CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uccessione ORDINANZA ereditaria - Lesione di legittima - sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23330/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] donazioni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34C56 G006X), [OSCURATO:PERSONA] Germana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H49 B157V), [OSCURATO:PERSONA] Giambattista (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67R02 B157H) e [OSCURATO:PERSONA] Emma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E69 B157L), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43M22 L380U), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; e FERRARI Rosetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33A71 E787W), elettivamente domiciliata in Roma, via Andronico n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - con troricorrenti — nonché sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23333/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43M22 L380U), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34C56 G006X), [OSCURATO:PERSONA] Germana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H49 B157V), [OSCURATO:PERSONA] Giambattista (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67R02 B157H) e [OSCURATO:PERSONA] Emma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E69 B157L), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; e FERRARI Rosetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33A71 E787W), elettivamente domiciliata in Roma, via Andronico n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 340/2017, pubblicata il 7 marzo 2017, notificata il 5 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 22 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento della sua qualità di erede legittimario, in quanto coniuge in regime di comunione legale di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 20 marzo 2000, fosse dichiarata l'inefficacia dei testamenti olografi del 22 agosto 1993, del 14 giugno 1994 e del 5 giugno 1998 - con i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato istituito erede universale - e, conseguentemente, fosse accertato il diritto di legittima dell'attrice. Chiedeva, altresì, che fosse accertato che la compravendita di immobili per atto pubblico del 25 giugno 1987, relativa alla quota di 1/6 del podere denominato "Bettolino", in Comune di Trenzano e in Comune di Brandico, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], nonché la compravendita per atto pubblico del 2 febbraio 1993, relativa alla quota di 1/2 del fondo denominato "Badia", in Comune di Orzinuovi, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], dissimulavano delle donazioni e, conseguentemente, che ne fosse dichiarata la nullità, anche per difetto di forma, per mancanza dei testimoni, dichiarandosi comunque l'inefficacia, nei confronti della Ferrari, delle liberalità di cui agli atti indicati. In ogni caso, chiedeva che fosse accertato che gli atti emarginati integravano la fattispecie del negotium mixtum cum donatione e che i convenuti avevano ricevuto per donazione la quota dei poderi denominati "Bettolino" e "Badia", con la conseguente disposizione della collazione di detti cespiti. Quindi, chiedeva che fosse accertato a quanto ammontassero i cespiti in denaro e i depositi bancari intestati a [OSCURATO:PERSONA], con la previa presentazione del rendiconto da parte di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle operazioni dallo stesso effettuate a nome, nell'interesse e per incarico del de cuius, dal 1991 fino alla sua morte, condannandosi lo stesso al rimborso degli importi eventualmente dovuti a favore della massa. In ultimo, chiedeva che, previa riduzione delle disposizioni a titolo di eredità e di legato, fosse ricostruito l'asse ereditario, anche con l'inclusione della quota dei poderi denominati "Bettolino" e "Badia", del denaro e di ogni bene appartenente al de cuius, che fosse sciolta la comunione ereditaria e che fosse assegnata alla Ferrari la quota di sua spettanza, con condanna al rilascio dei beni assegnati, liberi da persone e cose, da parte di chiunque li detenesse. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alle domande e deducevano: che il contratto stipulato il 25 giugno 1987 tra il de cuius e il fratello [OSCURATO:PERSONA] non dissimulava una donazione e neppure un negotium mixtum cum donatione, poiché il suo oggetto era costituito dalla quota indivisa di 1/6 di un'azienda agricola condotta dallo stesso acquirente e si trattava, dunque, di quota indivisa e largamente minoritaria di un fondo occupato. Aggiungevano che, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito al fratello Santo procura speciale, anche nell'interesse del procuratore, per la vendita di altri terreni siti nel territorio del Comune di Ghedi, sempre coltivati da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del fratello Santo, che ne percepiva i frutti, procura che si era rinnovata dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei suoi eredi e che, nel giugno del 1999, era stata esercitata attraverso la vendita effettuata da [OSCURATO:PERSONA], anche nel suo interesse. Si costituiva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], il quale si opponeva all'accoglimento delle domande volte ad ottenere l'inclusione nell'asse ereditario delle quote relative al podere denominato "Badia" e atte ad ottenere il rendimento del conto. Chiedeva, poi, che la riduzione delle disposizioni testamentarie avvenisse nei limiti dello stretto necessario a ricostruire la quota di legittima spettante alla moglie del de cuius, tenuto conto delle donazioni di cui la stessa aveva beneficiato. Chiedeva, infine, che fosse disposto che il coniuge concorrente nella successione conferisse nella massa i beni già ricevuti per donazione o comunque nella sua disponibilità.Nel corso del giudizio erano espletate consulenze tecniche d'ufficio, erano emessi più ordini di esibizione documentale, erano escussi i testimoni ammessi. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2183/2013, depositata in data 8 giugno 2013, accoglieva le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 787.049,35, a titolo di reintegrazione della quota riservata al coniuge legittimario, con interessi al tasso legale dal 20 marzo 2000 fino al saldo. 2.- Sui gravami interposti da [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], gravami successivamente riuniti, la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rideterminava la quota riservata al coniuge legittimario, oggetto di reintegrazione, nell'importo di euro 772.433,31, oltre interessi dal 20 marzo 2000 fino al saldo, e confermava, per il resto, la pronuncia gravata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, con riferimento alla censura di tardività e conseguente inammissibilità della domanda di riduzione delle donazioni, proposta dall'attrice soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, quinto comma, c.p.c., vigente ratione temporis, a fronte della proposizione, nell'atto di citazione, della sola domanda di collazione, non vi era stata alcuna mutatio libelli, dal momento che la parte non aveva introdotto o allegato fatti nuovi e diversi rispetto all'atto introduttivo, né aveva evocato norme diverse, alterando il quadro dei fatti storici allegati, ma si era limitata a porre esclusivamente una questione di qualificazione giuridica dei fatti medesimi, senza modificare la domanda iniziale, né la situazione sostanziale dedotta in giudizio; b) che l'azione di reintegrazione della quota riservata al legittimario, per effetto della contestata lesione di legittima, si rivolgeva sia contro le disposizioni testamentarie a titolo universale, sia contro le donazioni indirette effettuate in vita dal de cuius in favore dei fratelli, come era stato esplicitamente richiesto, laddove l'attrice rappresentava che nell'asse ereditario dovevano essere ricomprese anche le quote del podere denominato "Badia" e del podere denominato "Bettolino", oggetto di compravendita; e) che, in ordine all'atto di compravendita del 2 febbraio 1993, in favore di [OSCURATO:PERSONA], doveva considerarsi provato Vanimus donandi, in conseguenza della notevole sproporzione oggettiva esistente tra il valore del bene venduto e la somma indicata nella compravendita (a fronte di un valore della quota, accertato dal consulente tecnico d'ufficio, di euro 447.237,50, il prezzo convenuto era pari a euro 33.879,57), in ragione del rapporto di parentela tra le parti, del comprovato trasferimento di risorse bancarie da [OSCURATO:PERSONA] al fratello e dei difficoltosi rapporti personali tra il de cuius e la moglie; d) che, tuttavia, non poteva dichiararsi la nullità della compravendita per difetto di forma, poiché era carente la prova che la somma indicata nell'atto non fosse stata effettivamente corrisposta; e) che, per l'effetto, rispetto alle due compravendite perfezionate in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ricadeva nella fattispecie del negotium mixtum cum donatione, sicché la differenza tra quanto corrisposto e il valore riconosciuto dei cespiti venduti doveva essere considerata oggetto di donazione indiretta e, conseguentemente, inserita nel calcolo della massa ereditaria; f) che, quanto all'imputazione nell'asse ereditario della somma di euro 197.343,42, dalle indagini tecniche era emerso che i titoli acquistati da [OSCURATO:PERSONA] per vecchie lire 368.110.151 erano stati accreditati per vecchie lire 382.110.151, in data 31 maggio 1993, sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], senza che quest'ultimo avesse dato conto di aver restituito tali somme al fratello; g) che, alla lettera E) delle conclusioni rassegnate dall'attrice nell'atto di citazione, espressamente era richiesta l'assegnazione della quota di sua spettanza, previa riduzione delle disposizioni a titolo di eredità e di donazione, una volta ricostruito l'asse mediante inclusione della quota dei poderi "Bettolino" e "Badia" e del denaro e di ogni bene appartenente al de cuius, cosicché anche tale somma rientrava nell'ambito delle domande formulate dalla Ferrari; h) che, a fronte della movimentazione di gestioni patrimoniali cointestate alla Ferrari e al marito, in assenza di prova contraria sulla