CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccinini e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Catania di cui al procedimento n. 66-4/2018 depositato il 16/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7292/2022Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8625/2026Data pubblicazione 07/04/20261. Il Tribunale di Catania, con l’impugnato decreto, rigettava il reclamoproposto da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] società gestionecrediti (di seguito per brevità denominata “[OSCURATO:SOCIETA]”) avverso ilprovvedimento del [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione del comitato deicreditori, aveva autorizzato il curatore del [OSCURATO:PERSONA] srl (diseguito “Fallimento”) a sciogliersi, ex art. 72 l.fall., dai contratti dicessione dei crediti Iva relativi agli anni 2011 e 2012 e del credito Iresgenerato dalle ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati ematurandi, per come liquidati dagli istituti di credito, sui depositi bancaridi [OSCURATO:SOCIETA]1.1 Il Tribunale, dopo aver qualificato il rimedio esperito da [OSCURATO:SOCIETA] comereclamo ex art. 26 l. fall., una volta riscontrata l’opponibilità al fallimentodei contratti di cessione, riteneva applicabile l’art. 72 l.fall. in virtù delladiversità della procedura di amministrazione straordinaria rispetto alfallimento, della non compiuta esecuzione delle cessioni dei crediti fiscali,stante il mancato pagamento da parte del cessionario del prezzo dellecessioni avvenute con modalità negoziali, e della convenienza per laprocedura della cessazione degli effetti dei contratti di cessione.2. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base dicinque motivi, illustrati con memoria; il Fallimento ha svolto difese concontroricorso ed ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:primo e secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 36l.fall. e 12 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 e 3, c.c.,per avere il Tribunale erroneamente ritenuto oggetto di impugnazione ilsolo provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] ed aver omesso di pronunciarsisui ricorsi ex art. 36, comma 1, l.fall;Numero registro generale 7292/2022Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8625/2026Data pubblicazione 07/04/2026terzo motivo: violazione degli artt. 72, 195 e 237 l. fall., 8, comma 3, d.l.70/2011, 1, comma 498, l. 296/2006, 7, comma 3, l. 273/2012: sisostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non eraapplicabile nella fattispecie la disciplina dello scioglimento dei contrattiprevista dall’art. 72 l.fall.; infatti, vi era una chiara consecutio tral’amministrazione straordinaria e il fallimento che costituiva l’evoluzionepatologica della precedente procedura, cosicché la cessione dei crediti,intervenuta nella fase dell’amministrazione straordinaria attraversoapposite procedure, costituiva il risultato di un meccanismo competitivoche rispondeva a finalità liquidatorie;quarto motivo: violazione dell’art. 72 l.fall., in relazione all’art. 360,comma 1, c.p.c., perché il Tribunale ha ritenuto il contratto noncompiutamente eseguito da entrambe le parti, malgrado si trattasse di unnegozio a prestazioni corrispettive in cui una parte aveva integralmenteadempiuto la sua prestazione, consistente nell’obbligazione ditrasferimento del credito; osserva, inoltre, la ricorrente che il maxiperiododi imposta non poteva riguardare due diverse procedure, la seconda dellequali (fallimento) si era aperta all’atto della chiusura della procedura diamministrazione straordinaria.2. Occorre rilevare in via preliminare, in accoglimento dell’eccezionesollevata dal controricorrente, che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.avverso la statuizione che ha avuto ad oggetto la manifestazione dellavolontà di scioglimento, da parte del curatore, dai contratti pendenti edagli atti ad esso propedeutici è inammissibile.2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata dalcontroricorrente (dalla quale non vi è motivo di discostarsi), il decreto conil quale il Tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 26 l.fall., respinge ilreclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l’art. 72l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha naturadecisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, maNumero registro generale 7292/2022Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8625/2026Data pubblicazione 07/04/2026rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione dicontrollo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere diamministrazione del patrimonio del fallito, di modo che i terzi interessatipossono contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effettiche dall’attività così esercitata si pretendono far derivare ( cfr., tra letante, Cass. n. 35306/2023, 10890/2020, 13167/2017, 8870/2012 e18622/2010).2.2 Non è, pertanto, controvertibile in sede di legittimità l’atto gestorio diesercizio del potere del curatore (e gli eventuali atti presupposti) discioglimento da rapporti pendenti.3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.4. Non sussistono, invece, anche in ragione della particolarità del casoconcreto, le condizioni per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96c.p.c.. La mera infondatezza (anche manifesta) in diritto delle tesiprospettate dalla ricorrente non può di per sé integrare gli estremi dellaresponsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., essendo a tal finenecessaria la dimostrazione, anche in via indiziaria (nella specie,insussistente), che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo,almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condottaconsapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fedetale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, inviolazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. (Cass. SU n.25831 del 2007). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 7292/2022Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8625/2026Data pubblicazione 07/04/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 e agli accessori di legge.Rigetta l’istanza ex art. 96 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/2/2026.Il Presidente