CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.345/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO nel proc.to n.11146/2022 depositata i l 02/09/2022 . E sul ricorso iscritto al n.2750/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, -intimati- avverso l’ORDINANZA del Tribunale di TORINO, nel proc.to n. 13368/2022, depositata il 14/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 2/9/2022, ha convalidato il provvedimento del Questore di Agrigento del 31/8/2022, di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.T.) di Torino – Brunelleschi, ai sensi dell’art.14, co.5, T.U.I., contestuale a decreto di respingimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, per avere lo straniero fatto ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, e rilevando l’insussistenza di profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento emesso nei suoi confronti, risultando dal foglio notizie del 28/8/2022, allegato in atti, che lo straniero è arrivato in Italia per trovare lavoro e «non ha richiesto protezione internazionale», e che non si tratta di espulsione collettiva, essendo stata valutata la situazione personale del trattenuto. Avverso la suddetta pronuncia (ricorso n. R.G. 345/23), [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 4/1/2023, affidato a unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino (che resistono con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14/9/2022, avendo lo straniero formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 12/9/2022, ha convalidato il provvedimento del Questore di Torino del 12/9/2022 di trattenimento del [OSCURATO:PERSONA], presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.T.) di Torino – Brunelleschi, sempre in esecuzione del decreto di respingimento del Questore di Agrigento del 31/8/2022,ma ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015, per il carattere strumentale della domanda di protezione internazionale, presentata allo scopo di impedire o ritardare l’espulsione. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, risultando dagli atti che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia in assenza di documenti e non attraverso i preposti valichi di frontiera, nonché, quanto al rispetto degli oneri informativi, risultando l’assolvimento dell’onere relativo dal provvedimento del Questore e dal foglio notizie, del 28/8/22, redatto in lingua araba alla presenza di mediatore linguistico, e dal provvedimento di trattenimento del 31/8/22 ove non era indicat o tra i motivi dell’espatrio quello dell’asilo e dove comunque era indicata specificamente la facoltà di richiedere la protezione internazionale. Avverso la suddetta pronuncia (ricorso n. R.G. 2750/23), [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 3/2/2023, affidato a unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino (che non svolgono difese). Il ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 35898/2023, questa Corte ha riunito al ricorso n. 345 quello n. 2750 del 2023, rinviando la causa a [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ordinanza, si è dato atto che il ricorrente, in vista dell'adunanza in camera di consiglio del 15/9/2023, aveva depositato memorie illustrative, e si è rilevato che: a) nella specie, si erano susseguiti due diversi provvedimenti di trattenimento, adottati il primo ai sensi dell’art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998, il secondo ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015 (avendo lo straniero, allorché era già trattenuto in funzione del rimpatrio, presentato domanda di protezione e in ragione della ritenuta pretestuosit̀ della domanda); b) il secondo trattenimento «intanto pù essere adottato in quanto esista e sia legittimo il primo (giacch́ , diversamente, il trattenimento nei confronti di chi abbia presentato domanda di asilo pù essere disposto soltanto ove ricorrano le diverse condizioni previste dall’art. 6, comma 2, d. lgs. 142/2015)»; c) in entrambi i ricorsi, il ricorrente denuncia di non avere ricevuto informazioni circa la possibilit̀ di chiedere la protezione internazionale, come aveva dichiarato all’udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con violazione di quanto prescritto dall’art.8 della Direttiva 2013/32/UE, « poich́ n ́ il foglio notizie di pre-identificazione del 28 agosto 2022, ń quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, ń agli atti ̀ allegata la «Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE»; d) sulle questioni implicate nei ricorsi, di rilievo nomofilattico, questa Corte aveva rimesso altri ricorsi alla pubblica udienza, con conseguente opportunità di attendere tali sentenze. Per la trattazione della causa è stata fissata nuovamente l’adunanza camerale del 27 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta, in entrambi i ricorsi riuniti, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.10, comma 4, 10-ter d.lgs. 286/1998, 8 della Direttiva 2013/32/UE, in relazione alla mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale 2.La censura è fondata. 2.1. Il questore, a mente dell’art. 10, comma 2, T.U.I., dispone il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo (lett. a) o che, nelle medesime circostanze, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio dello Stato per necessit̀ di pubblico soccorso (lett. b). Il successivo art. 14, comma 1, prevede poi che quando non è possibile eseguire con immediatezza il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri pì vicino. Il provvedimento questorile di respingimento differito incide sulla libert̀ personale, perch ́ è eseguito con immediatezza con accompagnamento alla frontiera ovvero, in caso di situazioni ostative, èseguito dal trattenimento. Giova poi precisare che «il provvedimento con cui, a mente dell’art. 14, comma 5-bis, d. lgs. 286/1998, il questore, dopo aver disposto il respingimento con accompagnamento alla frontiera, allo scopo di porre fine al soggiorno illegale, ordini allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni “non affianca il precedente, per quanto concerne l'accompagnamento coattivo, ma lo supera, sostituendo tale forma esecutiva con l'ordine di lasciare entro un breve termine il territorio dello Stato. In questo modo viene ugualmente perseguito lo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero, senza per̀ operare una restrizione della sua libert̀ personale » (cfr. Corte Cost. 275/2017) 2.2. Questa Corte già con ordinanza n. 