CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 30745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]-17-0 Con il decreto che dispone il giudizio impugnato il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputata Ragusa per il delitto di cui all'ad 591 cp. Avverso il decreto ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore di fiducia, lamentando la violazione del combinato disposto degli artt 425/3 cpp e 429 cpp, non avendo il Giudice valutato e motivato circa la regola introdotta dal dlgs 150/2022 secondo la quale il Gup deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] D]liRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un atto non impugnabile. Occorre in tal senso ribadire il principio condiviso dal Collegio ed elaborato da questa Corte ( Sez. 2, n. 40408 del 08/10/2008, Rv. 241869 e Sez. 6„ n. 10097 del 28/01/2005, Rv. 231152), secondo il quale il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare. In senso conforme la recente (Sez. 3, Sentenza n. 33819 del 03/06/2021 Cc. (dep. 13/09/2021 ) Rv. 281882. Il principio non è derogato dalla nuova formulazione dell'ad 429 cpp, che non muta la natura di atto di impulso processuale del decreto di giudizio, rina che impone al Giudice di valutare in senso prognostico l'idoneità degli elementi acquisiti a fondare una ragionevole previsione di condanna a seguito del dibattimento e ciò all'evidente scopo di evitare l'instaurazione di processi superflui ma non importa - come ora sostiene la difesa - un obbligo di motivazione circa le ragioni che inducono il Giudice a disporre il rinvio a giudizio. Del resto in tal senso il sistema processuale ha già previsto per il PM la necessità di presentare richiesta di archiviazione quando ritiene gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari inidonei a sostenere l'accusa in giudizio ( art 125 disp att cpp). Alla luce delle con iderazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ei ricorrente condannatok al pagamento delle spese processuali ed al versamento delle somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilificorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento delle somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Deciso il 27.4.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]