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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14083/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4994-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' N. 6 FIRENZE; - intimato - avverso la sentenza n. 2753/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4994/2021 Numero sezionale 3259/2022 Numero di raccolta generale 14083/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2753 del 9.

12. 2020 del Tribunale di Firenze, che aveva confermato il rigetto della sua domanda di annullamento della delibera dell’assemblea del condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 in Firenze del 13.

2. 20015 di ripartizione delle spese di gestione; il ricorso è inammissibile, non risultando le censure sollevate avverso il provvedimento impugnato articolate in motivi specifici, tali da contenere ed esporre elementi di confutazione chiari e diretti avverso le ragioni accolte dalla sentenza impugnata ed apparendo del tutto omessa l’indicazione delle norme di legge che sarebbero state violate, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1 n. 4, cod. proc. civ., risolvendosi l’atto sostanzialmente nella mera richiesta di un nuovo giudizio sulla causa; questa Corte ha affermato che l’onere di specificità dei motivi del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare sia il tipo di vizio denunziato nell’ambito di quelli proponibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., che le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa ( Cass.

S.U. n. 23745 del 2020 ) “.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4994/2021 Numero sezionale 3259/2022 Numero di raccolta generale 14083/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4994-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' N. 6 FIRENZE; - intimato - avverso la sentenza n. 2753/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4994/2021 Numero sezionale 3259/2022 Numero di raccolta generale 14083/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2753 del 9. 12. 2020 del Tribunale di Firenze, che aveva confermato il rigetto della sua domanda di annullamento della delibera dell’assemblea del condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 6 in Firenze del 13. 2. 20015 di ripartizione delle spese di gestione; il ricorso è inammissibile, non risultando le censure sollevate avverso il provvedimento impugnato articolate in motivi specifici, tali da contenere ed esporre elementi di confutazione chiari e diretti avverso le ragioni accolte dalla sentenza impugnata ed apparendo del tutto omessa l’indicazione delle norme di legge che sarebbero state violate, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1 n. 4, cod. proc. civ., risolvendosi l’atto sostanzialmente nella mera richiesta di un nuovo giudizio sulla causa; questa Corte ha affermato che l’onere di specificità dei motivi del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare sia il tipo di vizio denunziato nell’ambito di quelli proponibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., che le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa ( Cass. S.U. n. 23745 del 2020 ) “. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4994/2021 Numero sezionale 3259/2022 Numero di raccolta generale 14083/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r
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