12592/2023 aveva affermato che «Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, dovendo altresì il giudice di merito verificare che dette informazioni, anche relative alla presenza di un interprete ed alla lingua utilizzata, siano state rese, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento» (nella specie, questa Corte ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto assolto l'onere di informativa solo in ragione di quanto indicato nel decreto di espulsione, nel quale ci si era limitati ad asserire che il cittadino straniero non aveva inteso presentare domanda di protezione internazionale). Ma il principio è stato ulteriormente chiarito in Cass. 32070/2023, secondo cui «ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un'informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata». In motivazione di tale pronuncia, si è dato atto che, nella specie, «l’amministrazione dunque non ha chiarito quando e come il cittadino straniero sia stato “compiutamente informato” ritenendo che la questione sia “superata” dalla dichiarazione del Questore che attesta che egli non ha inteso avvalersi della protezione internazionale, e il Giudice di pace non ha indagato sulla avvenuta informativa, ritenendola all'evidenza superflua, in quanto “dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo straniero ̀ venuto in Italia per trovare lavoro e non richiede protezione internazionale”». Quindi questa Corte, esaminando le prescrizioni dettate dalla Direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, unitamente alle indicazioni dettate nell'ambito della «Agenda europea sulla migrazione» del 13 maggio 2015, una Comunicazione della Commissione europea, nonché le disposizioni dettate dal D.lgs. 142/2015, di attuazione della direttiva 2013/32/UE, l’art.13 della Convenzione EDU sul diritto ad un ricorso effettivo come interpretato dalla Corte di Giustizia, ha rilevato come gì si fosse ritenuto sussistente il dovere di informativa, ancor prima che lo Stato italiano recepisse la citata Direttiva 32, in quanto ritenuto «enucleabile in via interpretativa facendo applicazione di regole ermeneutiche pacificamente riconosciute, quali quelle dell'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e dell'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della CEDU, come a loro volta interpretate dalla giurisprudenza dell'apposita corte sovranazionale» (Cass. n. 5926 del 25/03/2015); tali principi sono stati successivamente confermati da Cass. n. 10743 del 03/05/2017 ed ulteriormente ribaditi da Cass. n. 12592 del 10/05/2023. La Corte si è quindi soffermata sull’intervento del legislatore nazionale con il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, e tuttora vigente, che ha ampliato l’obbligo di informativa gì previsto dalla Direttiva europea attuata con il D.lgs. 142/2015, collocandone l’adempimento sin dal primo contatto con le forze di polizia di frontiera, con l’inserimento nel T.U.I. dell’art 10 ter, che, oltre a dare una base legale alla accoglienza nei luoghi denominati punti di crisi (hotspot), si occupa, quindi, anche della informativa, non riservata soltanto alle persone che manifestano il bisogno di protezione internazionale, ma che prescinde dalla indagine sull’intenzione di presentare la relativa domanda ed è « assicurata » a tutte le persone soccorse in mare o rintracciate mentre attraversano illegalmente la frontiera e quindi condotte negli hotspot per la identificazione. La norma dell’art.10 ter del TUI è peraltro pienamente compatibile con la Direttiva 2013/32/UE, di armonizzazione minima, che lascia salva la facolt̀ dello Stato di prevedere disposizioni pì favorevoli (art. 5); mentre, di contro, pù legittimamente dubitarsi che il D.lgs. 142/2015, limitando la somministrazione della informativa a coloro che hanno gì presentato la domanda, avesse interamente attuato la Direttiva, perch́ ne restavano esclusi tutti i casi in cui, pur non essendo stata ancora presentata la domanda, vi fossero per̀ delle «indicazioni» sulla volont̀ di presentarla. Si è quindi ritenuto che il Giudice di Pace non poteva limitarsi a fare generico riferimento alla dichiarazione - contenuta nel decreto di respingimento - che il soggetto « ̀ stato compiutamente informato in conformit̀ con la Direttiva 2008/115/CE » o alla dichiarazione contenuta sul foglio notizie, che riporta, come motivo del viaggio, la ricerca di lavoro, dichiarazione non univoca, «perch́ non esclude che il soggetto abbia comunque necessit̀ di protezione internazionale e che nel contesto della misura protettiva egli intenda lavorare, l’obbligo di informativa, come previsto dall’art. 10 ter citato, prescinde, come si ̀ detto, dalla preventiva rilevazione della volont̀ di chiedere la protezione internazionale e rende sostanzialmente irrilevante un eventuale dichiarazione fatta “al buio” e ciò prima di essere adeguatamente informato sulle possibili alternative che assicura l’ordinamento in esito all’accertamento della identit̀ del migrante e delle ragioni della migrazione». [OSCURATO:PERSONA] di Pace avrebbe dovuto, invece, accertare se vi erano prove sufficienti del fatto che il ricorrente aveva ricevuto adeguate informazioni nei termini previsti dall’art 10 ter cit., e in difetto di tale prova, non convalidare il provvedimento di trattenimento. Il principio espresso in Cass. 32070/23 è stato ribadito in Cass.4223/2024, in Cass. 5797/2024 e in Cass. 10819/2024 (secondo cui «allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento»). 2.2. Ne consegue, in accoglimento del primo ricorso, la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato con il ricorso rubricato al n. 345/2023, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non pù essere proseguito a fronte dell’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre 24 la convalida del trattenimento previsto dal disposto dell’art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998. Il che comporta, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida reso dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. 142/2015. 3. Per tutto quanto sopra esposto, i ricorsi riuniti vanno accolti, con cassazione senza rinvio dei decreti impugnati. Poich́ il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 e 6, comma 5, d. lgs. 142/2015) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pù , invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass.19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimit̀ , andranno, pertanto, liquidate da giudici di m