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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20234/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, anche a titolo di concorso rispetto a quanto ceduto e detenuto dal coimputato, per il quale la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché l'attuale ricorrente deve ritenersi abbia collaborato con il coimputato nell'attività di spaccio, coordinandosi con lo stesso nella interlocuzione con gli acquirenti, nella consegna della sostanza stupefacente e nella acquisizione del denaro, evidenziando che i due hanno operato contestualmente all'interno di uno spazio molto limitato, costituito da un self service, e sono stati ripreso dal sistema di videosorveglianza mentre agivano in perfetta sincronia tra loro nel compiere le cessioni di droga (cfr., in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, anche a titolo di concorso rispetto a quanto ceduto e detenuto dal coimputato, per il quale la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché l'attuale ricorrente deve ritenersi abbia collaborato con il coimputato nell'attività di spaccio, coordinandosi con lo stesso nella interlocuzione con gli acquirenti, nella consegna della sostanza stupefacente e nella acquisizione del denaro, evidenziando che i due hanno operato contestualmente all'interno di uno spazio molto limitato, costituito da un self service, e sono stati ripreso dal sistema di videosorveglianza mentre agivano in perfetta sincronia tra loro nel compiere le cessioni di droga (cfr., in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris