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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 25862/2026

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vvocatiRAFFAELE PELLEGRINO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 REGIONE CAMPANIA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA3438 CAMPANIA;- intimati -avverso la sentenza n. 1152/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/04/2025 R.G.N. 931/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22883/20251.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello diN Numaeproo seliz ionale 3438/2026Numero di raccolta generale 25862/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri cinqueData pubblicazione 27/09/2026lavoratori avverso sentenza del Tribunale di Napoli del 2023.2.

Gli appellanti, dipendenti del Consiglio Regionale dellaCampania, avevano agìto in giudizio nel 2021 per l’accertamentonegativo del diritto della Regione Campania di ripetere somme da essipercepite secondo disposizioni delle LL.RR. n. 20/2002 e 25/2003dichiarate costituzionalmente illegittime da Cort.

Cost. n. 146/2019,secondo quanto ordinato dalla Corte dei Conti con decisione del30/7/2019.3.

Il Tribunale aveva integralmente respinto le domande proposteda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre per gli altriricorrenti aveva accolto la domanda solo per il prescritto, in quantoerogato prima del decennio dalla richiesta di restituzione.4.

I lavoratori avevano proposto appello dolendosi della ritenutaretroattività della sentenza della Corte Costituzionale ed invocandol’art. 2041 c.c.5.

La Corte di appello, dato preliminarmente atto della mancataimpugnazione, da parte della Regione, della statuizione sullaprescrizione, rigettava il gravame perché l’annullamento avevaefficacia retroattiva, i rapporti non erano esauriti, sicchè l’Ente aveva ildiritto-dovere di procedere al recupero, malgrado i princìpi espressidalla Corte Edu che, secondo Cort.

Cost. n. 8/2023, non ostavano aldiritto alla ripetizione in sé, ma solo, eventualmente, in alcuni casi, allaesigibilità temporanea o totale ovvero potevano imporre particolarimodalità di recupero.

L’art. 2126 c.c. non poteva trovare applicazioneperchè la nullità incideva sul compenso e non sul rapporto.

Né potevatrovare applicazione l’art. 2041 c.c. stante l’ «assenza di una autonomaremunerabilità delle attività svolte».

Non era inoltre provato, e neppureincontestato, che le prestazioni in questione fossero state eseguite oltrel’orario di lavoro.

Né la pretesa poteva fondarsi su Cost. 36, trattandosidi «emolumento legato meramente al ruolo/assegnazionNeum eero rengiostnro gean erale 22883/2025Numero sezionale 3438/2026specifiche attribuzioni».Numero di raccolta generale 25862/20266.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in eDpataig purbabflieca zione 27/09/2026con atto notificato il 28/10/2025 ed affidato a quattro motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio Regione della Campaniasono rimasti intimati.8.

I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dello ius superveniensdi cui all’art.3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023,come modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 conv. in leggen. 69/2025, che prevedeva ormai che le Regioni possano applicare,senza aggravio di spesa, l’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001, secondo iprincìpi di cui al relativo art. 27; e che: «Le regioni possono assegnareagli uffici in diretta collaborazione proprio personale di ruolo epersonale proveniente da società partecipazione pubblica, applicandogli istituti di cui all'articolo 14, comma , del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento anche infavore dei propri dipendenti punto sono fatti salvi gli atti e iprovvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizionidel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodottie i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi».2.

Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione del principio diirretroattività di Cort.

Cost. n. 146/2019 e dei diritti quesiti.Si deriva da Cass. nn. 21034/2016, 271/2017 e 14216/2023 che ibenefici in questione sarebbero “diritti quesiti” in quantodefinitivamente entrati nel patrimonio dei ricorrenti siccomecorrispettivi di prestazioni già rese, come tali intangibili; e che tantovarrebbe in pari termini anche quanto alle sentenze della CorteCostituzionale.3.

Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.

N3um dereo lr epgisrtirom geon erale 22883/2025Numero sezionale 3438/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2033 e 2126 c.c.,Numero di raccolta generale 25862/2026anche in relazione a Cort.

Cost n. 8/2023.

Data pubblicazione 27/09/2026Si richiama il passaggio di Cort.

Cost. n. 8/2023 nel quale si richiama,tra gli strumenti già presidianti la tutela del legittimo affidamento, l’art.2126 c.c., per sostenere che nella specie ricorrerebbero i presuppostiper l’applicazione di tale disposizione, trattandosi di attività aggiuntivarispetto a quella ordinaria e svolta fuori dell’orario d’ufficio, come taleda compensare separatamente anche ex Cost.

36.4. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 2041 e 2948c.c. e di Cost.36.Si censura il mancato riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 2041c.c. assumendo ne ricorressero i presuppostidell’impoverimento/arricchimento e dell’accettazione della prestazionesenza riserve.Seguono riferimenti agli accordi sindacali ed ai provvedimenti attuatividelle LL.RR. annullate volti a mostrare che si trattava di prestazioniaggiuntive e fuori orario.5.

Il ricorso è inammissibile per tardività rispetto al terminesemestrale di cui all’art. 327 c.p.c., posto che, come risulta dallasentenza impugnata, questa è stata pubblicata il 24/4/2025, mentre ilricorso per cassazione è stato notificato il 28/10/2025 e dunque oltre ilsuddetto termine che scadeva il 24/10/2025 (non applicandosi allecontroversie di lavoro la sospensione feriale dei termini ex L. n. 742 del1969).Vanamente i ricorrenti invocano, ai fini della rimessione in termini,Cort.

Cost. n. 3/2015, ed il principio invalso, in forza di tale pronuncia,a partire da Cass.

SU n. 18569/2016, secondo il quale il deposito e lapubblicazione della sentenza necessariamente coincidono e sirealizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleriadetermina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, conNumero registro generale 22883/2025Numero di raccolta generale 25862/2026gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venutaData pubblicazione 27/09/2026ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza deltermine lungo per la sua impugnazione; con la conseguenza che,qualora tali momenti risultino impropriamente scissi medianteapposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini dellaverifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare- attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzionisemplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua dellaquale spetta all'impugnante provare la tempestività della propriaimpugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraversoil deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elencocronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.6.

Ed invero nella specie non risulta esservi stata alcuna“scissione” tra attestazione di deposito della sentenza in calce allastessa ad una certa data ed attestazione di pubblicazione ad una datasuccessiva, posto che, come i ricorrenti stessi documentano, lasentenza impugnata, redatta in forma telematica, forma nella quale lasentenza si perfeziona, senza alcun intervento del cancelliere, nelmomento in cui il sistema informatico genera, in modo automaticocontestualmente alla firma e al deposito telematico da parte delgiudice, il numero identificativo del provvedimento, così rendendosiostensibile alle parti (Cass. n. 18497/2026), venne pubblicata edinserita nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numeroidentificativo in data 24/4/2025, siccome risulta dalla stampigliaturatelematica in calce alla stessa.7.

In tali condizioni, il fatto, documentato, che dell’avvenutodeposito la Cancelleria abbia dato comunicazione alla difesa deiricorrenti solo in data 28/4/2025, è del tutto irrilevante (Cass. n.3372/2022, 26402/2014), tanto più che la comunicazione non contieneaffatto l’affermazione che la sentenza era stata pubblicata in tale data,Numero registro generale 22883/2025fatto che spetta al difensore verificare anche in assenNzumae ro sdeiz ionale 3438/2026Numero di raccolta generale 25862/2026comunicazione (Cass. nn. 5946/2017, 36369/2023).Data pubblicazione 27/09/20268.

Nulla sulle spese, atteso che i contraddittori sono rimasti intimati.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina MarottaNumero registro generale 22883/2025Numero sezionale 3438/2026Numero di raccolta generale 25862/2026Data pubblicazione 27/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocatiRAFFAELE PELLEGRINO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 REGIONE CAMPANIA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA3438 CAMPANIA;- intimati -avverso la sentenza n. 1152/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/04/2025 R.G.N. 931/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22883/20251. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello diN Numaeproo seliz ionale 3438/2026Numero di raccolta generale 25862/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri cinqueData pubblicazione 27/09/2026lavoratori avverso sentenza del Tribunale di Napoli del 2023.2. Gli appellanti, dipendenti del Consiglio Regionale dellaCampania, avevano agìto in giudizio nel 2021 per l’accertamentonegativo del diritto della Regione Campania di ripetere somme da essipercepite secondo disposizioni delle LL.RR. n. 20/2002 e 25/2003dichiarate costituzionalmente illegittime da Cort. Cost. n. 146/2019,secondo quanto ordinato dalla Corte dei Conti con decisione del30/7/2019.3. Il Tribunale aveva integralmente respinto le domande proposteda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre per gli altriricorrenti aveva accolto la domanda solo per il prescritto, in quantoerogato prima del decennio dalla richiesta di restituzione.4. I lavoratori avevano proposto appello dolendosi della ritenutaretroattività della sentenza della Corte Costituzionale ed invocandol’art. 2041 c.c.5. La Corte di appello, dato preliminarmente atto della mancataimpugnazione, da parte della Regione, della statuizione sullaprescrizione, rigettava il gravame perché l’annullamento avevaefficacia retroattiva, i rapporti non erano esauriti, sicchè l’Ente aveva ildiritto-dovere di procedere al recupero, malgrado i princìpi espressidalla Corte Edu che, secondo Cort. Cost. n. 8/2023, non ostavano aldiritto alla ripetizione in sé, ma solo, eventualmente, in alcuni casi, allaesigibilità temporanea o totale ovvero potevano imporre particolarimodalità di recupero. L’art. 2126 c.c. non poteva trovare applicazioneperchè la nullità incideva sul compenso e non sul rapporto. Né potevatrovare applicazione l’art. 2041 c.c. stante l’ «assenza di una autonomaremunerabilità delle attività svolte». Non era inoltre provato, e neppureincontestato, che le prestazioni in questione fossero state eseguite oltrel’orario di lavoro. Né la pretesa poteva fondarsi su Cost. 36, trattandosidi «emolumento legato meramente al ruolo/assegnazionNeum eero rengiostnro gean erale 22883/2025Numero sezionale 3438/2026specifiche attribuzioni».Numero di raccolta generale 25862/20266. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in eDpataig purbabflieca zione 27/09/2026con atto notificato il 28/10/2025 ed affidato a quattro motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio Regione della Campaniasono rimasti intimati.8. I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dello ius superveniensdi cui all’art.3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023,come modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 conv. in leggen. 69/2025, che prevedeva ormai che le Regioni possano applicare,senza aggravio di spesa, l’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001, secondo iprincìpi di cui al relativo art. 27; e che: «Le regioni possono assegnareagli uffici in diretta collaborazione proprio personale di ruolo epersonale proveniente da società partecipazione pubblica, applicandogli istituti di cui all'articolo 14, comma , del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento anche infavore dei propri dipendenti punto sono fatti salvi gli atti e iprovvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizionidel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodottie i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi».2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione del principio diirretroattività di Cort. Cost. n. 146/2019 e dei diritti quesiti.Si deriva da Cass. nn. 21034/2016, 271/2017 e 14216/2023 che ibenefici in questione sarebbero “diritti quesiti” in quantodefinitivamente entrati nel patrimonio dei ricorrenti siccomecorrispettivi di prestazioni già rese, come tali intangibili; e che tantovarrebbe in pari termini anche quanto alle sentenze della CorteCostituzionale.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n. N3um dereo lr epgisrtirom geon erale 22883/2025Numero sezionale 3438/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 2033 e 2126 c.c.,Numero di raccolta generale 25862/2026anche in relazione a Cort. Cost n. 8/2023. Data pubblicazione 27/09/2026Si richiama il passaggio di Cort. Cost. n. 8/2023 nel quale si richiama,tra gli strumenti già presidianti la tutela del legittimo affidamento, l’art.2126 c.c., per sostenere che nella specie ricorrerebbero i presuppostiper l’applicazione di tale disposizione, trattandosi di attività aggiuntivarispetto a quella ordinaria e svolta fuori dell’orario d’ufficio, come taleda compensare separatamente anche ex Cost. 36.4. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 2041 e 2948c.c. e di Cost.36.Si censura il mancato riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 2041c.c. assumendo ne ricorressero i presuppostidell’impoverimento/arricchimento e dell’accettazione della prestazionesenza riserve.Seguono riferimenti agli accordi sindacali ed ai provvedimenti attuatividelle LL.RR. annullate volti a mostrare che si trattava di prestazioniaggiuntive e fuori orario.5. Il ricorso è inammissibile per tardività rispetto al terminesemestrale di cui all’art. 327 c.p.c., posto che, come risulta dallasentenza impugnata, questa è stata pubblicata il 24/4/2025, mentre ilricorso per cassazione è stato notificato il 28/10/2025 e dunque oltre ilsuddetto termine che scadeva il 24/10/2025 (non applicandosi allecontroversie di lavoro la sospensione feriale dei termini ex L. n. 742 del1969).Vanamente i ricorrenti invocano, ai fini della rimessione in termini,Cort. Cost. n. 3/2015, ed il principio invalso, in forza di tale pronuncia,a partire da Cass. SU n. 18569/2016, secondo il quale il deposito e lapubblicazione della sentenza necessariamente coincidono e sirealizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleriadetermina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, conNumero registro generale 22883/2025Numero di raccolta generale 25862/2026gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venutaData pubblicazione 27/09/2026ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza deltermine lungo per la sua impugnazione; con la conseguenza che,qualora tali momenti risultino impropriamente scissi medianteapposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini dellaverifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare- attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzionisemplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua dellaquale spetta all'impugnante provare la tempestività della propriaimpugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraversoil deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elencocronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.6. Ed invero nella specie non risulta esservi stata alcuna“scissione” tra attestazione di deposito della sentenza in calce allastessa ad una certa data ed attestazione di pubblicazione ad una datasuccessiva, posto che, come i ricorrenti stessi documentano, lasentenza impugnata, redatta in forma telematica, forma nella quale lasentenza si perfeziona, senza alcun intervento del cancelliere, nelmomento in cui il sistema informatico genera, in modo automaticocontestualmente alla firma e al deposito telematico da parte delgiudice, il numero identificativo del provvedimento, così rendendosiostensibile alle parti (Cass. n. 18497/2026), venne pubblicata edinserita nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numeroidentificativo in data 24/4/2025, siccome risulta dalla stampigliaturatelematica in calce alla stessa.7. In tali condizioni, il fatto, documentato, che dell’avvenutodeposito la Cancelleria abbia dato comunicazione alla difesa deiricorrenti solo in data 28/4/2025, è del tutto irrilevante (Cass. n.3372/2022, 26402/2014), tanto più che la comunicazione non contieneaffatto l’affermazione che la sentenza era stata pubblicata in tale data,Numero registro generale 22883/2025fatto che spetta al difensore verificare anche in assenNzumae ro sdeiz ionale 3438/2026Numero di raccolta generale 25862/2026comunicazione (Cass. nn. 5946/2017, 36369/2023).Data pubblicazione 27/09/20268. Nulla sulle spese, atteso che i contraddittori sono rimasti intimati. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina MarottaNumero registro generale 22883/2025Numero sezionale 3438/2026Numero di raccolta generale 25862/2026Data pubblicazione 27/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25862/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris