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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31477/2022

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ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Lette le conclusioni delle difese delle parti civili le quali hanno chiesto pronunciarsi il rigetto dei ricorsi ed hanno depositato nota spese di cui hanno chiesto la liquidazione.

Lette le conclusioni della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili con ogni consequenziale provvedimento.

P Lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Roberto che, aderendo alle conclusioni del Sostituto procuratore Generale, ha chiesto, in via subordinata l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato e in via principale l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso e in via subordinata l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 27 Settembre 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti [OSCURATO:PERSONA] Roberto, MATERA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle violazioni urbanistiche di cui ai capi a) e b) dell'imputazione in quanto estinte per intervenuta prescrizione; confermava invece l'affermazione di responsabilità nei loro confronti in relazione al reato di disastro innominato colposo di cui all'art.449 cod.pen., come ritenuto in sentenza.

Assegnava una somma provvisionale a favore di ciascuna parte civile nella misura di euro 5.000, rideterminava in euro 14.022 le spese di rappresentanza delle parti civili nel giudizio di appello e liquidava le spese del grado in favore delle medesime parti civili.

2. MATERA [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale esecutrice dei lavori in appalto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esecutrice di lavori di sbancamento del terreno, [OSCURATO:PERSONA] Roberto quale committente le opere e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] direttore dei lavori, erano chiamati a rispondere, originariamente a titolo di dolo eventuale, del crollo della paratia di sostegno del terreno e del piazzale antistante la palazzina adiacente al cantiere, con conseguente inagibilità temporanea dello stabile e l'evacuazione delle persone ivi alloggiate.

In particolare al [OSCURATO:PERSONA] era ascritta la redazione di parametri geotecnici relativi alla paratia di sostegno dello scavo non aderente alla realtà ed alle scelte progettuali; MATERA e [OSCURATO:PERSONA] realizzavano una paratia di contenimento del terreno a monte dello scavo di cantiere difforme da quella autorizzata, per diametro inferiore dei pali, inferiore infissione al terreno, inferiore sezione del cordolo, inferiore lunghezza dei pali, opera in relazione alla quale, una volta emerse le avvisaglie del crollo, veniva presentata una Scia in variante, rigettata dal comune di Camerano.

MATERA eseguiva i lavori edili con calcestruzzo più "povero" rispetto a quello necessario e utilizzava acciaio per l'armatura privo di idonei attestati di qualificazione e procedeva ad una scorretta posa in opera della gabbia di armatura dei pali; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] realizzavano uno sbancamento di cantiere, con modifica dei livelli e del profilo del terreno, in misura superiore a quanto risultante dal progetto approvato, in quanto più lungo e più profondo, in assenza tra l'altro, di autorizzazione paesistica.

Tali interventi determinavano la scopertura di parte delle fondamenta dell'immobile soprastante lo scavo.

Si contestava altresì che era stata omessa la predisposizione di un impianto di drenaggio delle acque meteoriche all'interno dello scavo, nonostante le previsioni di abbondanti precipitazioni piovose e nevose.

Al tecnico [OSCURATO:PERSONA] erano contestate le illegittime ed errate scelte progettuali e tecniche in ragione del rischio che una costruzione collocata nello specifico contesto, con volumetria superiore al consentito e con un indebito risparmio nei materiali costruttivi, potesse determinare il crollo di manufatti e delle palazzine soprastanti, con conseguente pericolo per la incolumità pubblica; profili di colpa erano altresì addebitati alla direzione dei lavori della ditta della MATERA, in quanto eseguiti con calcestruzzo più "povero" rispetto al necessario, acciaio privo di idonei attestati di qualificazione e scorretta posa in opera della gabbia di armatura dei pali.

In tale modo tutti gli imputati, secondo la prospettazione accusatoria, provocavano in concorso il crollo della paratia di sostegno del terreno e del piazzale antistante la palazzina adiacente al cantiere, con conseguente inagibilità temporanea dello stabile ed evacuazione delle persone ivi alloggiate.

3. La Corte di appello confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti gli imputati.

Quanto ai profili giuridici dell'evento disastroso evidenziava che si era in presenza di una enorme frana del terreno adiacente l'edificio con cedimento del relativo piazzale aperto al pubblico, con grave pericolo per la stabilità della costruzione e con pericolo di pregiudizio per un numero indeterminato di persone sia con riferimento ai lavoratori impegnati nella realizzazione del manufatto, sia per i condomini che abitavano nell'edificio in presenza di crollo verticale e improvviso dell'intero piazzale che aveva lasciato scoperto un plinto di fondazione, con rischio di ammaloramento e con possibili effetti sulla complessiva stabilità del fabbricato, tantochè l'autorità comunale aveva disposto l'evacuazione dello stabile e ordinato la messa in sicurezza dell'area. 3.1 Assumeva che doveva riconoscersi la responsabilità di tutti i soggetti imputati, in ragione della difformità dell'opera assentita rispetto a quanto realizzato, alle difformità riscontrate in relazione ai materiali usati e alla misura dello scavo, alla convenienza economica di ottenere una variante come rivisitata, piuttosto che seguire le indicazioni del tecnico incaricato dal condominio una volta che si erano manifestate le prime avvisaglie dell'evento disastroso, tanto da doversi riconoscere la circostanza aggravante della previsione dell'evento.3.2 Quanto agli interessi civili escludeva profili di inammissibilità o di esclusione dell'azione civile in sede penale e riconosceva una somma provvisionale in favore di ciascuna parte civile parametrata al costo dei lavori per ripristinare il piazzale e rendere fruibile l'immobile.

4. Averso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati. 4.1 La difesa del committente [OSCURATO:PERSONA] Roberto ha articola quattro motivi di ricorso. 4.1.1 Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alle doglianze articolate nei motivi di appello, dotate dei requisiti di decisività ai fini della soluzione giuridica.

Assume che il committente aveva confidato nella rispondenza al progetto delle opere e comunque alla rispondenza alle direttive dell'ing.[OSCURATO:PERSONA] delle opere realizzate dalla ditta in subappalto senza alcuna autonoma possibilità di sindacato e sul punto la sentenza risultava del tutto silente. 4.1.2 Con una seconda articolazione deduce travisamento della prova per essere stata accertata in sentenza come vera una circostanza, risultata invece falsa, laddove aveva riconosciuto al committente [OSCURATO:PERSONA] adeguate esperienza e qualificazione professionale per rendersi conto degli errori progettuali e tecnici in cui erano incorsi gli esecutori delle opere, laddove dall'istruttoria era emersa l'assoluta assenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] di conoscenze specifiche. 4.1.3 Con una terza articolazione contesta la qualificazione giuridica offerta ai fatti di cui all'imputazione, assumendo che il crollo si era realizzato quando il cantiere era chiuso ed interdetto agli estranei e che comunque mai si era realizzata una situazione di pericolo di tale intensità da porre a rischio la vita e l'incolumità personale di un numero indeterminato di persone. 4.1.4 Con una quarta articolazione si duole di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.2 MATERA [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso. 4.2.1 Con il primo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione della condotta alla ricorrente, con conseguente violazione dei criteri legali di valutazione delle prove in ordine al delitto di disastro colposo.

Assume che la realizzazione della palificata non aveva concorso a creare le premesse dell'evento disastroso, dovendosi lo stesso ritenere riconducibile, alla stregua degli apporti al dibattimento dei consulenti tecnici, ad un eccessivo sbancamento del terreno e dalle caratteristiche geomorfologiche del terreno stesso.

Rilevava comunque che le opere di palificazione erano state realizzate a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori ing.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], secondo il progetto di questi e con i materiali indicati nei vari capitolati e forniti alla medesima società, risultando semmai un errore progettuale in fase di calcolo del progettista come riscontrato da una comunicazione del Genio Civile.

Evidenzia altresì un deficit motivazionale laddove non era stata compiuta alcuna valutazione in concreto sulla colpa, quale possibilità per la MATERA di prevedere le conseguenze disastrose, laddove la ditta MADA.IT aveva realizzato la palificazione alcuni mesi prima del verificarsi della frana, aveva abbandonato il cantiere da tempo, non aveva interloquito con il tecnico del condominio che peraltro era intervenuto solo dopo il verificarsi di fenomeni fessurativi e, soprattutto, era intervenuta prima dell'opera illegittima di extra sbancamento del terreno. 4.2.2 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e difetto motivazionale per essere stata riconosciuta la ipotesi di disastro piuttosto che la figura contravvenzionale di crollo in carenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenza del reato in contestazione, in presenza di crollo parziale, preceduto da avvisaglie che consentivano di arginarne gli effetti e dell'assenza di pericolo per la pubblica incolumità. 4.2.3 Con una terza articolazione deduce mancanza e difetto di motivazione con riferimento alla statuizione concernente il versamento di somma provvisionale in favore delle parti civili, in relazione a specifiche posizioni che in nessun modo erano interessate dalle conseguenze pregiudizievoli del crollo del piazzale. 4.3 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta esecutrice dei lavori di sbancamento deduce incompletezza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle doglianze articolate nei motivi di appello in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata, il cui coinvolgimento e la cui responsabilità erano state riconosciute sull'erroneo e apodittico presupposto che essa fosse sufficientemente qualificata per rendersi conto delle problematiche connesse allo sbancamento. 4.3.1 Assume inoltre difetto di motivazione e travisamento della prova con riferimento alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e alle testimonianze rese dai CTP Pasqualini e Dottori e alla relazione tecnica dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che il crollo era riconducibile ad un errore progettuale soprattutto in relazione all'analisi delle caratteristiche del terreno e alla inadeguatezza della palificazione realizzata e che lo scavo era stato contenuto secondo quanto stabilito nel progetto originario e che pertanto non si era proceduto ad uno scavo maggiore rispetto a quello previsto.

Assume poi come evidente il travisamento della prova in cui era incorso il primo giudice e l'assoluta carenza della motivazione della sentenza di appello che non aveva replicato alle censure pure sollevate nell'atto di appello, deducibile in sede di legittimità stante il silenzio della sentenza impugnata. 4.4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sottopone alla Corte tre ragioni di doglianza. 4.4.1 Con la prima deduce erronea qualificazione giuridica del fatto reato con conseguente erronea applicazione della legge penale, dovendosi escludere la ipotesi di disastro innominato, in ragione di un crollo parziale di porzione di sedime a servizio di edificio condominiale, realizzatosi in maniera non improvvisa o violenta, che non ha assunto proporzioni ragguardevoli né possedeva idoneità di propagarsi con esclusione di un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo stato il fabbricato precedentemente evacuato 4.4.2 Con una seconda articolazione deduce mancanza e difetto di motivazione in ordine alla corretta ricostruzione della condotta ascritta al prevenuto con conseguente violazione dei criteri legali di valutazione delle prove.

