CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](CUI 04A4063) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 10 luglio 2020, in riforma integrale della decisione, appellata dal P.G., con la quale il Tribunale di Bologna il 7 maggio 2019 lo ha assolto dall'accusa di violazione dell'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 9 aprile 2016, invece lo ha riconosciuto responsabile del reato, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre alla sospensione della patente. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato, con riferimento al tema dell'omologazione dell'apparecchiatura, omologazione che risulta - sì - nel caso di specie effettuata ma senza che emerga la data in cui della verifica. Essendo, ad avviso del ricorrente, inutilizzabile il risultato del test, richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, di cui si invoca l'applicazione, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il principio di diritto fissato da Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 277189, sentenza che è richiamata alla p. 3 del ricorso, è stato in seguito non smentito ma ulteriormente puntualizzato da Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828, da Sez. 4, 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958, e da Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032, decisioni il cui tratto unificatore consiste nell'individuazione (non già di un'inammissibile inversione dell'onere della prova, ma) di un onere di allegazione della parte privata, onere che, però, non risulta adempiuto nel caso di specie, come si legge espressamente alla p. 2 della sentenza impugnata. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C