provenienza dei relativi importi unicamente da redditi o beni personali dell'attrice, il 50% di detta somma, corrispondente ad euro 29.231,46, doveva essere incluso nell'asse ereditario, in applicazione della presunzione legale di appartenenza pro quota all'attivo ereditario dei titoli, dei depositi e dei conti correnti bancari o postali cointestati al de cuius, con l'effetto che la somma finale dovuta dagli appellanti, in solido, nei confronti della Ferrari, ammontava alla somma di euro 772.433,31; i) che, con riguardo alla contestazione sollevata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] circa la mancata considerazione del conferimento da [OSCURATO:PERSONA] al fratello Santo, quale venditore della quota di 1/6 del fondo "Bettolino", di una procura a vendere anche nell'interesse del procuratore, la circostanza appariva ininfluente, dal momento che la citata procura a vendere non concerneva il fondo "Bettolino", oggetto della compravendita del 25 giugno 1987, e quindi nessun effetto poteva avere sulla congruità del prezzo versato per l'acquisto della quota di 1/6 da parte di [OSCURATO:PERSONA]; /) che, in tale atto di vendita del compendio, il corrispettivo pattuito per la quota alienata era pari a vecchie lire 80.000.000, corrispondenti ad euro 41.574,78, che il consulente d'ufficio aveva considerato del tutto incongruo e sproporzionato rispetto al valore dell'epoca degli immobili, come determinato, per la quota di 1/6, in euro 258.346,37; m) che anche tale vendita doveva essere qualificata come negotium mixtum cum donatione, con l'effetto che la differenza tra quanto corrisposto e il valore riconosciuto al cespite compravenduto doveva essere considerata oggetto di donazione indiretta e, conseguentemente, inserita nel calcolo della massa ereditaria. 3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con separarti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la medesima sentenza d'appello ha altresì proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con separarti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente deve disporsi la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti contro la stessa sentenza. 2.- Con il primo motivo i ricorrenti principali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1723 e 769 c.c., per avere la Corte d'appello negato rilevanza alla procura a vendere rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della valutazione della congruità del prezzo versato per l'acquisto della quota di 1/6 del fondo denominato "Bettolino", quota acquistata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo gli istanti, la procura in rem propriam avrebbe inciso sulla valutazione della congruità del prezzo, pur riguardando altri terreni, in quanto, a fronte dell'acquisto della quota del fondo denominato "Bettolino", [OSCURATO:PERSONA], oltre a pagare la somma indicata nel contratto di vendita, aveva conferito al fratello la procura in rem propriam a vendere altri terreni, cui seguiva l'effettiva stipulazione del contratto di compravendita, a cura di [OSCURATO:PERSONA], in forza di quella procura, confermata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'appezzamento di terreno agricolo, con soprastanti fatiscenti fabbricati rurali, sito in Comune di Ghedi. / / 8 Soggiungono i ricorrenti che, all'esito del conferimento della procura in rem propriam per la quota di 1/3, in origine appartenente a [OSCURATO:PERSONA], era stipulato in data 16 giugno 1999 contratto di vendita del citato appezzamento di terreno, nel quale [OSCURATO:PERSONA] interveniva in proprio nonché quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con la specificazione che la procura era irrevocabile ed era conferita anche nell'interesse del procuratore, che conseguentemente ne avrebbe tratto il vantaggio voluto dal mandante. 2.1.- Il motivo è infondato. In ordine a tale aspetto, infatti, il Giudice del gravame ha evidenziato che il conferimento della procura a vendere non riguardava il fondo oggetto della compravendita del 25 giugno 1987, rispetto alla quale è stata valutata la natura irrisoria del prezzo pattuito, a fronte del reale valore della quota alienata di 1/6, sicché non avrebbe potuto influire sulla ponderazione della congruità del corrispettivo. E ciò in linea con la ricostruzione operata da questa Corte secondo cui, nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7681 del 19/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 10614 del 23/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23215 del 17/11/2010; Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 03/11/2009). Tale valutazione è assistita da un adeguato supporto logico e giuridico, sicché non può costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità. Tanto più che nell'articolazione del motivo di ricorso i ricorrenti non hanno comunque smentito il fatto che nessun collegamento funzionale era stato previsto nel contratto di vendita del 25 giugno 1987, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], della quota di 1/6 del fondo denominato "Bettolino", con la citata procura a vendere altro fondo. In altri termini non risulta che nella compravendita del 25 giugno 1987 le parti hanno stabilito che la misura convenuta del prezzo doveva tenere conto della rilasciata procura a vendere. Né gli istanti hanno specificato il vantaggio che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conseguito, all'esito della stipulazione del contratto di vendita del 16 giugno 1999, in cui è intervenuto, in proprio, quale titolare della quota di 1/3 della proprietà del fondo alienato, nonché quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ciascuno comproprietario delle ulteriori due quote di 1/3. Ora, nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito, in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22753 del 28/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 22529 del 28/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15436 del 04/12/2000; Sez. 1, Sentenza n. 3963 del 27/11/1975). Nella fattispecie di tale interesse giuridico e del sotteso rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario - ossia dell'interesse di quest'ultimo, assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra mandante e mandatario) con contenuto bilaterale, che lo sottrae all'unilaterale disposizione del mandante stesso - non vi è traccia, già sul piano deduttivo. 3.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 555 e 737 c.c. nonché dell'art. 183 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che la richiesta di riduzione delle donazioni, effettuata dall'attrice solo con la memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, costituisse domanda nuova, a fronte della sola domanda di collazione e di riduzione delle disposizioni testamentarie contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. All'uopo, gli istanti deducono che con i testamenti olografi era stato istituito erede universale del de cuius [OSCURATO:PERSONA] solo il fratello [OSCURATO:PERSONA], sicché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non erano soggetti alle norme sulla collazione, in difetto di esplicita richiesta di riduzione delle donazioni. 3.1.- La censura è infondata. Sul punto, il Giudice del gravame ha puntualizzato, anzitutto, che, a fronte della proposizione, nell'atto di citazione, della domanda di collazione, non vi era stata alcuna mutatio libelli, dal momento che la parte non aveva introdotto o allegato fatti nuovi e diversi rispetto all'atto introduttivo, né aveva evocato norme diverse, alterando il quadro dei fatti storici allegati, ma si era limitata a porre esclusivamente una questione di qualificazione giuridica dei fatti medesimi, senza modificare la domanda iniziale, né la situazione sostanziale dedotta in giudizio. Quindi, ha sostenuto che l'azione di reintegrazione della quota riservata al legittimario, per effetto della contestata lesione di legittima, si rivolgeva sia contro le disposizioni testamentarie a titolo universale, sia contro le donazioni indirette effettuate in vita dal de cuius in favore dei fratelli, come era stato esplicitamente richiesto, laddove l'attrice rappresentava che nell'asse ereditario dovevano essere ricomprese anche le quote del podere denominato "Badia" e del podere denominato "Bettolino", oggetto di compravendita. Tale interpretazione della domanda è esente da vizi logici e giuridici e deve essere convalidata sulla scorta della disamina degli atti.Infatti, sulla premessa della lesione della propria riserva di legittima in ragione delle disposizioni testamentarie e delle compravendite dissimulanti delle donazioni, quale coniuge del de cuius, alla lettera B) dell'atto di citazione, risulta che l'attrice - appunto in qualità di legittimaria pretermessa - ha richiesto l'accertamento della simulazione delle dette compravendite, aventi ad oggetto i fondi denominati "Bettolino" e "Badia", in quanto dissimulanti delle donazioni, con la conseguente declaratoria della loro nullità o comunque inefficacia. Alla lettera C) è stato richiesto che fosse accertato comunque che, in ordine a tali compravendite, si ricadeva nella fattispecie del negotium mixtum cum donatione, con disposizione della collazione. Quindi, alla lettera E) risulta espressamente che l'attrice ha richiesto, oltre alla riduzione delle disposizioni a titolo di eredità e di legato, la ricostruzione dell'asse ereditario altresì con l'inclusione dei poderi denominati "Bettolino" e "Badia" nonché del denaro e di ogni bene appartenente al de cuius, richiamando specificamente anche l'art. 555 c.c., che si riferisce appunto alla riduzione delle donazioni. Per l'effetto, deve ritenersi che il percorso argomentativo posto in essere dal Giudice del gravame sia esente da vizi, nella parte in cui ha rilevato che la domanda di riduzione delle donazioni indirette fosse già stata articolata nell'atto introduttivo del giudizio e successivamente specificata nella memoria integrativa. Ebbene, la domanda diretta a far dichiarare che il bene donato fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettante all'attore, in quanto legittimario che lamenta la lesione della quota riservatagli, va calcolata tenendo conto del bene stesso, derivando la lesione anche dalla corrispondente donazione, altro non è che una domanda di riduzione , (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 07/10/2005). Peraltro, tale domanda ha fatto seguito alla richiesta di accertamento della simulazione delle vendite fatte dal de cuius, dirette a dissimulare, in realtà, delle donazioni dirette o delle donazioni indirette, per la tutela di un diritto proprio dell'attrice preterita, sulla premessa che gli atti simulati comportassero una diminuzione della sua quota di riserva, emergendo, dunque, la proposizione, contestuale all'azione di simulazione, della domanda di riduzione delle donazioni dissimulate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20960 del 17/10/2016; Sez. 2, Sentenza n. 19912 del 22/09/2014; Sez. 2, Sentenza n. 20868 del 28/10/2004). Ne discende che, pur non essendo il mero e asettico riferimento all' "inclusione" (recte al conferimento) nella massa dei cespiti donati di per sé indicativo della proposizione dell'azione di riduzione - in quanto la collazione, nei rapporti indicati dall'art. 737 c.c., pone i beni donati, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile -, nondimeno, la riunione (fittizia) dei beni non può ritenersi finalizzata alla sola determinazione della massa allo scopo dello scioglimento della comunione ereditaria e della conseguente divisione, allorché sia specificamente diretta a sacrificare i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa (c.d. portio bonorum), essendo quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 41132 del 21/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 28196 del 10/12/2020; Sez. 2, Sentenza n. 18468 del 04/09/2020). 4.- Con il primo motivo il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 555 e 737 c.c. nonché dell'art. 183 c.p.c. ed, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che la richiesta di riduzione delle donazioni, effettuata dall'attrice solo con la memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, costituisse domanda nuova, a fronte della sola domanda di collazione e di riduzione delle disposizioni testamentarie contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.All'uopo, l'istante deduce che era stata richiesta la sola riduzione delle disposizioni testamentarie - e segnatamente dei testamenti olografi con i quali egli era stato istituito erede universale del de cuius [OSCURATO:PERSONA] -, sicché non potevano essere inclusi nella massa anche i cespiti di cui alle contestate compravendite, in difetto di esplicita richiesta di riduzione delle donazioni. Sostiene, poi, che, attraverso un autonomo processo ermeneutico, la sentenza impugnata sarebbe giunta alla conclusione che, all'esito di una complessiva lettura dell'atto della Ferrari, la domanda introduttiva fosse qualificabile come azione di riduzione, sebbene i fatti in sintesi esposti e l'espresso richiamo agli articoli di legge non potessero di certo condurre a una simile conclusione, cosicché la Corte di merito si sarebbe sostituita al potere dispositivo di parte attrice, statuendo che il tenore dell'atto implicasse la riduzione delle donazioni, piuttosto che la collazione delle stesse, con delle implicazioni giuridiche del tutto diverse e con la conseguente violazione del principio della domanda e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 4.1.- La censura è infondata per le ragioni già esposte, scrutinando il secondo motivo del ricorso principale. 5.- Con il secondo motivo il ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2725 e 2724 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello affermato che l'attrice fosse soggetto terzo, ai fini di potersi avvalere delle prove testimoniali e presuntive per l'accertamento della simulazione delle compravendite. Secondo l'istante, ai fini della prova della simulazione di una vendita fatta dal de cuius, solo il legittimario avrebbe potuto essere considerato soggetto terzo e come tale beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c., allorché avesse proposto, contestualmente all'azione di simulazione, una domanda di riduzione della donazione dissimulata.Per contro, nella fattispecie, l'erede, quale subentrante nella posizione giuridica del defunto, in seguito alla successione, sarebbe invece rimasto vincolato alla posizione del de cuius, nei cui rapporti era subentrato rispetto alla domanda di accertamento della simulazione, allo scopo di acquisire il bene nell'asse ereditario, per conseguire la quota disponibile. In ogni caso, il ricorrente incidentale contesta l'indebito convincimento del Giudice di merito in ordine agli esiti della prova assunta, dal momento che dall'istruttoria esperita nel giudizio di prime cure non sarebbe stato possibile riscontrare la "grandissima sproporzione oggettiva" tra il valore del bene venduto e la somma stabilita a titolo di prezzo, essendosi basata la Corte territoriale sulla errata valutazione, di natura meramente indiziaria, del prezzo della compravendita individuato dal consulente tecnico d'ufficio, non rispettando i dettami della distribuzione dell'onere probatorio. In particolare, non sarebbe stata presa in considerazione la prova testimoniale, da cui sarebbe emerso che le parti avevano contemperato gli interessi in gioco per la stipula dell'atto, valutando sia la circostanza che il fondo fosse gravato da usufrutto, sia la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse sempre coltivato i fondi, anche di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e avesse abitato presso la residenza del fratello, senza corrispondere indennità. 