CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI[dato avvis_oalle p_artiTI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di n.- nr.a ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MUSCAS [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata ottemperanza del giudice ai calcoli intermedi proposti in sede di accordo raggiunto dalle parti, è inammissibile. Risulta infatti incontestato che sia stata applicata la pena finale concordata e che la pena risulta non illegittima. Tale situazione palesa il rispetto dell'accordo in quanto incentrato sulla pena finale in una situazione in cui difetta alcun profilo di illegalità della pena e quindi l'inammissibilità delle doglianze per come articolate (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Rv. 275915 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] eire estensore Il Presidente