A fronte di un contrasto valutativo da parte dei tecnici sulle cause del crollo, di per sé sufficiente per esentare da responsabilità il prevenuto, dall'istruttoria dibattimentale era comunque emerso che l'errore genetico era costituito da una inadeguata caratterizzazione del terreno da parte del geom.CHIELLI, come confermata dal geologo DATTILO e come emerso anche a seguito di comunicazione del genio civile, dati tecnici sui quali il direttore dei lavori non aveva alcun potere di apprezzamento.

A fronte di tale erronea valutazione di partenza delle caratteristiche geomorfologiche del terreno si era poi aggiunta la circostanza, del tutto sconosciuta al [OSCURATO:PERSONA], che a sua insaputa era stato iniziato e portato a termine uno scavo superiore a quanto dallo stesso progettato, peraltro realizzato da ditta diversa da quella indicata originariamente dal committente e coadiuvata da altro tecnico, geom.Tavoloni che aveva errato nella indicazione dei caposaldi. 4.4.3 Con una ultima articolazione si duole di difetto di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese alle parti civili, per omessa specificazione se tra le stesse dovevano essere riconnprese le parti civili non appellanti, anche se estranee al condominio di [OSCURATO:PERSONA] 5 interessato dal crollo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente escluso che il reato di disastro colposo sia estinto per intervenuta prescrizione, come prospettato nelle difese conclusive da alcuni degli imputati ricorrenti e dall'ufficio del Procuratore Generale.

Invero il termine di prescrizione di sei anni, indicato dall'art.157 comma 1 cod.pen. con riferimento alla pena prevista per il delitto di cui all'art.449 cod.pen. deve essere raddoppiato, per espressa previsione di cui all'art.157 comma 6 cod.pen., di talchè il termine necessario a prescrivere non è ancora maturato alla data di celebrazione della udienza di discussione dinanzi al giudice di legittimità. 2.1 ricorsi degli imputati risultano infondati e vanno rigettati. 2.1 II primo motivo di ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Roberto, titolare dell'impresa committente le opere, che assume carenza motivazionale per omessa considerazione degli argomenti prospettati nei motivi di appello e in particolare del ruolo subalterno e meramente adesivo del ricorrente alle scelte progettuali dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], ideatore delle modifiche progettuali e delle scelte tecniche in sede esecutiva, che sono state ritenute alla base, dell'evento disastroso, risulta inammissibile in quanto privo di confronto con gli argomenti già indicati dal giudice di prima cure e ribaditi nella sentenza di appello. 2.1.1 Deve ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo il quale in caso di cd. doppia conforme, allorché la motivazione della sentenza oggetto di scrutinio sia integrata da quella della sentenza appellata attraverso ripetuti richiami a quest'ultima ovvero adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (sez. 2, n. 37295 del 12 Giugno 2019, E., Rv. 277218; sez. 3, n. 44418 del 16 Luglio 2013, Argentieri, Rv. 257595).

Ciò vale certamente nella specie alla luce dell'espresso rinvio fatto dal Collegio distrettuale a specifici passaggi della sentenza di primo grado.

Ne discende la manifesta infondatezza dell'eccepita erronea applicazione di legge penale in ordine alla ritenuta carenza di valutazione degli argomenti difensivi, introdotti nei motivi di impugnazione, atteso che il giudice di appello ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA], per ragioni di convenienza economica, dallo stesso sostanzialmente ammesse in sede di interrogatorio negli ampi stralci richiamati dal giudice di primo grado, aveva aderito ad una sostanziale modifica del progetto originario, che prevedeva la realizzazione di una palificata dalle caratteristiche strutturali e dalle dimensioni di ben più rilevante consistenza.

Il [OSCURATO:PERSONA] infatti era subentrato nella gestione del cantiere e la variante al ribasso, come definita dalla Corte di Appello, era espressione di una precisa scelta imprenditoriale, ancor prima che tecnica, assunta nella consapevolezza della mancata corrispondenza tra opera assentita e opere da realizzare e che il ridimensionamento del progetto, tenuto conto delle caratteristiche del terreno in cui insisteva la costruzione, avrebbe giustificato una complessiva rivalutazione progettuale, tenuto conto che il ridimensionamento partiva proprio dalle misure strutturali di contenimento del terreno e di palificazione (cfr. sentenza appello pag.5). 2.2 Il secondo motivo, che assume travisamento della prova in relazione alla capacità del [OSCURATO:PERSONA] di comprendere la erroneità e la estrema pericolosità dell'adesione alle scelte tecniche dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], omette poi di confrontarsi con il logico ragionamento del Tribunale di Ancona il quale, dopo avere ampiamente motivato sulla adesione informata e mai posta in discussione del [OSCURATO:PERSONA] alle soluzioni adottate dal [OSCURATO:PERSONA], mediata dall'apporto tecnico del direttore di cantiere geom.Tavoloni e da una continua interlocuzione con il progettista e direttore dei lavori, individuava a carico del [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità del tutto analoga a quella del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1 Evidenziava in particolare che il [OSCURATO:PERSONA] partecipava, quale committente delle opere, in prima persona alle decisioni progettuali ed esecutive essendo parte dell'accordo di realizzazione di opere in difformità del progetto depositato e sottodimensione rispetto ad esso in una non negata ma pericolosa e rischiosa ottica di severo risparmio dei costi svolgendo una attività di supervisione mediante la assistenza del geom.Tavoloni e risultando messo al corrente di ogni dettaglio. 2.2.2 Inoltre il ricorso omette totalmente di confrontarsi con gli argomenti giuridici, spesi innanzi tutto dal giudice di primo grado con riferimento alla struttura dell'illecito colposo concorsuale ai sensi dell'art.113 cod.pen.

Invero la sentenza del giudice di appello deve essere letta alla luce degli addebiti mossi agli imputati, nel solco di una responsabilità a titolo di cooperazione colposa nel delitto di cui all'art. 449 cod.pen.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la disciplina della cooperazione colposa esercita una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte (Sez. 4, Sentenza n. 16978 del 12/02/2013 Rv. 255274), precisando che non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta (Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, Rv. 261183) essendo invece sufficiente la mera conoscenza dell'altrui partecipazione, intesa come consapevolezza del fatto che altri sono investiti di una determinata attività, con conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, dove ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella altrui (Sez. 4, Sentenza n. 15324 del 04/02/2016, Rv. 266665), soprattutto allorquando la suddetta cooperazione sia imposta dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti, come nella specie, siano perfettamente consapevoli (sez.4, n.6499 del 9 Gennaio 2018, Fersini, Rv.271972; n.25846 del 26 Marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276581).

In particolare il [OSCURATO:PERSONA], che aveva la materiale disponibilità del cantiere, pure a fronte degli eventi fessurativi e premonitori intervenuti in data 24 Gennaio 2012 che tanto avevano allarmato i condomini dell'edificio frontistante, che avevano attivato il tecnico da questi incaricato ed avevano allertato il tecnico del comune SBARBATI con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva una diretta interlocuzione, ha omesso di porre in essere qualsivoglia misura di salvaguardia, pure a fronte dei moniti e degli allerta ricevuti direttamente da plurimi interlocutori, sposando fino all'ultimo le prospettazioni dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], fondate su scelte progettuali ed esecutive del tutto errate. 2.3 Infondato è il terzo motivo di ricorso che assume la erronea qualificazione giuridica del fatto quale disastro colposo innominato piuttosto che la ipotesi contravvenzionale di cui all'art.676 cod. pen.

I «Delitti contro l'incolumità pubblica», ai quali è dedicato il Titolo VI del codice penale, sono definiti di comune pericolo venendo in rilievo fatti che, in base alla comune esperienza, comportano tipicamente un pericolo o danno di potenza espansiva o diffusività tale da minacciare un numero indeterminato di persone non preventivamente individuabile.

Si tratta di fattispecie incriminatrici che mirano a realizzare la salvaguardia delle persone in un momento antecedente all'effettivo verificarsi del pericolo o del danno anticipando, in tal modo, la tutela penale: la risposta sanzionatoria, infatti, interviene in presenza di fatti di comune pericolo caratterizzati da una particolare potenza espansiva senza che, tuttavia, sia necessario il concreto verificarsi dell'evento dannoso.

La ratio legislativa si comprende considerando il bene oggetto di tutela ossia l'incolumità pubblica che abbraccia la vita, l'integrità fisica e la salute delle persone e che viene in rilievo come bene di rilevanza super-individuale o collettiva essendo ogni individuo protetto quale membro indifferenziato della collettività. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 327/2008 ha statuito che «allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro"... deve presumersi che il senso di detto concetto ... sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus».

Nella medesima occasione il giudice delle leggi ha inteso enucleare una nozione unitaria di disastro individuandone i tratti qualificanti sotto un duplice e concorrente profilo: «da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi.

Dall'altro, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione ("la pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti».

Per le ragioni suesposte la giurisprudenza di legittimità, nel corso degli anni, è andata sempre più precisando l'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica nonché la nozione di disastro con particolare riferimento al disastro colposo.

Infatti l'art. 449 c.p. reprime la causazione colposa degli eventi disastrosi preveduti dalle norme incriminatrici contenute nel capo primo ad ulteriore dimostrazione della tutela rafforzata che il legislatore ha voluto accordare ad un bene fondamentale quale quello della pubblica incolumità, dimensione superindividuale e collettiva dei beni della vita, dell'integrità fisica e della salute normalmente insidiato, peraltro, più da condotte contrarie a regole precauzionali che da forme di aggressione volontaria.

Con riferimento a tali delitti, generalmente considerati, di recente la Suprema Corte, nell'evidenziare la differenza tra questi e il disastro ambientale, ha affermato che nei primi «si fa esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, tanto che la scelta del termine "incolumità", come ricorda la relazione ministeriale al progetto del codice penale, non è affatto casuale mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema» (sez. 3, sent. n. 29901 del 03/07/2018, Nicolazzi, Rv.273210-11).

Pertanto, nei delitti in esame, il danno o il pericolo alle cose viene in considerazione soltanto qualora possa derivarne un rischio a carico di esseri umani diversamente da quanto avviene nel disastro ambientale in cui tale rischio non è elemento costitutivo della fattispecie.

Tanto chiarito, come rilevato dalla Suprema Corte sez. 4, n. 46876 del 19 novembre 2019, la giurisprudenza di legittimità ha proceduto alla ricostruzione sistematica del quadro normativo al cui interno si colloca l'art. 449 cod.pen. precisando che il nucleo centrale dei delitti di cui al Titolo VI è costituito, nell'ambito dei reati dolosi oggetto del capo I, dalle fattispecie di disastro ordinariamente configurate come reati di pericolo astratto nei quali compare un definito evento contrassegnato da una pericolosità preventivamente tipizzata in relazione ai beni primari cautelati.

In tali ipotesi non è affidata al giudice di merito la concreta valutazione postuma della pericolosità della condotta, bensì è la norma stessa che descrive alcune situazioni tipicamente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé un rilevante potenziale di danno alla vita o all'incolumità personale.

Pertanto, rispetto a tali eventi, non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate.

Al contrario, ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva (sez. 4, n. 18977 del 9/03/2009, Innino, Rv. 244043; ipotesi nella quale il giudice di legittimità ha escluso la configurazione del disastro in costanza di mero pericolo di crollo, richiedendosi invece il disfacimento della costruzione). 2.3.1 Per gli elementi costitutivi delle fattispecie dei delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p. occorre fare riferimento alle corrispondenti figure dolose di cui al capo

I. L'art. 449 sanziona, cioè, la causazione colposa degli eventi disastrosi previsti dalle fattispecie tipizzate al capo primo, tra le quali la frana ex art. 426 e il disastro innominato ex art. 434 c.p., comma 2.

L'intitolazione "Delitti colposi di danno" trova specificazione nella descrizione della fattispecie costituita dalla produzione, per colpa, di un incendio o di un altro disastro preveduto nel capo primo.

Per la configurabilità del delitto di disastro colposo ex artt. 434 e 449 c.p. è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434, comma 1), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata di cui all'art. 434 c.p. comma 2.

La nozione di disastro richiamata nelle varie ipotesi contenute nell'art. 449 cod.pen. è omogenea sul piano delle caratteristiche strutturali rispetto a quella prevista dai corrispondenti delitti dolosi.

Al riguardo, valorizzando il principio di concreta offensività, la giurisprudenza ha chiarito, in riferimento all'evento tipico del disastro innominato ex art. 434 c.p., comma 2, che il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fenomeno distruttivo naturale di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione (sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 - dep. 23/02/2015, Schmidheiny, Rv. 26279001).

Il disastro, in particolare, definisce accadimenti macroscopici, dirompenti e quindi potenzialmente lesivi dell'incolumità pubblica, sia pure nella richiamata dimensione indeterminata e superindividuale con la conseguenza che occorre accertare che il caso concreto presenti le caratteristiche di tipica offensività insite nella fattispecie astratta.

Sicché, deve ritenersi rispettato il principio di determinatezza se si fa riferimento, per il concetto di disastro, al fatto che provoca un pericolo o un danno di tale potenza espansiva da minacciare o ledere una cerchia non preventivamente individuabile di soggetti.

Pertanto, l'incolumità personale collettiva entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità, quale proiezione offensiva della condotta nel senso che il giudizio di probabilità deve informare la valutazione sulla obiettiva idoneità della condotta o dell'evento.

Tale pericolo funge, quindi, da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne, sul piano della proiezione offensiva, le caratteristiche; il persistere del pericolo, e tanto meno il suo concretizzarsi nella lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto in quanto, non essendo elementi del fatto tipico, non possono segnare la consumazione del reato, che si determina con l'inveramento dell'evento pericoloso e non con gli effetti che ne sono derivati.

Tuttavia anche nelle ipotesi nelle quali tradizionalmente il reato si presume iuris et de iure, la giurisprudenza più recente ha osservato che il fatto deve concretamente rappresentare un pericolo per un numero indeterminato di persone (sez. 4, n. 36639 del 19/06/2012, Castelluccio, Rv. 254163).

Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo si è pure osservato che è necessario che il crollo della costruzione inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante.

Al riguardo viene in rilievo la sentenza n. 109 del 2016 in cui la Corte Costituzionale ha ribadito la validità del canone ermeneutico generale fondato sul principio di offensività operante anche sul piano concreto, nel momento in cui il giudice procede alla verifica della rilevanza penale di una condotta.

E le Sezioni Unite hanno da ultimo precisato che al giudice di merito spetta sempre l'effettuazione della puntuale verifica della concreta lesività delle singole condotte di reato, in ossequio al principio di offensività, che opera anche sul piano concreto (Sez.

U, sent. n. 30475 del 30/05/2019, Castigani, Rv. 275956).

Quanto detto ha mosso la giurisprudenza a rivisitare la categoria dei reati di pericolo astratto ed a precisare che la verifica della concreta offensività del fatto va pur sempre rapportata alla natura del reato come di pericolo astratto.

Con specifico riferimento al reato di frana di cui all'art. 426 c.p. si è quindi affermato che in considerazione dell'operatività del principio di offensività si deve attribuire alla nozione di frana contenuti che rendono l'evento idoneo a porre concretamente in pericolo l'incolumità pubblica, ancorché non sia richiesto l'accertamento di tale pericolo come elemento autonomo essenziale alla integrazione della fattispecie tipica, come nei reati di pericolo concreto (sez. 4, n. 58349 del 19/09/2018, Rea, Rv. 274951).

In ipotesi di crollo la consolidata giurisprudenza è nel senso che ai fini della sussistenza di tale ipotesi delittuosa «occorre che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, ovvero di un evento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate.

Ed infatti, il pericolo così cagionato, deve caratterizzarsi dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello spazio circostante la zona interessata dall'evento dannoso con la conseguenza che il crollo, quale elemento oggettivo della fattispecie delittuosa in parola, diversamente da quanto previsto per la contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. non è sufficiente per la configurabilità del reato de quo» (sez.

IV, 13/12/2011, n. 2390, N.M. e altri).

Nello stesso senso vengono in rilievo sez. 4, sent. 09/03/2009 n. 18977, Rv. 244043 in cui la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinate pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo (sez. 4, n. 18432 del 01/04/2014, rv. 263886, fattispecie in cui la S.C. ha qualificato l'originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 c.p., riferita ad un caso in cui si era verificato, durante i lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone, nella contravvenzione prevista dall'art. 676, 2 comma, c.p.; sez. 4, sent. 08/11/2017, n. 51734 (Rv. 271535) dove la S.C. nel precisare che il crollo della costruzione deve essere inteso «quale caduta violenza e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali» ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt.434 e 449 c.p. in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo (da ultimo poi sez.4, 11.12.2020 n.9749, [OSCURATO:PERSONA], Rv.289697). 2.3.2 Dalle considerazioni che precedono emerge evidente come i giudici di merito abbiano correttamente interpretato i fatti oggetto di imputazione sussumendoli sotto il paradigma dell'art.449 cod.pen. sia con riferimento ai profili dimensionali del crollo, sia in relazione alla messa a repentaglio della vita e della integrità fisica di un numero non determinabile di persone.

Quanto al profilo quantitativo il crollo del piazzale ha interessato un'area di alcune centinaia di metri quadrati, il collasso di palificate in cemento armato, la frana di tonnellate di terreno adiacente l'edificio, la scopertura di un pilastro di fondazione del condominio con minaccia di grave pregiudizio di crollo di più consistenti porzioni immobiliari.

Sotto il profilo dimensionale si è pertanto trattato di un evento disastroso, rovinoso e improvviso che ha determinato la integrale distruzione di opera provvisionale (palificata), pure realizzata per durare nel tempo con conseguente franamento del piazzale, di cui costituiva sostegno, destinato a servizio, accessorio ed ornamento di fabbricati condominiali e al godimento dei condomini. 2.3.3 Quanto poi al profilo del pericolo, i giudici di merito hanno adeguatamente evidenziato, con motivazione del tutto logica e priva di contraddittorietà evidenti, che la minaccia di danno era certamente rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, dovendosi innanzi tutto comprendere gli operai impegnai nelle opere di realizzazione del manufatto ma, soprattutto, le persone, condomini e pubblico indistinto, che facevano uso legittimo del piazzale per le finalità più disparate, mediante un valutazione ex ante e in concreto della destinazione del bene condominiale, tenuto conto delle dimensioni non minimali degli spazi comuni e ritenuta contingenza del tutto occasionale l'intervento dell'ordinanza di sgombero del fabbricato all'esito delle ispezioni successive alla verifica delle intervenute fessurazioni. 2.4 Infondato è altresì il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da parte del giudice di appello il quale ha implicitamente disatteso la richiesta in ragione del grado e della intensità della colpa del [OSCURATO:PERSONA] e delle motivazioni economiche ravvisate a fondamento della scelta di sottodimensionare le opere provvisionali.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.

La motivazione del giudice di appello che implicitamente porta alla esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.

3. Infondato è altresì il ricorso di MATERA [OSCURATO:PERSONA] titolare dell'impresa esecutrice delle opere e in particolare della sottodimensionata palificazione che avrebbe dovuto sostenere il piazzale crollato e le opere di fondazione dell'edificio in costruzione. 3.1 Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e erronea valutazione della prova della responsabilità della prevenuta sul presupposto che l'istruttoria dibattimentale e in particolare gli apporti tecnici dei consulenti avrebbero ricondotto la scaturigine del collasso della edificazione ad un eccessivo sbancamento piuttosto che ad un errore progettuale e ad un difetto esecutivo nella realizzazione dell'opera provvisionale, ma tale prospettazione si pone in contrato evidente con quanto indicato nella decisione di primo grado, confermata da quella di appello in relazione alle conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero (ing.Dottori) e del consulente delle parti civili (ing.Pasqualini) i quali hanno addebitato il crollo a due concause, di cui quella del sottodimensionamento della struttura di palificazione e l'impiego di materiali di dimensione, resistenza e caratteristiche diverse, inferiori e meno performanti rispetto a quelli indicati nel progetto originario costituiva una delle cause scatenanti il collasso (sentenza del Tribunale di Ancona da pag.9 a pag.28 in cui sono riportati ampi stralci delle valutazione tecniche di tutti i consulenti che hanno partecipato al dibattito sulle cause del crollo). 3.1.1 Le prospettazioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pertanto offrono una ricostruzione solo parziale del dibattito tecnico sorto in sede istruttoria e omettono del tutto di confrontarsi con la trama logica delle decisioni di merito che, unendosi in un percorso unitario, non hanno mancato di evidenziare come, a monte, le opere di palificazione eseguite dalla ditta appaltatrice MADA, oltre che difformi al progetto originario non erano in grado di svolgere la funzione di sostegno del piazzale. 3.1.2 Il motivo di ricorso invero, partendo dai contributi degli altri consulenti tecnici di parte, ribadisce la valenza causale dell'eccessivo sbancamento del terreno, riconducibile all'intervento di una diversa impresa, ma su tale ulteriore indicazione, quale verosimile ragione del crollo del piazzale i giudici di merito hanno ulteriormente argomentato, riconoscendo alla stessa il ruolo di concausa, laddove il motivo di ricorso omette totalmente di aggredire la valutazione operata sulla valenza concausale della debolezza e del sottodimensionamento della palificata.

La censura, relativamente a tale profilo, risulta pertanto inammissibile. 3.1.3 Infondata è invece la doglianza, contenuta nello stesso motivo, secondo la quale nessun addebito di colpa risulta ascrivibile alla MATERA, in quanto l'appaltatore aveva eseguito le lavorazioni nel rispetto della lex artis e comunque seguendo le direttive e le prescrizioni del progettista e direttore dei lavori ing.[OSCURATO:PERSONA] e che pertanto nessuna inosservanza di regole cautelari poteva essere ascritta alla ricorrente in ragione della sua veste di mera esecutrice.

Peraltro anche in relazione a tale profilo appare evidente che il ricorso non si confronta con gli argomenti dei giudici di merito i quali, sulla base di una struttura motivazionale congrua e priva di salti logici e di manifesta contraddittorietà hanno riconosciuto il contributo colposo dell'imputata nel determinismo dell'evento, sulla base dello schema delineato dall'art.113 cod.pen., evidenziando come le opere eseguite, oltre che sottodimensionate, erano in primo luogo diverse da quelle indicate nel progetto depositato ed assentito, progetto che doveva essere noto alla ditta appaltatrice e comunque aprezzabile con l'impiego della normale diligenza.

Ha altresì affermato il giudice di primo grado che, pur non potendosi richiedere all'appaltatore una specifica conoscenza delle tecniche progettuali di un'opera delle dimensioni di quella realizzata, nondimeno l'appaltatore, incaricato dal committente [OSCURATO:PERSONA], subentrato nella lottizzazione, si era assunto l'impegno di eseguire un'opera al ribasso, sulla base di indicazioni diverse da quelle progettuali da cui differiva in relazione a profili dimensionali, all'impiego di calcestruzzo, al diametro e alla lunghezza dei pali, così da rendere del tutto prevedibile, anche alla MATERA, mediante valutazione ex ante, il pericolo di portare avanti un intervento così trasformato rispetto al progetto originale. 3.2 n secondo motivo di ricorso, che attiene alla qualificazione giuridica dei fatti sotto il paradigma del disastro colposo ai sensi dell'art.449 cod.pen. deve essere disatteso per le medesime ragioni di diritto indicate nel paragrafo 2.3 e nei sotto-paragrafi 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3. 3.3 Il terzo motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza in relazione alla individuazione dei soggetti legittimati all'azione civile e in quanto aggredisce la statuizione concernente la misura di una somma provvisionale la quale, stante i suoi caratteri di provvisorietà non definitività non è suscettibile di autonoma impugnazione in sede di legittimità.

4. Infondato è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva proceduto ai lavori di sbancamento del terreno sul quale era stata realizzata la palificata di sostegno al piazzale oggetto di crollo. 4.1 II primo motivo di ricorso assume la incompletezza della trama motivazionale della sentenza di secondo grado nell'accertamento della responsabilità della prevenuta ma così facendo incorre nel medesimo difetto evidenziato al punto 2.1.1 con riferimento al ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che, in caso di cd. doppia conforme, allorché la motivazione della sentenza oggetto di scrutinio sia integrata da quella della sentenza appellata in ragione della omogeneità dei criteri adottati nella valutazione delle prove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (sez. 2, n. 37295 del 12 Giugno 2019, E., Rv. 277218; sez. 3, n. 44418 del 16 Luglio 2013, Argentieri, Rv. 257595).

Ciò vale certamente nella specie alla luce dell'espresso rinvio fatto dal Collegio distrettuale a specifici passaggi della sentenza di primo grado.

Ne discende la manifesta infondatezza dell'eccepita erronea applicazione di legge penale in ordine alla ritenuta carenza di valutazione degli argomenti difensivi, introdotti nei motivi di impugnazione, in realtà adeguatamente esaminati e ponderati dal giudice di primo grado anche in relazione agli addebiti di colpa ascritti alla [OSCURATO:PERSONA] in imputazione e come poi emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale.4.2 Quanto infatti al secondo motivo di ricorso che deduce travisamento della prova e difetto di motivazione a fronte delle conclusioni del consulente del pubblico ministero e di quello delle parti civili, il ricorso si limita a selezionare soltanto alcuni dei contributi tecnici analizzati nelle pronunce dei giudici di merito ma, come evidenziato al punto 3.1.1 con riferimento al ricorso di MATERA [OSCURATO:PERSONA], omette del tutto di confrontarsi con la trama logica delle suddette decisioni di merito, che unendosi in un percorso unitario non hanno mancato di evidenziare le ragioni per cui, all'esito della complessiva discussione tecnica (ampiamente compendiata da pag.9 a pag.28 della sentenza del Tribunale di Ancona) hanno ritenuto che abbiano concorso sinergicamente a determinare il crollo del piazzale tanto il sottodimensionamento delle opere strutturali progettate per sorreggerlo, quanto l'eccessivo dimensionamento dello scavo, riconducibile all'opera dell'impresa della [OSCURATO:PERSONA], scavo eseguito in difformità rispetto alle previsioni progettuali e, a quanto emerso all'esito dell'istruttoria, alle stesse prescrizioni dell'ing.[OSCURATO:PERSONA] come risultanti dalla variante (ad opera ultimata), realizzando di fatto un fronte di sbancamento (due metri più profondo di quanto previsto) sproporzionato rispetto alla capacità di contenimento della palizzata, considerata altresì la modesta qualità del terreno.

Nessuna analisi censoria risulta poi rivolta agli argomenti indicati dal Tribunale di Ancona a sostegno dei profili di colpa ascritti alla [OSCURATO:PERSONA] e fatti propri dalla sentenza di appello, secondo cui la ricorrente era in grado di prevedere che le rilevanti difformità sul dimensionamento dello scavo avrebbero influito sulla complessiva tenuta dell'opera, in ragione del mancato rispetto delle misure e dei capisaldi di scavo, con conseguente messa in pericolo della sicurezza della edificazione che infatti crollava nei giorni successivi al completamento dello sbancamento.

5. Infondato è infine il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 In relazione al primo motivo di ricorso, che attiene alla qualificazione giuridica quale disastro colposo dei fatti oggetto di contestazione a carico degli imputati (capo C) della imputazione, motivo peraltro comune alle difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e MATERA, vanno ribadite la ricostruzione giuridica della fattispecie operata al punto 2.3 della motivazione con l'esame della giurisprudenza di legittimità e del giudice delle leggi, e le relative considerazioni giuridiche, in relazione alla peculiarità dei fatti oggetto di giudizio, che conducono a ritenere la correttezza della sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'ipotesi criminosa ritenuta nelle sentenze di merito.5.2 II secondo motivo di ricorso omette di confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata che, come evidenziato in relazione ai ricorsi degli altri ricorrenti, si fonda, in un unicum inscindibile, con la sentenza del giudice di primo grado il quale, con motivazione priva di incongruenze logico giuridiche e di palesi contraddittorietà, ha individuato a carico dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], quale direttore dei lavori, progettista delle opere in variante e coordinatore degli interventi in fase esecutiva, i profili di colpa più gravi, sia con riferimento alla inidoneità strutturale della palificata che doveva sostenere l'area di sedime collassata, sia in relazione all'omesse valutazione e verifica degli interventi di sbancamento, del tutto eccessivi e incongrui che avevano determinato la mancata tenuta dell'opera provvisionale, dallo stesso erroneamente sottodinnensionata.

Il motivo di censura finisce per valorizzare solo alcuni degli elementi tecnici che hanno formato oggetto di dibattito in seno all'istruttoria dibattimentale (erronea caratterizzazione del terreno), omettendo totalmente di proporre una analisi censoria dei profili di colpa allo stesso riconosciuti, in particolare nella sentenza di primo grado (pag.35, 36 e 37), non solo con riferimento agli errori di progettazione della modifica in variante, ma anche per non avere riconosciuto la necessità di procedere immediatamente ad interventi provvisionali a seguiti degli allarmanti e premonitori fenomeni fessurativi del 24 Gennaio 2012.

Al contempo il giudice di prima cure ha affrontato anche la prospettazione difensiva, ribadita nel presente motivo di ricorso, concernente le carenze e la fallacia dei dati geognostici sulla caratterizzazione del terreno, oggetto di scavo, escludendone il rilievo causale esclusivo, valorizzando al contrario il difetto di diligenza del direttore dei lavori in sede esecutiva e le gravi difformità della palificata e dello scavo, evitabili dal ricorrente "mediante una progettazione maggiormente precauzionale ed un controllo continuo ed efficace in sede esecutiva" (pag.37 sentenza del Tribunale di Ancona).

Il motivo deve pertanto essere disatteso. 5.3 n terzo motivo di ricorso difetta di autosufficienza in quanto omette di confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata che ha riconosciuto la legittimazione di tutti i soggetti che, in relazioni ai diritti vantati sulle porzioni condominiali e in quanto gravati degli obblighi di ripristino, sono stati ammessi a costituirsi parte civile nel presente procedimento e che avevano proposto appello nei confronti della sentenza impugnata per vedersi riconoscere l'assegnazione di una somma provvisionale.

6. In conclusione devono essere rigettati tutti i ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese per il presente giudizio sostenute dalle parti civili costituite che si determinano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili costituite, così liquidate: euro 10.200,00 oltre access

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Lette le conclusioni delle difese delle parti civili le quali hanno chiesto pronunciarsi il rigetto dei ricorsi ed hanno depositato nota spese di cui hanno chiesto la liquidazione. Lette le conclusioni della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili con ogni consequenziale provvedimento. P Lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Roberto che, aderendo alle conclusioni del Sostituto procuratore Generale, ha chiesto, in via subordinata l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato e in via principale l'accoglimento dei motivi di ricorso. Lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso e in via subordinata l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 27 Settembre 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti [OSCURATO:PERSONA] Roberto, MATERA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle violazioni urbanistiche di cui ai capi a) e b) dell'imputazione in quanto estinte per intervenuta prescrizione; confermava invece l'affermazione di responsabilità nei loro confronti in relazione al reato di disastro innominato colposo di cui all'art.449 cod.pen., come ritenuto in sentenza. Assegnava una somma provvisionale a favore di ciascuna parte civile nella misura di euro 5.000, rideterminava in euro 14.022 le spese di rappresentanza delle parti civili nel giudizio di appello e liquidava le spese del grado in favore delle medesime parti civili. 2. MATERA [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale esecutrice dei lavori in appalto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esecutrice di lavori di sbancamento del terreno, [OSCURATO:PERSONA] Roberto quale committente le opere e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] direttore dei lavori, erano chiamati a rispondere, originariamente a titolo di dolo eventuale, del crollo della paratia di sostegno del terreno e del piazzale antistante la palazzina adiacente al cantiere, con conseguente inagibilità temporanea dello stabile e l'evacuazione delle persone ivi alloggiate. In particolare al [OSCURATO:PERSONA] era ascritta la redazione di parametri geotecnici relativi alla paratia di sostegno dello scavo non aderente alla realtà ed alle scelte progettuali; MATERA e [OSCURATO:PERSONA] realizzavano una paratia di contenimento del terreno a monte dello scavo di cantiere difforme da quella autorizzata, per diametro inferiore dei pali, inferiore infissione al terreno, inferiore sezione del cordolo, inferiore lunghezza dei pali, opera in relazione alla quale, una volta emerse le avvisaglie del crollo, veniva presentata una Scia in variante, rigettata dal comune di Camerano. MATERA eseguiva i lavori edili con calcestruzzo più "povero" rispetto a quello necessario e utilizzava acciaio per l'armatura privo di idonei attestati di qualificazione e procedeva ad una scorretta posa in opera della gabbia di armatura dei pali; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] realizzavano uno sbancamento di cantiere, con modifica dei livelli e del profilo del terreno, in misura superiore a quanto risultante dal progetto approvato, in quanto più lungo e più profondo, in assenza tra l'altro, di autorizzazione paesistica. Tali interventi determinavano la scopertura di parte delle fondamenta dell'immobile soprastante lo scavo. Si contestava altresì che era stata omessa la predisposizione di un impianto di drenaggio delle acque meteoriche all'interno dello scavo, nonostante le previsioni di abbondanti precipitazioni piovose e nevose. Al tecnico [OSCURATO:PERSONA] erano contestate le illegittime ed errate scelte progettuali e tecniche in ragione del rischio che una costruzione collocata nello specifico contesto, con volumetria superiore al consentito e con un indebito risparmio nei materiali costruttivi, potesse determinare il crollo di manufatti e delle palazzine soprastanti, con conseguente pericolo per la incolumità pubblica; profili di colpa erano altresì addebitati alla direzione dei lavori della ditta della MATERA, in quanto eseguiti con calcestruzzo più "povero" rispetto al necessario, acciaio privo di idonei attestati di qualificazione e scorretta posa in opera della gabbia di armatura dei pali. In tale modo tutti gli imputati, secondo la prospettazione accusatoria, provocavano in concorso il crollo della paratia di sostegno del terreno e del piazzale antistante la palazzina adiacente al cantiere, con conseguente inagibilità temporanea dello stabile ed evacuazione delle persone ivi alloggiate. 3. La Corte di appello confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti gli imputati. Quanto ai profili giuridici dell'evento disastroso evidenziava che si era in presenza di una enorme frana del terreno adiacente l'edificio con cedimento del relativo piazzale aperto al pubblico, con grave pericolo per la stabilità della costruzione e con pericolo di pregiudizio per un numero indeterminato di persone sia con riferimento ai lavoratori impegnati nella realizzazione del manufatto, sia per i condomini che abitavano nell'edificio in presenza di crollo verticale e improvviso dell'intero piazzale che aveva lasciato scoperto un plinto di fondazione, con rischio di ammaloramento e con possibili effetti sulla complessiva stabilità del fabbricato, tantochè l'autorità comunale aveva disposto l'evacuazione dello stabile e ordinato la messa in sicurezza dell'area. 3.1 Assumeva che doveva riconoscersi la responsabilità di tutti i soggetti imputati, in ragione della difformità dell'opera assentita rispetto a quanto realizzato, alle difformità riscontrate in relazione ai materiali usati e alla misura dello scavo, alla convenienza economica di ottenere una variante come rivisitata, piuttosto che seguire le indicazioni del tecnico incaricato dal condominio una volta che si erano manifestate le prime avvisaglie dell'evento disastroso, tanto da doversi riconoscere la circostanza aggravante della previsione dell'evento.3.2 Quanto agli interessi civili escludeva profili di inammissibilità o di esclusione dell'azione civile in sede penale e riconosceva una somma provvisionale in favore di ciascuna parte civile parametrata al costo dei lavori per ripristinare il piazzale e rendere fruibile l'immobile. 4. Averso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati. 4.1 La difesa del committente [OSCURATO:PERSONA] Roberto ha articola quattro motivi di ricorso. 4.1.1 Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione alle doglianze articolate nei motivi di appello, dotate dei requisiti di decisività ai fini della soluzione giuridica. Assume che il committente aveva confidato nella rispondenza al progetto delle opere e comunque alla rispondenza alle direttive dell'ing.[OSCURATO:PERSONA] delle opere realizzate dalla ditta in subappalto senza alcuna autonoma possibilità di sindacato e sul punto la sentenza risultava del tutto silente. 4.1.2 Con una seconda articolazione deduce travisamento della prova per essere stata accertata in sentenza come vera una circostanza, risultata invece falsa, laddove aveva riconosciuto al committente [OSCURATO:PERSONA] adeguate esperienza e qualificazione professionale per rendersi conto degli errori progettuali e tecnici in cui erano incorsi gli esecutori delle opere, laddove dall'istruttoria era emersa l'assoluta assenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] di conoscenze specifiche. 4.1.3 Con una terza articolazione contesta la qualificazione giuridica offerta ai fatti di cui all'imputazione, assumendo che il crollo si era realizzato quando il cantiere era chiuso ed interdetto agli estranei e che comunque mai si era realizzata una situazione di pericolo di tale intensità da porre a rischio la vita e l'incolumità personale di un numero indeterminato di persone. 4.1.4 Con una quarta articolazione si duole di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.2 MATERA [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso. 4.2.1 Con il primo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione della condotta alla ricorrente, con conseguente violazione dei criteri legali di valutazione delle prove in ordine al delitto di disastro colposo. Assume che la realizzazione della palificata non aveva concorso a creare le premesse dell'evento disastroso, dovendosi lo stesso ritenere riconducibile, alla stregua degli apporti al dibattimento dei consulenti tecnici, ad un eccessivo sbancamento del terreno e dalle caratteristiche geomorfologiche del terreno stesso. Rilevava comunque che le opere di palificazione erano state realizzate a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori ing.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], secondo il progetto di questi e con i materiali indicati nei vari capitolati e forniti alla medesima società, risultando semmai un errore progettuale in fase di calcolo del progettista come riscontrato da una comunicazione del Genio Civile. Evidenzia altresì un deficit motivazionale laddove non era stata compiuta alcuna valutazione in concreto sulla colpa, quale possibilità per la MATERA di prevedere le conseguenze disastrose, laddove la ditta MADA.IT aveva realizzato la palificazione alcuni mesi prima del verificarsi della frana, aveva abbandonato il cantiere da tempo, non aveva interloquito con il tecnico del condominio che peraltro era intervenuto solo dopo il verificarsi di fenomeni fessurativi e, soprattutto, era intervenuta prima dell'opera illegittima di extra sbancamento del terreno. 4.2.2 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e difetto motivazionale per essere stata riconosciuta la ipotesi di disastro piuttosto che la figura contravvenzionale di crollo in carenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenza del reato in contestazione, in presenza di crollo parziale, preceduto da avvisaglie che consentivano di arginarne gli effetti e dell'assenza di pericolo per la pubblica incolumità. 4.2.3 Con una terza articolazione deduce mancanza e difetto di motivazione con riferimento alla statuizione concernente il versamento di somma provvisionale in favore delle parti civili, in relazione a specifiche posizioni che in nessun modo erano interessate dalle conseguenze pregiudizievoli del crollo del piazzale. 4.3 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta esecutrice dei lavori di sbancamento deduce incompletezza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle doglianze articolate nei motivi di appello in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata, il cui coinvolgimento e la cui responsabilità erano state riconosciute sull'erroneo e apodittico presupposto che essa fosse sufficientemente qualificata per rendersi conto delle problematiche connesse allo sbancamento. 4.3.1 Assume inoltre difetto di motivazione e travisamento della prova con riferimento alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e alle testimonianze rese dai CTP Pasqualini e Dottori e alla relazione tecnica dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che il crollo era riconducibile ad un errore progettuale soprattutto in relazione all'analisi delle caratteristiche del terreno e alla inadeguatezza della palificazione realizzata e che lo scavo era stato contenuto secondo quanto stabilito nel progetto originario e che pertanto non si era proceduto ad uno scavo maggiore rispetto a quello previsto. Assume poi come evidente il travisamento della prova in cui era incorso il primo giudice e l'assoluta carenza della motivazione della sentenza di appello che non aveva replicato alle censure pure sollevate nell'atto di appello, deducibile in sede di legittimità stante il silenzio della sentenza impugnata. 4.4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sottopone alla Corte tre ragioni di doglianza. 4.4.1 Con la prima deduce erronea qualificazione giuridica del fatto reato con conseguente erronea applicazione della legge penale, dovendosi escludere la ipotesi di disastro innominato, in ragione di un crollo parziale di porzione di sedime a servizio di edificio condominiale, realizzatosi in maniera non improvvisa o violenta, che non ha assunto proporzioni ragguardevoli né possedeva idoneità di propagarsi con esclusione di un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo stato il fabbricato precedentemente evacuato 4.4.2 Con una seconda articolazione deduce mancanza e difetto di motivazione in ordine alla corretta ricostruzione della condotta ascritta al prevenuto con conseguente violazione dei criteri legali di valutazione delle prove. A fronte di un contrasto valutativo da parte dei tecnici sulle cause del crollo, di per sé sufficiente per esentare da responsabilità il prevenuto, dall'istruttoria dibattimentale era comunque emerso che l'errore genetico era costituito da una inadeguata caratterizzazione del terreno da parte del geom.CHIELLI, come confermata dal geologo DATTILO e come emerso anche a seguito di comunicazione del genio civile, dati tecnici sui quali il direttore dei lavori non aveva alcun potere di apprezzamento. A fronte di tale erronea valutazione di partenza delle caratteristiche geomorfologiche del terreno si era poi aggiunta la circostanza, del tutto sconosciuta al [OSCURATO:PERSONA], che a sua insaputa era stato iniziato e portato a termine uno scavo superiore a quanto dallo stesso progettato, peraltro realizzato da ditta diversa da quella indicata originariamente dal committente e coadiuvata da altro tecnico, geom.Tavoloni che aveva errato nella indicazione dei caposaldi. 4.4.3 Con una ultima articolazione si duole di difetto di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese alle parti civili, per omessa specificazione se tra le stesse dovevano essere riconnprese le parti civili non appellanti, anche se estranee al condominio di [OSCURATO:PERSONA] 5 interessato dal crollo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente escluso che il reato di disastro colposo sia estinto per intervenuta prescrizione, come prospettato nelle difese conclusive da alcuni degli imputati ricorrenti e dall'ufficio del Procuratore Generale. Invero il termine di prescrizione di sei anni, indicato dall'art.157 comma 1 cod.pen. con riferimento alla pena prevista per il delitto di cui all'art.449 cod.pen. deve essere raddoppiato, per espressa previsione di cui all'art.157 comma 6 cod.pen., di talchè il termine necessario a prescrivere non è ancora maturato alla data di celebrazione della udienza di discussione dinanzi al giudice di legittimità. 2.1 ricorsi degli imputati risultano infondati e vanno rigettati. 2.1 II primo motivo di ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Roberto, titolare dell'impresa committente le opere, che assume carenza motivazionale per omessa considerazione degli argomenti prospettati nei motivi di appello e in particolare del ruolo subalterno e meramente adesivo del ricorrente alle scelte progettuali dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], ideatore delle modifiche progettuali e delle scelte tecniche in sede esecutiva, che sono state ritenute alla base, dell'evento disastroso, risulta inammissibile in quanto privo di confronto con gli argomenti già indicati dal giudice di prima cure e ribaditi nella sentenza di appello. 2.1.1 Deve ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo il quale in caso di cd. doppia conforme, allorché la motivazione della sentenza oggetto di scrutinio sia integrata da quella della sentenza appellata attraverso ripetuti richiami a quest'ultima ovvero adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (sez. 2, n. 37295 del 12 Giugno 2019, E., Rv. 277218; sez. 3, n. 44418 del 16 Luglio 2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò vale certamente nella specie alla luce dell'espresso rinvio fatto dal Collegio distrettuale a specifici passaggi della sentenza di primo grado. Ne discende la manifesta infondatezza dell'eccepita erronea applicazione di legge penale in ordine alla ritenuta carenza di valutazione degli argomenti difensivi, introdotti nei motivi di impugnazione, atteso che il giudice di appello ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA], per ragioni di convenienza economica, dallo stesso sostanzialmente ammesse in sede di interrogatorio negli ampi stralci richiamati dal giudice di primo grado, aveva aderito ad una sostanziale modifica del progetto originario, che prevedeva la realizzazione di una palificata dalle caratteristiche strutturali e dalle dimensioni di ben più rilevante consistenza. Il [OSCURATO:PERSONA] infatti era subentrato nella gestione del cantiere e la variante al ribasso, come definita dalla Corte di Appello, era espressione di una precisa scelta imprenditoriale, ancor prima che tecnica, assunta nella consapevolezza della mancata corrispondenza tra opera assentita e opere da realizzare e che il ridimensionamento del progetto, tenuto conto delle caratteristiche del terreno in cui insisteva la costruzione, avrebbe giustificato una complessiva rivalutazione progettuale, tenuto conto che il ridimensionamento partiva proprio dalle misure strutturali di contenimento del terreno e di palificazione (cfr. sentenza appello pag.5). 2.2 Il secondo motivo, che assume travisamento della prova in relazione alla capacità del [OSCURATO:PERSONA] di comprendere la erroneità e la estrema pericolosità dell'adesione alle scelte tecniche dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], omette poi di confrontarsi con il logico ragionamento del Tribunale di Ancona il quale, dopo avere ampiamente motivato sulla adesione informata e mai posta in discussione del [OSCURATO:PERSONA] alle soluzioni adottate dal [OSCURATO:PERSONA], mediata dall'apporto tecnico del direttore di cantiere geom.Tavoloni e da una continua interlocuzione con il progettista e direttore dei lavori, individuava a carico del [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità del tutto analoga a quella del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1 Evidenziava in particolare che il [OSCURATO:PERSONA] partecipava, quale committente delle opere, in prima persona alle decisioni progettuali ed esecutive essendo parte dell'accordo di realizzazione di opere in difformità del progetto depositato e sottodimensione rispetto ad esso in una non negata ma pericolosa e rischiosa ottica di severo risparmio dei costi svolgendo una attività di supervisione mediante la assistenza del geom.Tavoloni e risultando messo al corrente di ogni dettaglio. 2.2.2 Inoltre il ricorso omette totalmente di confrontarsi con gli argomenti giuridici, spesi innanzi tutto dal giudice di primo grado con riferimento alla struttura dell'illecito colposo concorsuale ai sensi dell'art.113 cod.pen. Invero la sentenza del giudice di appello deve essere letta alla luce degli addebiti mossi agli imputati, nel solco di una responsabilità a titolo di cooperazione colposa nel delitto di cui all'art. 449 cod.pen. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la disciplina della cooperazione colposa esercita una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte (Sez. 4, Sentenza n. 16978 del 12/02/2013 Rv. 255274), precisando che non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta (Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, Rv. 261183) essendo invece sufficiente la mera conoscenza dell'altrui partecipazione, intesa come consapevolezza del fatto che altri sono investiti di una determinata attività, con conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, dove ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella altrui (Sez. 4, Sentenza n. 15324 del 04/02/2016, Rv. 266665), soprattutto allorquando la suddetta cooperazione sia imposta dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti, come nella specie, siano perfettamente consapevoli (sez.4, n.6499 del 9 Gennaio 2018, Fersini, Rv.271972; n.25846 del 26 Marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276581). In particolare il [OSCURATO:PERSONA], che aveva la materiale disponibilità del cantiere, pure a fronte degli eventi fessurativi e premonitori intervenuti in data 24 Gennaio 2012 che tanto avevano allarmato i condomini dell'edificio frontistante, che avevano attivato il tecnico da questi incaricato ed avevano allertato il tecnico del comune SBARBATI con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva una diretta interlocuzione, ha omesso di porre in essere qualsivoglia misura di salvaguardia, pure a fronte dei moniti e degli allerta ricevuti direttamente da plurimi interlocutori, sposando fino all'ultimo le prospettazioni dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], fondate su scelte progettuali ed esecutive del tutto errate. 2.3 Infondato è il terzo motivo di ricorso che assume la erronea qualificazione giuridica del fatto quale disastro colposo innominato piuttosto che la ipotesi contravvenzionale di cui all'art.676 cod. pen. I «Delitti contro l'incolumità pubblica», ai quali è dedicato il Titolo VI del codice penale, sono definiti di comune pericolo venendo in rilievo fatti che, in base alla comune esperienza, comportano tipicamente un pericolo o danno di potenza espansiva o diffusività tale da minacciare un numero indeterminato di persone non preventivamente individuabile. Si tratta di fattispecie incriminatrici che mirano a realizzare la salvaguardia delle persone in un momento antecedente all'effettivo verificarsi del pericolo o del danno anticipando, in tal modo, la tutela penale: la risposta sanzionatoria, infatti, interviene in presenza di fatti di comune pericolo caratterizzati da una particolare potenza espansiva senza che, tuttavia, sia necessario il concreto verificarsi dell'evento dannoso. La ratio legislativa si comprende considerando il bene oggetto di tutela ossia l'incolumità pubblica che abbraccia la vita, l'integrità fisica e la salute delle persone e che viene in rilievo come bene di rilevanza super-individuale o collettiva essendo ogni individuo protetto quale membro indifferenziato della collettività. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 327/2008 ha statuito che «allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro"... deve presumersi che il senso di detto concetto ... sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus». Nella medesima occasione il giudice delle leggi ha inteso enucleare una nozione unitaria di disastro individuandone i tratti qualificanti sotto un duplice e concorrente profilo: «da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione ("la pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti». Per le ragioni suesposte la giurisprudenza di legittimità, nel corso degli anni, è andata sempre più precisando l'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica nonché la nozione di disastro con particolare riferimento al disastro colposo. Infatti l'art. 449 c.p. reprime la causazione colposa degli eventi disastrosi preveduti dalle norme incriminatrici contenute nel capo primo ad ulteriore dimostrazione della tutela rafforzata che il legislatore ha voluto accordare ad un bene fondamentale quale quello della pubblica incolumità, dimensione superindividuale e collettiva dei beni della vita, dell'integrità fisica e della salute normalmente insidiato, peraltro, più da condotte contrarie a regole precauzionali che da forme di aggressione volontaria. Con riferimento a tali delitti, generalmente considerati, di recente la Suprema Corte, nell'evidenziare la differenza tra questi e il disastro ambientale, ha affermato che nei primi «si fa esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, tanto che la scelta del termine "incolumità", come ricorda la relazione ministeriale al progetto del codice penale, non è affatto casuale mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema» (sez. 3, sent. n. 29901 del 03/07/2018, Nicolazzi, Rv.273210-11). Pertanto, nei delitti in esame, il danno o il pericolo alle cose viene in considerazione soltanto qualora possa derivarne un rischio a carico di esseri umani diversamente da quanto avviene nel disastro ambientale in cui tale rischio non è elemento costitutivo della fattispecie. Tanto chiarito, come rilevato dalla Suprema Corte sez. 4, n. 46876 del 19 novembre 2019, la giurisprudenza di legittimità ha proceduto alla ricostruzione sistematica del quadro normativo al cui interno si colloca l'art. 449 cod.pen. precisando che il nucleo centrale dei delitti di cui al Titolo VI è costituito, nell'ambito dei reati dolosi oggetto del capo I, dalle fattispecie di disastro ordinariamente configurate come reati di pericolo astratto nei quali compare un definito evento contrassegnato da una pericolosità preventivamente tipizzata in relazione ai beni primari cautelati. In tali ipotesi non è affidata al giudice di merito la concreta valutazione postuma della pericolosità della condotta, bensì è la norma stessa che descrive alcune situazioni tipicamente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé un rilevante potenziale di danno alla vita o all'incolumità personale. Pertanto, rispetto a tali eventi, non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Al contrario, ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva (sez. 4, n. 18977 del 9/03/2009, Innino, Rv. 244043; ipotesi nella quale il giudice di legittimità ha escluso la configurazione del disastro in costanza di mero pericolo di crollo, richiedendosi invece il disfacimento della costruzione). 2.3.1 Per gli elementi costitutivi delle fattispecie dei delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p. occorre fare riferimento alle corrispondenti figure dolose di cui al capo I. L'art. 449 sanziona, cioè, la causazione colposa degli eventi disastrosi previsti dalle fattispecie tipizzate al capo primo, tra le quali la frana ex art. 426 e il disastro innominato ex art. 434 c.p., comma 2. L'intitolazione "Delitti colposi di danno" trova specificazione nella descrizione della fattispecie costituita dalla produzione, per colpa, di un incendio o di un altro disastro preveduto nel capo primo. Per la configurabilità del delitto di disastro colposo ex artt. 434 e 449 c.p. è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434, comma 1), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata di cui all'art. 434 c.p. comma 2. La nozione di disastro richiamata nelle varie ipotesi contenute nell'art. 449 cod.pen. è omogenea sul piano delle caratteristiche strutturali rispetto a quella prevista dai corrispondenti delitti dolosi. Al riguardo, valorizzando il principio di concreta offensività, la giurisprudenza ha chiarito, in riferimento all'evento tipico del disastro innominato ex art. 434 c.p., comma 2, che il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fenomeno distruttivo naturale di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione (sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 - dep. 23/02/2015, Schmidheiny, Rv. 26279001). Il disastro, in particolare, definisce accadimenti macroscopici, dirompenti e quindi potenzialmente lesivi dell'incolumità pubblica, sia pure nella richiamata dimensione indeterminata e superindividuale con la conseguenza che occorre accertare che il caso concreto presenti le caratteristiche di tipica offensività insite nella fattispecie astratta. Sicché, deve ritenersi rispettato il principio di determinatezza se si fa riferimento, per il concetto di disastro, al fatto che provoca un pericolo o un danno di tale potenza espansiva da minacciare o ledere una cerchia non preventivamente individuabile di soggetti. Pertanto, l'incolumità personale collettiva entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità, quale proiezione offensiva della condotta nel senso che il giudizio di probabilità deve informare la valutazione sulla obiettiva idoneità della condotta o dell'evento. Tale pericolo funge, quindi, da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne, sul piano della proiezione offensiva, le caratteristiche; il persistere del pericolo, e tanto meno il suo concretizzarsi nella lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto in quanto, non essendo elementi del fatto tipico, non possono segnare la consumazione del reato, che si determina con l'inveramento dell'evento pericoloso e non con gli effetti che ne sono derivati. Tuttavia anche nelle ipotesi nelle quali tradizionalmente il reato si presume iuris et de iure, la giurisprudenza più recente ha osservato che il fatto deve concretamente rappresentare un pericolo per un numero indeterminato di persone (sez. 4, n. 36639 del 19/06/2012, Castelluccio, Rv. 254163). Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo si è pure osservato che è necessario che il crollo della costruzione inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante. Al riguardo viene in rilievo la sentenza n. 109 del 2016 in cui la Corte Costituzionale ha ribadito la validità del canone ermeneutico generale fondato sul principio di offensività operante anche sul piano concreto, nel momento in cui il giudice procede alla verifica della rilevanza penale di una condotta. E le Sezioni Unite hanno da ultimo precisato che al giudice di merito spetta sempre l'effettuazione della puntuale verifica della concreta lesività delle singole condotte di reato, in ossequio al principio di offensività, che opera anche sul piano concreto (Sez. U, sent. n. 30475 del 30/05/2019, Castigani, Rv. 275956). Quanto detto ha mosso la giurisprudenza a rivisitare la categoria dei reati di pericolo astratto ed a precisare che la verifica della concreta offensività del fatto va pur sempre rapportata alla natura del reato come di pericolo astratto. Con specifico riferimento al reato di frana di cui all'art. 426 c.p. si è quindi affermato che in considerazione dell'operatività del principio di offensività si deve attribuire alla nozione di frana contenuti che rendono l'evento idoneo a porre concretamente in pericolo l'incolumità pubblica, ancorché non sia richiesto l'accertamento di tale pericolo come elemento autonomo essenziale alla integrazione della fattispecie tipica, come nei reati di pericolo concreto (sez. 4, n. 58349 del 19/09/2018, Rea, Rv. 274951). In ipotesi di crollo la consolidata giurisprudenza è nel senso che ai fini della sussistenza di tale ipotesi delittuosa «occorre che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, ovvero di un evento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate. Ed infatti, il pericolo così cagionato, deve caratterizzarsi dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello spazio circostante la zona interessata dall'evento dannoso con la conseguenza che il crollo, quale elemento oggettivo della fattispecie delittuosa in parola, diversamente da quanto previsto per la contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. non è sufficiente per la configurabilità del reato de quo» (sez. IV, 13/12/2011, n. 2390, N.M. e altri). Nello stesso senso vengono in rilievo sez. 4, sent. 09/03/2009 n. 18977, Rv. 244043 in cui la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinate pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo (sez. 4, n. 18432 del 01/04/2014, rv. 263886, fattispecie in cui la S.C. ha qualificato l'originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 c.p., riferita ad un caso in cui si era verificato, durante i lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone, nella contravvenzione prevista dall'art. 676, 2 comma, c.p.; sez. 4, sent. 08/11/2017, n. 51734 (Rv. 271535) dove la S.C. nel precisare che il crollo della costruzione deve essere inteso «quale caduta violenza e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali» ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt.434 e 449 c.p. in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo (da ultimo poi sez.4, 11.12.2020 n.9749, [OSCURATO:PERSONA], Rv.289697). 2.3.2 Dalle considerazioni che precedono emerge evidente come i giudici di merito abbiano correttamente interpretato i fatti oggetto di imputazione sussumendoli sotto il paradigma dell'art.449 cod.pen. sia con riferimento ai profili dimensionali del crollo, sia in relazione alla messa a repentaglio della vita e della integrità fisica di un numero non determinabile di persone. Quanto al profilo quantitativo il crollo del piazzale ha interessato un'area di alcune centinaia di metri quadrati, il collasso di palificate in cemento armato, la frana di tonnellate di terreno adiacente l'edificio, la scopertura di un pilastro di fondazione del condominio con minaccia di grave pregiudizio di crollo di più consistenti porzioni immobiliari. Sotto il profilo dimensionale si è pertanto trattato di un evento disastroso, rovinoso e improvviso che ha determinato la integrale distruzione di opera provvisionale (palificata), pure realizzata per durare nel tempo con conseguente franamento del piazzale, di cui costituiva sostegno, destinato a servizio, accessorio ed ornamento di fabbricati condominiali e al godimento dei condomini. 2.3.3 Quanto poi al profilo del pericolo, i giudici di merito hanno adeguatamente evidenziato, con motivazione del tutto logica e priva di contraddittorietà evidenti, che la minaccia di danno era certamente rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, dovendosi innanzi tutto comprendere gli operai impegnai nelle opere di realizzazione del manufatto ma, soprattutto, le persone, condomini e pubblico indistinto, che facevano uso legittimo del piazzale per le finalità più disparate, mediante un valutazione ex ante e in concreto della destinazione del bene condominiale, tenuto conto delle dimensioni non minimali degli spazi comuni e ritenuta contingenza del tutto occasionale l'intervento dell'ordinanza di sgombero del fabbricato all'esito delle ispezioni successive alla verifica delle intervenute fessurazioni. 2.4 Infondato è altresì il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da parte del giudice di appello il quale ha implicitamente disatteso la richiesta in ragione del grado e della intensità della colpa del [OSCURATO:PERSONA] e delle motivazioni economiche ravvisate a fondamento della scelta di sottodimensionare le opere provvisionali. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello che implicitamente porta alla esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità. 3. Infondato è altresì il ricorso di MATERA [OSCURATO:PERSONA] titolare dell'impresa esecutrice delle opere e in particolare della sottodimensionata palificazione che avrebbe dovuto sostenere il piazzale crollato e le opere di fondazione dell'edificio in costruzione. 3.1 Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e erronea valutazione della prova della responsabilità della prevenuta sul presupposto che l'istruttoria dibattimentale e in particolare gli apporti tecnici dei consulenti avrebbero ricondotto la scaturigine del collasso della edificazione ad un eccessivo sbancamento piuttosto che ad un errore progettuale e ad un difetto esecutivo nella realizzazione dell'opera provvisionale, ma tale prospettazione si pone in contrato evidente con quanto indicato nella decisione di primo grado, confermata da quella di appello in relazione alle conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero (ing.Dottori) e del consulente delle parti civili (ing.Pasqualini) i quali hanno addebitato il crollo a due concause, di cui quella del sottodimensionamento della struttura di palificazione e l'impiego di materiali di dimensione, resistenza e caratteristiche diverse, inferiori e meno performanti rispetto a quelli indicati nel progetto originario costituiva una delle cause scatenanti il collasso (sentenza del Tribunale di Ancona da pag.9 a pag.28 in cui sono riportati ampi stralci delle valutazione tecniche di tutti i consulenti che hanno partecipato al dibattito sulle cause del crollo). 3.1.1 Le prospettazioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pertanto offrono una ricostruzione solo parziale del dibattito tecnico sorto in sede istruttoria e omettono del tutto di confrontarsi con la trama logica delle decisioni di merito che, unendosi in un percorso unitario, non hanno mancato di evidenziare come, a monte, le opere di palificazione eseguite dalla ditta appaltatrice MADA, oltre che difformi al progetto originario non erano in grado di svolgere la funzione di sostegno del piazzale. 3.1.2 Il motivo di ricorso invero, partendo dai contributi degli altri consulenti tecnici di parte, ribadisce la valenza causale dell'eccessivo sbancamento del terreno, riconducibile all'intervento di una diversa impresa, ma su tale ulteriore indicazione, quale verosimile ragione del crollo del piazzale i giudici di merito hanno ulteriormente argomentato, riconoscendo alla stessa il ruolo di concausa, laddove il motivo di ricorso omette totalmente di aggredire la valutazione operata sulla valenza concausale della debolezza e del sottodimensionamento della palificata. La censura, relativamente a tale profilo, risulta pertanto inammissibile. 3.1.3 Infondata è invece la doglianza, contenuta nello stesso motivo, secondo la quale nessun addebito di colpa risulta ascrivibile alla MATERA, in quanto l'appaltatore aveva eseguito le lavorazioni nel rispetto della lex artis e comunque seguendo le direttive e le prescrizioni del progettista e direttore dei lavori ing.[OSCURATO:PERSONA] e che pertanto nessuna inosservanza di regole cautelari poteva essere ascritta alla ricorrente in ragione della sua veste di mera esecutrice. Peraltro anche in relazione a tale profilo appare evidente che il ricorso non si confronta con gli argomenti dei giudici di merito i quali, sulla base di una struttura motivazionale congrua e priva di salti logici e di manifesta contraddittorietà hanno riconosciuto il contributo colposo dell'imputata nel determinismo dell'evento, sulla base dello schema delineato dall'art.113 cod.pen., evidenziando come le opere eseguite, oltre che sottodimensionate, erano in primo luogo diverse da quelle indicate nel progetto depositato ed assentito, progetto che doveva essere noto alla ditta appaltatrice e comunque aprezzabile con l'impiego della normale diligenza. Ha altresì affermato il giudice di primo grado che, pur non potendosi richiedere all'appaltatore una specifica conoscenza delle tecniche progettuali di un'opera delle dimensioni di quella realizzata, nondimeno l'appaltatore, incaricato dal committente [OSCURATO:PERSONA], subentrato nella lottizzazione, si era assunto l'impegno di eseguire un'opera al ribasso, sulla base di indicazioni diverse da quelle progettuali da cui differiva in relazione a profili dimensionali, all'impiego di calcestruzzo, al diametro e alla lunghezza dei pali, così da rendere del tutto prevedibile, anche alla MATERA, mediante valutazione ex ante, il pericolo di portare avanti un intervento così trasformato rispetto al progetto originale. 3.2 n secondo motivo di ricorso, che attiene alla qualificazione giuridica dei fatti sotto il paradigma del disastro colposo ai sensi dell'art.449 cod.pen. deve essere disatteso per le medesime ragioni di diritto indicate nel paragrafo 2.3 e nei sotto-paragrafi 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3. 3.3 Il terzo motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza in relazione alla individuazione dei soggetti legittimati all'azione civile e in quanto aggredisce la statuizione concernente la misura di una somma provvisionale la quale, stante i suoi caratteri di provvisorietà non definitività non è suscettibile di autonoma impugnazione in sede di legittimità. 4. Infondato è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva proceduto ai lavori di sbancamento del terreno sul quale era stata realizzata la palificata di sostegno al piazzale oggetto di crollo. 4.1 II primo motivo di ricorso assume la incompletezza della trama motivazionale della sentenza di secondo grado nell'accertamento della responsabilità della prevenuta ma così facendo incorre nel medesimo difetto evidenziato al punto 2.1.1 con riferimento al ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che, in caso di cd. doppia conforme, allorché la motivazione della sentenza oggetto di scrutinio sia integrata da quella della sentenza appellata in ragione della omogeneità dei criteri adottati nella valutazione delle prove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (sez. 2, n. 37295 del 12 Giugno 2019, E., Rv. 277218; sez. 3, n. 44418 del 16 Luglio 2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò vale certamente nella specie alla luce dell'espresso rinvio fatto dal Collegio distrettuale a specifici passaggi della sentenza di primo grado. Ne discende la manifesta infondatezza dell'eccepita erronea applicazione di legge penale in ordine alla ritenuta carenza di valutazione degli argomenti difensivi, introdotti nei motivi di impugnazione, in realtà adeguatamente esaminati e ponderati dal giudice di primo grado anche in relazione agli addebiti di colpa ascritti alla [OSCURATO:PERSONA] in imputazione e come poi emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale.4.2 Quanto infatti al secondo motivo di ricorso che deduce travisamento della prova e difetto di motivazione a fronte delle conclusioni del consulente del pubblico ministero e di quello delle parti civili, il ricorso si limita a selezionare soltanto alcuni dei contributi tecnici analizzati nelle pronunce dei giudici di merito ma, come evidenziato al punto 3.1.1 con riferimento al ricorso di MATERA [OSCURATO:PERSONA], omette del tutto di confrontarsi con la trama logica delle suddette decisioni di merito, che unendosi in un percorso unitario non hanno mancato di evidenziare le ragioni per cui, all'esito della complessiva discussione tecnica (ampiamente compendiata da pag.9 a pag.28 della sentenza del Tribunale di Ancona) hanno ritenuto che abbiano concorso sinergicamente a determinare il crollo del piazzale tanto il sottodimensionamento delle opere strutturali progettate per sorreggerlo, quanto l'eccessivo dimensionamento dello scavo, riconducibile all'opera dell'impresa della [OSCURATO:PERSONA], scavo eseguito in difformità rispetto alle previsioni progettuali e, a quanto emerso all'esito dell'istruttoria, alle stesse prescrizioni dell'ing.[OSCURATO:PERSONA] come risultanti dalla variante (ad opera ultimata), realizzando di fatto un fronte di sbancamento (due metri più profondo di quanto previsto) sproporzionato rispetto alla capacità di contenimento della palizzata, considerata altresì la modesta qualità del terreno. Nessuna analisi censoria risulta poi rivolta agli argomenti indicati dal Tribunale di Ancona a sostegno dei profili di colpa ascritti alla [OSCURATO:PERSONA] e fatti propri dalla sentenza di appello, secondo cui la ricorrente era in grado di prevedere che le rilevanti difformità sul dimensionamento dello scavo avrebbero influito sulla complessiva tenuta dell'opera, in ragione del mancato rispetto delle misure e dei capisaldi di scavo, con conseguente messa in pericolo della sicurezza della edificazione che infatti crollava nei giorni successivi al completamento dello sbancamento. 5. Infondato è infine il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 In relazione al primo motivo di ricorso, che attiene alla qualificazione giuridica quale disastro colposo dei fatti oggetto di contestazione a carico degli imputati (capo C) della imputazione, motivo peraltro comune alle difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e MATERA, vanno ribadite la ricostruzione giuridica della fattispecie operata al punto 2.3 della motivazione con l'esame della giurisprudenza di legittimità e del giudice delle leggi, e le relative considerazioni giuridiche, in relazione alla peculiarità dei fatti oggetto di giudizio, che conducono a ritenere la correttezza della sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'ipotesi criminosa ritenuta nelle sentenze di merito.5.2 II secondo motivo di ricorso omette di confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata che, come evidenziato in relazione ai ricorsi degli altri ricorrenti, si fonda, in un unicum inscindibile, con la sentenza del giudice di primo grado il quale, con motivazione priva di incongruenze logico giuridiche e di palesi contraddittorietà, ha individuato a carico dell'ing.[OSCURATO:PERSONA], quale direttore dei lavori, progettista delle opere in variante e coordinatore degli interventi in fase esecutiva, i profili di colpa più gravi, sia con riferimento alla inidoneità strutturale della palificata che doveva sostenere l'area di sedime collassata, sia in relazione all'omesse valutazione e verifica degli interventi di sbancamento, del tutto eccessivi e incongrui che avevano determinato la mancata tenuta dell'opera provvisionale, dallo stesso erroneamente sottodinnensionata. Il motivo di censura finisce per valorizzare solo alcuni degli elementi tecnici che hanno formato oggetto di dibattito in seno all'istruttoria dibattimentale (erronea caratterizzazione del terreno), omettendo totalmente di proporre una analisi censoria dei profili di colpa allo stesso riconosciuti, in particolare nella sentenza di primo grado (pag.35, 36 e 37), non solo con riferimento agli errori di progettazione della modifica in variante, ma anche per non avere riconosciuto la necessità di procedere immediatamente ad interventi provvisionali a seguiti degli allarmanti e premonitori fenomeni fessurativi del 24 Gennaio 2012. Al contempo il giudice di prima cure ha affrontato anche la prospettazione difensiva, ribadita nel presente motivo di ricorso, concernente le carenze e la fallacia dei dati geognostici sulla caratterizzazione del terreno, oggetto di scavo, escludendone il rilievo causale esclusivo, valorizzando al contrario il difetto di diligenza del direttore dei lavori in sede esecutiva e le gravi difformità della palificata e dello scavo, evitabili dal ricorrente "mediante una progettazione maggiormente precauzionale ed un controllo continuo ed efficace in sede esecutiva" (pag.37 sentenza del Tribunale di Ancona). Il motivo deve pertanto essere disatteso. 5.3 n terzo motivo di ricorso difetta di autosufficienza in quanto omette di confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata che ha riconosciuto la legittimazione di tutti i soggetti che, in relazioni ai diritti vantati sulle porzioni condominiali e in quanto gravati degli obblighi di ripristino, sono stati ammessi a costituirsi parte civile nel presente procedimento e che avevano proposto appello nei confronti della sentenza impugnata per vedersi riconoscere l'assegnazione di una somma provvisionale. 6. In conclusione devono essere rigettati tutti i ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese per il presente giudizio sostenute dalle parti civili costituite che si determinano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili costituite, così liquidate: euro 10.200,00 oltre access