Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:668
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0124_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 – M/S. [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – 135 Kirkstall (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele)
(causa T-124/20)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante spine di pesce tra due linee parallele – Impedimento alla registrazione assoluto – Segno atto a costituire un marchio dell’Unione europea – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Obbligo di pronuncia sul ricorso – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Ricorso incidentale»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 64, § 5, 71, § 1, e 72, § 3)
(v. punto 36)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni idonei a costituire un marchio – Rappresentazione grafica di un marchio presentato sotto forma figurativa – Presupposti per la registrazione – Rappresentazione grafica sufficientemente chiara e precisa
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 4)
(v. punto 43)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 4, 7, § 1, a) e b), e 7, § 3]
(v. punti 44-47, 72)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Segni idonei a costituire un marchio – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo che rappresenta spine di pesce tra due linee parallele
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 71, § 1; regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 4, 7, § 1, a) e b), 3, e 52, § 2]
(v. punti 65-72)
5.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Portata – Limiti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § da 1 a 3; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, a)]
(v. punti 73, 74)
6.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 2 e 3; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, a)]
(v. punto 76)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 13 dicembre 2019 (procedimento R 2672/2017-G), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la M/S. [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 13 dicembre 2019 (procedimento R 2672/2017-G) è annullata.
2)
Non vi è luogo a statuire sul ricorso principale.
3)
La M/S. [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese della 135 Kirkstall, Inc., ex [OSCURATO:PERSONA], Inc., relative al ricorso incidentale e al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
4)
La 135 Kirkstall, ex [OSCURATO:PERSONA], sopporterà le proprie spese relative al ricorso principale.