione; udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Tivoli in data 25 gennaio 2021, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di calunnia continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 368 cod. pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per avere — con dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria ed al P.M., rispettivamente il 27 febbraio 2014 ed il 29 aprile 2014 - falsamente incolpato il predetto, capo reparto del Comando di Polizia locale del Comune di Tivoli, preposto ad attività di polizia giudiziaria nel settore dei reati edilizi, di aver preteso il pagamento della somma di euro diecimila al fine di non dar seguito ad una pratica, aperta in materia di edilizia e urbanistica, nei confronti del padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo quattro motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto. 2.1. Con un primo motivo si censurano plurimi vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla omessa considerazione dei motivi di appello specificamente dedotti in punto di accertamento del profilo soggettivo della responsabilità, che la Corte distrettuale ha respinto sulla base di affermazioni meramente apodittiche, senza valorizzare i nuovi elementi di prova documentale prospettati dalla difesa (due richieste di archiviazione relative al procedimento a carico del Castellani e dello stesso Ciucci, nell'ambito del presente procedimento, oltre alla comunicazione della notizia di reato n. 61/14 del 5 marzo 2014, predisposta dai colleghi e dal dirigente del Castellani), che già nel primo giudizio di merito non erano stati presi in esame, sebbene il loro contenuto fosse idoneo a scardinare la configurabilità della necessaria consapevolezza della falsa accusa (ossia del tentativo di indebita induzione) da parte del Ciucci. Al riguardo si lamenta, fra l'altro, l'omessa valutazione del dato oggettivo, già apprezzato nelle due menzionate richieste di archiviazione, secondo cui in maniera del tutto insolita un ufficiale di P.G. aveva, non solo, incontrato il figlio di un indagato in circostanze di luogo diverse dalla sede istituzionale (ossia presso l'officina di un meccanico, per parlare con il Ciucci di un sequestro effettuato nei confronti del padre), ma, soprattutto, non aveva effettuato alcun resoconto dell'attività svolta in un'apposita annotazione, né avvisato del fatto il suo dirigente ovvero il P.M. titolare dell'indagine: elementi, questi, sintomatici di una disinvolta prassi operativa del Castellani.Si assume, inoltre, l'erronea affermazione di responsabilità sulla base del solo mancato riscontro dichiarativo alle dichiarazioni del Ciucci, senza considerare, tuttavia: a) che su un elemento fondamentale - ossia l'incontro con il Castellani presso l'officina del teste [OSCURATO:PERSONA] - vi era assoluta convergenza non solo tra le dichiarazioni rese dai testi Abbate e [OSCURATO:PERSONA], ma anche con quelle rese dallo stesso Castellani; b) che i predetti testimoni, non avendo preso parte al colloquio tra il Castellani ed il Ciucci, nulla hanno potuto riferire sul suo contenuto; c) che, anche a voler prescindere dalla denuncia sporta dal Ciucci, il Castellani era già sotto osservazione da parte del suo dirigente ([OSCURATO:PERSONA]), il quale aveva incaricato due ufficiali di P.G. di svolgere degli approfondimenti poi confluiti nella menzionata informativa; d) che in quello stesso periodo il Frisina aveva rimosso, per altri fatti, il Castellani da un incarico, affidando ad altri due ufficiali di P.G. ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) l'ulteriore incarico di approfondire alcune criticità emerse nella gestione di pratiche edilizie, poi esaminate nella su menzionata informativa del 2014. 2.2. Con un secondo motivo si deducono vizi di mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'audizione del dirigente [OSCURATO:PERSONA] quale teste di riferimento ex art. 195 cod. proc. pen., essendo egli a conoscenza di più ampi elementi informativi rispetto a quelli indicati nella predetta comunicazione, sul cui contenuto i su indicati testimoni avevano in effetti riferito, ma solo per la parte di loro competenza, indicando lo stesso Frisina quale fonte primaria: istanza il cui accoglimento è stato dalla Corte d'appello denegato, sebbene la difesa ne avesse specificamente articolato le motivazioni. 2.3. Con un terzo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aumento della pena di due mesi di reclusione a titolo di continuazione, nonostante l'unicità dell'accusa mossa dall'imputato, limitatosi a confermare il 29 aprile 2014, in occasione delle sommarie informazioni rese al P.M., le dichiarazioni già rese in occasione delle sommarie informazioni precedentemente rese alla P.G. il 27 febbraio 2013. 2.4. Il quarto motivo censura vizi della motivazione riguardo alla determinazione della pena, irrogata in misura eccessiva, senza tener conto dei motivi di appello a sostegno delle richieste di concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, in considerazione dell'assenza di pregiudizi a carico e della particolarità della vicenda processuale e del contesto in cui si sono inserite le dichiarazioni dell'imputato. 3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 settembre 2022, il difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato, con articolate argomentazioni, ai su indicati motivi di ricorso, chiedendone il rigetto, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure ivi prospettate, in quanto reiterative di analoghe ragioni di doglianza già compiutamente esaminate e congruamente disattese dalla decisione impugnata. 2. Nel condividere integralmente le conclusioni cui è pervenuta la conforme decisione di primo grado, la Corte distrettuale ha posto in rilievo, sulla base di un ragionamento immune da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili e direttamente fondato sull'apprezzamento delle emergenze probatorie in motivazione richiamate, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito indicate, e segnatamente: a) che la diversa ricostruzione della vicenda storico-fattuale dall'imputato prospettata — peraltro solo genericamente - in sede di gravame nessun elemento di riscontro ha ottenuto a sostegno della sua fondatezza ed è stata, addirittura, smentita dalle risultanze delle prove testimoniali e dalla circostanza relativa al trasferimento ad altro ufficio della persona offesa, intervenuto (il 6 dicembre 2012) in epoca antecedente rispetto a quella in cui il Castellani gli avrebbe rivolto una richiesta di denaro; b) che i testi [OSCURATO:PERSONA] e Cittadini, già escussi in primo grado, hanno negato di aver assistito a richieste di somme di denaro avanzate dal Castellani; c) che le intercettazioni, telefoniche ed ambientali, e gli accertamenti bancari effettuati nei confronti di quest'ultimo non hanno dato alcun esito rilevante al fine qui considerato. 2.1. Diversamente da quanto dedotto nel ricorso, le acquisizioni probatorie, già dal Giudice di primo grado puntualmente vagliate e dalla Corte distrettuale in motivazione richiamate, hanno consentito di verificare: a) la contraddittorietà delle dichiarazioni accusatorie mosse dall'imputato, dapprima dinanzi alla Polizia giudiziaria, quindi avanti al Pubblico Ministero, cui riferiva che l'illecita proposta gli era stata formulata dal Castellani in occasione dell'esecuzione del parziale dissequestro dell'immobile, verificatasi nell'estate del 2013, sebbene il predetto avesse, in quel periodo, cessato da tempo di svolgere le sue funzioni presso la Polizia socio-ambientale del Comune di Tivoli e non avesse, pertanto, partecipato ad alcun intervento di competenza di tale reparto nel su indicato arci temporale; b) la circostanza che le attività di indagine svolte nei confronti della persona offesa erano state riportate nella su menzionata comunicazione della notizia di reato del 5 marzo 2014 e si riferivano a fatti per lo più estranei a quelli costituenti oggetto del tema d'accusa; c) che gli elementi raccolti in tale comunicazione erano stati a loro volta vagliati nella conseguente richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, che aveva condotto all'archiviazione di tutte le provvisorie incolpazioni ipotizzate nel corso delle attività d'indagine; d) che l'incontro fra il Castellani e l'imputato, effettivamente verificatosi presso la carrozzeria del teste [OSCURATO:PERSONA], aveva per la persona offesa, come confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA] (nipote del Castellani e organizzatore dell'incontro presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA]), la finalità di individuare l'identità del proprietario dell'immobile; e) che dalla vicenda relativa allo svolgimento di tale incontro, sebbene ritenuto dai Giudici di merito inopportuno per la tempistica e le modalità, non poteva di conseguenza trarsi alcun elemento a sostegno della veridicità delle accuse mosse dall'imputato. Muovendo dal complesso di tali emergenze probatorie, sì come puntualmente illustrate nella prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha coerentemente concluso nel senso che proprio la valutazione del loro contenuto, integralmente condivisa dalla sentenza qui impugnata, consentiva di superare l'ambiguità del compendio indiziario inizialmente ravvisata dal Pubblico Ministero nella richiamata richiesta di archiviazione. Ricostruite le note modali della condotta, i Giudici di merito hanno puntualmente esaminato l'insieme degli elementi che, secondo la tesi prospettata dall'imputato, avrebbero fatto insorgere in lui il legittimo sospetto di una condotta illecitamente tenuta nei suoi confronti, escludendone in toto la fondatezza e confutandone, con argomenti linearmente esposti e dall'imputato solo assertivamente criticati, qualsiasi profilo di pretesa rilevanza al fine qui considerato. 2.2. Dalla combinata lettura delle conformi decisioni di merito emerge, in definitiva: a) che i dubbi avanzati nella richiesta di archiviazione sono stati motivatamente ritenuti superati dall'esito dell'istruzione dibattimentale, sul rilievo che le correlative risultanze probatorie consentivano di ritenere smentite le accuse dall'imputato rivolte alla persona offesa; b) che a fronte della base argomentativa puntualmente delineata nella prima decisione, sì come richiamata e condivisa dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha omesso di sviluppare un adeguato confronto critico, atteso che, da un lato, il contenuto dell'informativa a carico del Castellani - per come già vagliato dal primo Giudice - nulla di nuovo aggiungeva rispetto all'accertata infondatezza delle dichiarazioni accusatorie, dall'altro lato, già nella prima decisione di merito si prospettava una ragionevole spiegazione della finalità dell'incontro avvenuto fra le parti, sulle cui motivazioni - in tesi diverse - l'odierno ricorrente ha omesso, già in sede di gravame, di articolare le necessarie contro-argomentazioni. Né, peraltro, può ritenersi che la mera irritualità dell'incontro avvenuto fra l'imputato e la persona offesa possa, per ciò solo, giustificare la gravità delle accuse da lui mosse, specie con riferimento all'esito della globale valutazione dai Giudici di merito operata sulla base degli ulteriori elementi di prova acquisiti nel giudizio. Invero, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata può essere esclusa - secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, cui i Giudici di merito si sono rettamente uniformati - solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (da ultimo, v. Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254): condizioni, quelle or ora indicate, la cui ricorrenza nel caso di specie è stata motivatamente esclusa dai Giudici di merito. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, non essendo stata sotto alcun profilo specificata in questa Sede la necessaria connotazione di decisività della richiesta di rinnovazione istruttoria, che la stessa Corte distrettuale ha motivatamente ritenuto generica nella sua formulazione, in difetto di alcuna precisazione in merito all'oggetto della prospettata audizione testimoniale ed alla sua pertinenza rispetto alla fattispecie di reato in contestazione. Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228), alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. Evenienze procedimentali, quelle or ora indicate, della cui configurabilità nel caso in esame non v'è traccia. 4. Inammissibile, in quanto non consentito in questa Sede, deve altresì ritenersi il terzo motivo di ricorso, sì come incentrato su una ragione di doglianza non previamente dedotta nel giudizio di appello, benché la relativa questione fosse stata puntualmente affrontata e risolta dal primo Giudice. 5. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al quarto motivo, in quanto orientato a sollecitare una diversa o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione dell'esercizio di un potere discrezionale di merito che risulta, di contro, adeguatamente motivato, avendo la sentenza di appello compiutamente spiegato le ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti e alla riduzione dell'entità della pena, richiamando, sotto tale profilo, la gravità delle dichiarazioni accusatorie mosse dall'imputato, la cui reiterazione è stata ritenuta sintomatica di una particolare intensità del dolo, così giustificando le relative determinazioni sulla base di apprezzamenti immuni da vizi in questa Sede deducibili. 6. In definitiva, a fronte di una completa disamina delle emergenze dibattimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo ivi delineato, ma vi abbia assertivamente contrapposto una lettura alternativa del compendio probatorio, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di merito, e la cui rivisitazione esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. Né la Corte di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza oggetto di cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu oculi. Al riguardo giova altresì richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266, relativa alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso), secondo cui la inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., finanche nell'ipotesi in cui la prescrizione sia maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). 7. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, in ragione della natura della controversia e del contributo apportato alla discussione con la su indicata memoria difensiva, devono essere liquidate secondo le correlative statuizioni decisorie in dispositivo meglio precisate. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost