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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 07271/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 240/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difese, per procura speciale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91. - controricorrenti e ricorrenti incidentali- e contro F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] – intimato – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 92/28/12, depositata il 5 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Per quanto risulta dalla sentenza impugnata, con atto pubblico in data 16 luglio 2001 [OSCURATO:PERSONA] - congiuntamente al padre Franco, al fratello Vincenzo ed alla sorella [OSCURATO:PERSONA]- cedettero un appezzamento di terreno verso il prezzo pattuito di £ 1.720.000.000, (pari ad € 888.305,87).

L’operazione fu oggetto di distinti avvisi d’accertamento dell’Agenzia delle entrate, in materia di Irpef di cui all’anno d’imposta 2001, assumendo l’Ufficio che il valore di mercato dell'immobile ceduto fosse maggiore, rispetto al corrispettivo pattuito nel relativo atto di compravendita, come risultava dal valore dello stesso bene definito, ai fini dell'imposta di registro, in sede di adesione all'avviso di rettifica.

Pertanto, sulla base di tale maggior valore, l’Amministrazione ha accertato, nei confronti dei cedenti, il conseguimento di un reddito da plusvalenza ulteriore rispetto quello già autonomamente determinato, sulla base del prezzo di vendita, e già assoggettato a tassazione.

Sono stati quindi emessi avvisi di accertamento diretti a ciascuno dei tre fratelli cedenti, per la plusvalenza da ognuno realizzata; oltre che uno nei confronti dei predetti, quali coeeredi del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto, per la plusvalenza da quest’ultimo conseguita.

Per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano, l’avviso d’accertamento n.

R1P013Z02628, che le attingeva, n. 240/2013 r.g. 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 quali coeredi del padre defunto [OSCURATO:PERSONA], rispetto all’imputazione della plusvalenza a quest’ultimo quale cedente l’immobile.

Inoltre le due contribuenti hanno impugnato con proprio ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano anche gli accertamenti che le attingevano rispetto all’imputazione della plusvalenza personalmente, quali cedenti.

La CTP ha riunito i ricorsi proposti, in proprio e quali coeredi, dalle sorelle Stefania e [OSCURATO:PERSONA] e li ha rigettati.

Hanno pertanto proposto appello, innanzi la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con separati ricorsi sia [OSCURATO:PERSONA] in proprio; sia [OSCURATO:PERSONA] in proprio; sia, congiuntamente, entrambe le sorelle, quali coeredi.

L’adita CTR, con la sentenza di cui all’epigrafe, nel contraddittorio con il terzo [OSCURATO:PERSONA] ( chiamato in causa e costituitosi, chiedendo l’accoglimento dell’appello delle sorelle) ha accolto l’appello congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi del padre defunto Franco, che aveva assunto il n.r.g. 7624/2011.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello.

Si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi del padre defunto Franco, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.; 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 81, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Rileva infatti l’Ufficio che, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, sarebbe legittimo fondare l’accertamento della maggior plusvalenza n. 240/2013 r.g. 3 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 non dichiarata, derivante dalla vendita dell’immobile, fondando il relativo accertamento sul maggior valore del bene alienato, quale risultante dal valore ad esso attribuito ai fini dell’imposta di registro sulla relativa compravendita, oggetto a sua volta di avviso di rettifica con adesione.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 9 e 10 legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Assume infatti l’Ufficio che, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, doveva applicarsi nel caso di specie la proroga biennale dei termini di decadenza di cui all’art. 10 legge n. 289 del 2002, secondo il quale « Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.».

Infatti, secondo l’Ufficio la norma dovrebbe essere interpretata nel senso di estendere la proroga del potere di accertamento anche nei confronti dei contribuenti che non potevano avvalersi del condono di cui al precedente art. 9, che lo escludeva rispetto ai « redditi soggetti a tassazione separata», compreso quindi quello derivante dalla maggior plusvalenza accertata.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato le contribuente denunziano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sui motivi di appello rimasti assorbiti dalla decisione della CTR, con particolare riferimento alla n. 240/2013 r.g. 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 pretesa erroneità del calcolo del maggior valore dell’immobile posto a fondamento dell’accertamento.

3.1. Preliminarmente, deve darsi atto che la sentenza impugnata, nella parte espositiva premessa alla motivazione, dà atto della pendenza di altri appelli avverso le parti della sentenza di primo grado che hanno rigettato i ricorsi, riuniti, proposti dagli altri cedenti contro gli ulteriori avvisi d’accertamento, rilevando che essi «sono iscritti a ruolo per l’odierna udienza di discussione presso questa Commissione».

Tuttavia, coordinando la parte introduttiva, quella strettamente motiva ed il dispositivo della sentenza d’appello qui impugnata, emerge come essa abbia avuto per oggetto solo l’appello (distinto dal n.r.g. 7264/11) proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva per oggetto l’avviso d’accertamento che le attingeva quali coeredi del padre defunto Franco.

Non esorbita da tali petitum e decisum la chiamata in causa, da parte delle contribuenti, del terzo [OSCURATO:PERSONA], coerede, il quale ha concluso, secondo la stessa sentenza, per l’accoglimento dell’appello delle sorelle.

3.2. Così determinato l’oggetto di questo giudizio, sempre preliminarmente, deve darsi atto che le contribuenti avevano già depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito nella legge n. 136 del 2018, corredata di copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), proposta da [OSCURATO:PERSONA], di definizione agevolata dell’avviso d’accertamento n.R1P013Z02628, con la dichiarazione che nulla era dovuto a tale titolo, stante la capienza dei versamenti già effettuati dalla contribuente in pendenza della lite.

Successivamente, le controricorrenti contribuenti hanno inoltrato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, reiterando la produzione. n. 240/2013 r.g. 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass.02/05/2019, n. 11540), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti con la predetta nota, dei quali si deve tenere conto.

Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che giova alla coerede coobbligata [OSCURATO:PERSONA].

Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 240/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difese, per procura speciale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91. - controricorrenti e ricorrenti incidentali- e contro F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] – intimato – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 92/28/12, depositata il 5 luglio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Per quanto risulta dalla sentenza impugnata, con atto pubblico in data 16 luglio 2001 [OSCURATO:PERSONA] - congiuntamente al padre Franco, al fratello Vincenzo ed alla sorella [OSCURATO:PERSONA]- cedettero un appezzamento di terreno verso il prezzo pattuito di £ 1.720.000.000, (pari ad € 888.305,87). L’operazione fu oggetto di distinti avvisi d’accertamento dell’Agenzia delle entrate, in materia di Irpef di cui all’anno d’imposta 2001, assumendo l’Ufficio che il valore di mercato dell'immobile ceduto fosse maggiore, rispetto al corrispettivo pattuito nel relativo atto di compravendita, come risultava dal valore dello stesso bene definito, ai fini dell'imposta di registro, in sede di adesione all'avviso di rettifica. Pertanto, sulla base di tale maggior valore, l’Amministrazione ha accertato, nei confronti dei cedenti, il conseguimento di un reddito da plusvalenza ulteriore rispetto quello già autonomamente determinato, sulla base del prezzo di vendita, e già assoggettato a tassazione. Sono stati quindi emessi avvisi di accertamento diretti a ciascuno dei tre fratelli cedenti, per la plusvalenza da ognuno realizzata; oltre che uno nei confronti dei predetti, quali coeeredi del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto, per la plusvalenza da quest’ultimo conseguita. Per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano, l’avviso d’accertamento n. R1P013Z02628, che le attingeva, n. 240/2013 r.g. 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 quali coeredi del padre defunto [OSCURATO:PERSONA], rispetto all’imputazione della plusvalenza a quest’ultimo quale cedente l’immobile. Inoltre le due contribuenti hanno impugnato con proprio ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano anche gli accertamenti che le attingevano rispetto all’imputazione della plusvalenza personalmente, quali cedenti. La CTP ha riunito i ricorsi proposti, in proprio e quali coeredi, dalle sorelle Stefania e [OSCURATO:PERSONA] e li ha rigettati. Hanno pertanto proposto appello, innanzi la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con separati ricorsi sia [OSCURATO:PERSONA] in proprio; sia [OSCURATO:PERSONA] in proprio; sia, congiuntamente, entrambe le sorelle, quali coeredi. L’adita CTR, con la sentenza di cui all’epigrafe, nel contraddittorio con il terzo [OSCURATO:PERSONA] ( chiamato in causa e costituitosi, chiedendo l’accoglimento dell’appello delle sorelle) ha accolto l’appello congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi del padre defunto Franco, che aveva assunto il n.r.g. 7624/2011. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. Si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi del padre defunto Franco, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo. E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.; 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 81, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Rileva infatti l’Ufficio che, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, sarebbe legittimo fondare l’accertamento della maggior plusvalenza n. 240/2013 r.g. 3 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 non dichiarata, derivante dalla vendita dell’immobile, fondando il relativo accertamento sul maggior valore del bene alienato, quale risultante dal valore ad esso attribuito ai fini dell’imposta di registro sulla relativa compravendita, oggetto a sua volta di avviso di rettifica con adesione. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 9 e 10 legge 27 dicembre 2002, n. 289. Assume infatti l’Ufficio che, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, doveva applicarsi nel caso di specie la proroga biennale dei termini di decadenza di cui all’art. 10 legge n. 289 del 2002, secondo il quale « Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.». Infatti, secondo l’Ufficio la norma dovrebbe essere interpretata nel senso di estendere la proroga del potere di accertamento anche nei confronti dei contribuenti che non potevano avvalersi del condono di cui al precedente art. 9, che lo escludeva rispetto ai « redditi soggetti a tassazione separata», compreso quindi quello derivante dalla maggior plusvalenza accertata. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato le contribuente denunziano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sui motivi di appello rimasti assorbiti dalla decisione della CTR, con particolare riferimento alla n. 240/2013 r.g. 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 pretesa erroneità del calcolo del maggior valore dell’immobile posto a fondamento dell’accertamento. 3.1. Preliminarmente, deve darsi atto che la sentenza impugnata, nella parte espositiva premessa alla motivazione, dà atto della pendenza di altri appelli avverso le parti della sentenza di primo grado che hanno rigettato i ricorsi, riuniti, proposti dagli altri cedenti contro gli ulteriori avvisi d’accertamento, rilevando che essi «sono iscritti a ruolo per l’odierna udienza di discussione presso questa Commissione». Tuttavia, coordinando la parte introduttiva, quella strettamente motiva ed il dispositivo della sentenza d’appello qui impugnata, emerge come essa abbia avuto per oggetto solo l’appello (distinto dal n.r.g. 7264/11) proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva per oggetto l’avviso d’accertamento che le attingeva quali coeredi del padre defunto Franco. Non esorbita da tali petitum e decisum la chiamata in causa, da parte delle contribuenti, del terzo [OSCURATO:PERSONA], coerede, il quale ha concluso, secondo la stessa sentenza, per l’accoglimento dell’appello delle sorelle. 3.2. Così determinato l’oggetto di questo giudizio, sempre preliminarmente, deve darsi atto che le contribuenti avevano già depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito nella legge n. 136 del 2018, corredata di copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), proposta da [OSCURATO:PERSONA], di definizione agevolata dell’avviso d’accertamento n.R1P013Z02628, con la dichiarazione che nulla era dovuto a tale titolo, stante la capienza dei versamenti già effettuati dalla contribuente in pendenza della lite. Successivamente, le controricorrenti contribuenti hanno inoltrato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, reiterando la produzione. n. 240/2013 r.g. 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 240/2013 Numero sezionale 729/2022 Numero di raccolta generale 7271/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass.02/05/2019, n. 11540), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti con la predetta nota, dei quali si deve tenere conto. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che giova alla coerede coobbligata [OSCURATO:PERSONA]. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agl
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