5.1.- Il motivo - che si si sviluppa, in realtà, in due autonome censure - è in parte qua infondato e in parte qua inammissibile. 5.2.- Sotto il primo profilo, l'attrice ha agito quale legittimaria, facendo valere la quota lesa a questa riservata e proponendo l'azione di simulazione, a fronte dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, ai sensi degli artt. 554 e 555 c.c. Senonché l'erede legittimario è terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41132 del 21/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018). 5.3.- In ordine al secondo aspetto, le obiezioni mosse avverso la valutazione delle prove, che ha indotto il Giudice del gravame a qualificare come gravemente sproporzionata la differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto della quota di 1/2 del fondo denominato "Badia" e il valore reale di tale quota, sono inammissibili, rientrando nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, la ponderazione delle prove raccolte, senza che nel corpo della motivazione sia necessario dar conto dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo. Pertanto, la critica del "convincimento" del giudice, scaturita dalla valutazione delle prove, non può costituire oggetto di ricorso in cassazione. E ciò in quanto, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 6.- Con il terzo motivo il ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. (corrispondente all'art. 183, quinto comma, c.p.c., vecchio rito) e dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 115, 116, 194 e 101 c.p.c., per avere la Corte di merito imputato all'asse ereditario la somma di euro 197.343,42. Sul punto, l'istante deduce che la valutazione della Corte d'appello sarebbe erronea, nella parte in cui ha ritenuto che fosse stata tempestivamente proposta la domanda di riduzione delle donazioni. Inoltre, si rileva che la sentenza impugnata avrebbe fondato il proprio convincimento su un documento non acquisito nel rispetto del contraddittorio e da cui, poi, sarebbe stato desunto il passaggio di somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. E ciò perché la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado avrebbe introdotto un documento estraneo rispetto all'ordine di esibizione giudiziale inoltrato alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, giungendo a conclusioni basate su meri elementi deduttivi-presuntivi, integralmente recepiti dalla Corte di merito. Senonché l'acquisizione del documento in oggetto - recte dell'estratto di conto corrente n. 6631, intestato a [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe violato i limiti stabiliti al potere attribuito al consulente tecnico d'ufficio, essendo contrario al rispetto delle regole dell'onere probatorio e del contraddittorio consentire che l'ausiliario del giudice possa allegare alla relazione peritale un documento non prodotto dalle parti. Infatti, in ragione del mero dossier titoli di cui era stata ordinata l'esibizione, sarebbe emerso il solo accredito della somma di vecchie lire 382.110.151, alla data del 17 giugno 1993, con valuta del 31 maggio 1993, sul conto corrente n. 6631, intestato a [OSCURATO:PERSONA], ove il 28 giugno 1993 risultava emesso un assegno circolare di vecchie lire 382.000.000, sicché non sarebbe stato possibile pervenire alla conclusione che i titoli acquistati da [OSCURATO:PERSONA] fossero stati accreditati sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], conclusione a cui, invece, il consulente d'ufficio era giunto inopinatamente all'esito dell'integrazione della relazione peritale del 16 settembre 2009, sulla base di un documento nuovo e mai acquisito anteriormente, impedendo alla parte convenuta la possibilità di contraddire in merito. 6.1.- La doglianza è priva di pregio. Si premette che, secondo lo stesso assunto del ricorrente incidentale, già per effetto dell'ordine di esibizione del dossier titoli poteva desumersi che, a fronte del netto ricavato dai titoli intestati a [OSCURATO:PERSONA], per un importo di vecchie lire 382.110.151 con valuta del 31 maggio 1993, mai accreditato per chiusura del conto, il medesimo importo compariva in accredito in data 17 giugno 1993, con valuta del 31 maggio 1993, sul conto corrente n. 6631 intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Ad ogni modo, l'acquisizione documentale avvenuta a cura del consulente tecnico d'ufficio in materia contabile, che ha verificato, attraverso l'esame dell'estratto relativo al conto corrente n. 6631, intestato a [OSCURATO:PERSONA], che i titoli acquistati da [OSCURATO:PERSONA] erano stati accreditati sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], ben poteva avvenire, posto che, in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022). 7.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori com