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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 18015/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7797/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in A lbenga (SV) Fiume n. 1/11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di SAVONA n. 10/2022 depositata il 07/01/2022.

Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981, in qualità di proprietario dell’autovettura tg. [OSCURATO:TARGA] proponeva opposizione avverso 8 verbali di contestazione tutti formati dalla Provincia di Savona, per violazione dell’art. 142, comma 7, C.d.S, mediante rilevazione a mezzo di strumentazione autovelox T ex speed, posizionato al km. 2+601 della S.P. 60 nel [OSCURATO:PERSONA], avvenuta ad opera della Polstrada di Imperia . [OSCURATO:PERSONA] sosteneva la nullità dei verbali di contestazione per: 1 ) carenza di competenza del soggetto accertatore ex art. 12, comma 1 , d. l gs. n. 285 / 1992; 2) violazione dell’art. 104 del [OSCURATO:PERSONA] del C.d.S per scarsa visibilità dei cartelli segnalatori la presenza dell’impianto; 3) violazione dell’art. 200 del C.d.S per mancata indicazione nei verbali di contestazione della natura mobile o fissa dell’apparecchioautovelox; 4) violazione dell’art. 142 , comma 3 , del C.d.S. per previsione di un limite di 50 km/h al di fuori di un centro abitato; 5) violazione dell’art. 4 d. l . n. 121 / 2002 per mancanza in capo alla S.P. n. 60 dei requisiti necessari per la collocazionedell’autovelox; 6) violazione degli artt. 45 , comma 6 , e 142 , comma 6 , d . lgs. e 192 d .P.R. n. 495 / 1992 per utilizzo di strumentazione per la rilevazione della velocità sprovvista della prescritta omologazione; 7) inesistenza e/o nullità dei verbali di notifica dell’accertamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Savona, con sentenza n. 739 / 2020 del 11.12.2020, accoglieva il ricorso proposto dal Mastrogiorgio con Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 riferimento alle doglianze sopra indicate sub 2 (non conforme collocazione dei cartelli presegnalatori della presenza dell’impianto), sub 3 (mancata indicazione nei verbali di contestazione della natura mobile o fissa dell’apparecchio autovelox) e sub 6 (utilizzo di strumentazione per la rilevazione della velocità sprovvista della prescritta omologazione), annullando tutti i verbali di contestazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Savona proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che insisteva perla conferma della sentenza di primo grado.

5. Il Tribunale di Savona accoglieva il gravame.

Preliminarmente rilevava che in assenza di espresso appello incidentale del Mastrogiorgio (finalizzato alla modifica della sentenza anche sui motivi di asserita invalidità dei verbali di contestazioni non ritenuti fondati in primo grado) d ovevano esaminarsi solo i motivi di dogli anza accolti dal Giudice di Pace (non conforme collocazione dei cartelli presegnalatori della presenza dell’impianto autovelox, mancata indicazione nei verbali di contestazione della natura mobile o fissa dell’apparecchio autovelox ed utilizzo di strumenta zione per la rilevazione della velocità sprovvista della prescritta omologazione) a sostegno dell’avvenuto annullamento dei verbali oggetto di opposizione.

6. Il Tribunale evidenziava che nei verbali di contestazione era stata espressamente attestata la presenza dei cartelli che presegnalavanola postazione di controllo (nei verbali era indica to che la presenza della postazione autovelox era adeguatamente segnalata mediante apposita segnaletica verticale e Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 segnatamente con la presenza di un s egnale di preavviso di controlloelettronico della velocità posto al km 2.436 della S.P. n. 60, a m. 165,00 dalla postazione di rilevamento) e tale attestazione eramunita della fede privilegiata ex art. 2700 C.C.

In ogni caso la questione relativa alla mancata indicazione nel verbale circa il numero dei cartelli di segnalatori in via preventiva dell’apparecchiatura autovelox, la loro esatta ubicazione, la distanza rispetto al punto di collocazione dello strumento di rilevazione della velocità e l’utilizzo di strumentazione fissa o mobile, era comunque del tutto irrilevante poiché la Suprema Corte aveva precisato a più riprese che in tema di sanzioni amministrative p er violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità,accertata mediante autovelox, non fosse indicato se la presenza dell'apparecchio era stata preventivamente segnalata mediante a pposito cartello non rendevanullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, siastata poi accertata o ammessa l'esistenza (Cass. n. 680.2011 Cass.n. 1661.2019). [OSCURATO:PERSONA] non a veva fornito (e/o neppure dedotto) alcun riscontro probatorio utile in senso opposto per potere sostenere la veridicità di quanto da lui sostenuto e a tale proposito andava richiamato anche il principio secondo cui in presenza di indicazione nei verbali di accertamento del rispetto delle condizioni di legg e, l’onere probatorio circa l’eventuale inesistenza e/o de lla segnaletica grava va su colui che aveva proposto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione (Cass. n. 6242.1999; Cass. n.23566.2017).

In ogni caso, da ultimo, la Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 presenza delcartello preventivo di segnalazione si ricava va altresì dalla documentazione fotografica in atti (doc. n. 31del fascicolo della Provincia di Savona), né vi erano plausibili motivi per potere ritenere che tale documentazione non rappresentassefedelmente lo stato dei luoghi al momento della avvenuta infrazione.

Le ulteriori doglianze del Mastrogiorgio sulla mancata prova dell’omologazione del dispositivo autovelox e sulla funzionalità dello stesso erano infondate .

Infatti, dalla documentazione in atti si ricava va sia la tipologia di strumentazione utilizzata per l’accertamento(T-EX- Speed matricola n. 2142), sia che essa, era stato oggetto tanto di omologazione che di taratura (tali dati erano stati riportati sui verbali impugnati ed inoltre era no stati prodotti dalla Provincia di Savona i decreti di omologazione della stessa ed i certificati di taratura; docc. n. 26 e 27 del fascicolo della Provincia).

Ancora sui verbali impugnati era stato esplicitamente precisato che la taratura era stata eseguita secondo la vigente normativa, con indicazione altresì per il destinatario della infrazione delle modalità con cui eventualmente richiedere le copie degli eventuali certificati di collaudo - taratura delle apparecchiature elettroniche utilizzate per l'accertamento della violazione(si veda la parteretro dei singoli verbali) .

N on risulta va che il Mastrogiorgio si fosse preventivamente attivato per ottenere eventuali informazioni su tale aspetto ragione per la quale la doglianza sollevata sul punto appar iva del tutto esplorativa ed inammissibile.

Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3

7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

8. [OSCURATO:PERSONA] di Savona ha resistito con controricorso.

9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione - falsa applicazione di legge in relazione all'art. degli art. 342, 346, c.p.c., con conseguente omessa motivazione circa alcuni dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe omesso di prendere in considerazione i motivi riproposti, in quanto non vi sarebbe stato appello incidentale sugli stessi.

Come però indicato anche nell’atto di appello della Provincia, il Giudice di Pace aveva accolto solamente due motivi di appello ritenuti assorbenti, utilizzando la seguente motivazione: “Assorbente ai fini della decisione del ricorso appare il motivo di doglianza circa l'omessa segnalazione del dispositivo in questione.

Tuttavia, oltre al motivo di doglianza suindicato – che troverà disamina ultra in parte motiva – osservasi preliminarmente che i verbali impugnati non appaiono rispettosi del dato legislativo in punto di mancata indicazione nel provvedimento sanzionatorio dei dati relativi alla taratura dell'apparecchio e alle verifiche di funzionalità del dispositivo ...

Il provvedimento oggetto diimpugnazione va dunque annullato, e l a suddettastatuizione assorbe ogni altra questione”. [OSCURATO:PERSONA], quindi, nell’atto di appello, a veva riproposto ex art. 346 cpc i motivi rimasti assorbiti nella sentenza di primo Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 grado.

Il giudice di pace aveva comunque valutato incidentalmente alcuni dei motivi riproposti in sede di appello, infatti, aveva specificato, per completezza di motivazione , che alcuni motivi di doglianza erano destituitidi fondamento.

Solo per tali motivi era , quindi , necessario riproporre appello incidentale , mentre, pe r gli altri , era sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c. non essendovi stata alcuna valutazione nemmeno implicita da parte del giudice di primo grado Il ricorrente riporta i motivi di cui reitera l a richiesta di accoglimento anche in questa sede di legittimità:- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 121/2002 (conv. nella legge n.121/2002 (conv. nella legge n. 168/2012) per la posa dell'impianto di rilevamento su strada inidonea: la mancanza di omologazione dello stesso dispositivo; l'inesistenza e/o nullità della notifica. 1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Il Tribunale, quale giudice dell’appello, ha affermato che giudizio aveva ad oggetto esclusivamente i motivi di doglianza accolti dal giudice di pace a sostegno dell'avvenuto annullamento dei verbali oggetto di opposizione, non essendo stato proposto appello incidentale sui motivi di asserita invalidità dei verbali di contestazione non ritenuti fondati in primo grado.

Il T ribunale, tuttavia, ha omesso di esaminare due de i motivi di opposizione riproposti in appello ex articolo 346 c.p.c., nonostante la menzione di tali motivi nella sentenza impugnata.In particolare, il motivo di cui al numero 5 relativo alla violazione dell'articolo4 del d. l. n. 121 del 2002 per mancanza dei requisiti necessari per la Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 collocazione dell’impianto di rilevamento della velocità su quel determinato tratto di strada e il motivo n. 7 relativo al la inesistenza o nullità dei verbali di notifica.

La sentenza, pertanto, deve essere cassata e con rinvio al Tribunale di Savona che dovrà pronunciarsi sui due motivi di opposizione riproposti ex articolo 346 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] non esaminati.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omessa motivazione su un motivo espressamente riproposto, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 4 del d.l. n. 121/2002 (conv. nella legge n.121/2002 (conv. nella legge n. 168/2012 (posa dell’autovelox su strada inidonea) La censura attiene alla inidoneità del tratto di strada per l’autovelox in esame per mancanza di banchina o comunque perché la banchina era larga solo 30 centimetri e dunque in idoneo.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 108 d.l. n.18/2020 e dell’art. 46 d.l. 34/2020 inesistenza nullità della notifica.

La censura attiene alle modalità di notifica dei verbali senza indicazione delle modalità di identificazione dell’interlocutore dell’agente postale edi colui cui era stato consegnato i l plico. 4.

Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 104, regolamento esecutivo codice della strada, dell’art. 112 c.p. 2697 c.c., nonché omessa motivazione avuto riguardo al rigetto, con la sentenza di appello, anche del motivo concernente la prospettata illegittimità del compiuto accertamento per carenza di segnalazione relativa al Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 rilevamento elettronico della velocità nonostante la presenza di intersezione.

La censura attiene alla visibilità della cartellonistica stradale nonostante l’intersezione.

I nfatti , l’amministrazione non avrebbe provato la presenza del cartello anche dopo l’intersezione ma il verbale indica la presenza di un solo cartello ad oggi risulta invece provata proprio l’assenza del cartello dopo l’intersezione indicata in atti.

Infondata sarebbel’eccezione della Provincia circa il fatto che la strada che forma l’intersezione sulla via principale sia una strada chiusa in quanto è pacifico anche in giurisprudenza che il cartello debba essere riproposto ad ogni intersezione e per il codice della strada l’intersezione è anche quella formata da tronchi stradali.

Nel caso di specie , inoltre , la via che va ad intersecarsi sulla strada su cui è posto l’autovelox continua per alcuni Km.

I soggetti che si immettono in tale via arrivando dalla direzione monti mare e poi tornano indietro si imbattono nella rilevazione sulla strada diritorno, senza aver mai incontrato una segnalazione che li avvisi dell’autovelox.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S. e del l ’ar t . 192 reg. att.

C.d.S.

La motivazione sarebbe del tutto errata per ché agli atti non sonopresenti certificati di omologazione, e tali certificati non sono nemmeno indicati a verbale.

Sul punto, il Giudice equipara l’autorizzazione rilasciata dal ministero all’omologazione, nonostante siano cose ben diverse.

Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 Quindi,la sentenza impugnata, ha ritenuto che fosse provata l’omologazionedell’autovelox che ha accertato le violazioni di cui al presente ricorso, erroneamente indicando che sono stati prodotti i detti certificati di omologazione, la stessa deve essere cassata conogni conseguenza di legge non essendo equiparabile l’autorizzazione del MITcon l’omologazione prevista dagli art.142, comma 6, C.d.S. e 192 reg.

Att.

6. I motivi secondo e terzo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

I motivi quarto e quinto sonoin parte inammissibili e in parte infondati e conform i alla con s olidata giuris p ru d enza di questa Corte.

La questione relativa all’intersezione, invero, non risulta posta nel giudizio di appello.

Peraltro, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova utile nel senso di dimostrare l’insufficienza o erronea apposizione della cartellonistica.

Quanto alla questione dell’omologazione, anche in questo caso la censura è infondata, in quanto il Tribunal e ha dato atto che la strumentazione utilizzata per l’accertamento della violazione era stata oggetto tanto di omologazione che di taratura e che i dati erano riportati sui verbali impugnati ed erano stati prodotti i decreti di omologazione e i certificatidi taratura.

7. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso , rigetta il quarto e il quinto e dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Savona in persona di diverso magistrato che dovrà esaminare i motivi di opposizione indicati al punto 1.1 della presente ordinanza e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2022n. 7797sez.

S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7797/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in A lbenga (SV) Fiume n. 1/11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di SAVONA n. 10/2022 depositata il 07/01/2022. Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981, in qualità di proprietario dell’autovettura tg. [OSCURATO:TARGA] proponeva opposizione avverso 8 verbali di contestazione tutti formati dalla Provincia di Savona, per violazione dell’art. 142, comma 7, C.d.S, mediante rilevazione a mezzo di strumentazione autovelox T ex speed, posizionato al km. 2+601 della S.P. 60 nel [OSCURATO:PERSONA], avvenuta ad opera della Polstrada di Imperia . [OSCURATO:PERSONA] sosteneva la nullità dei verbali di contestazione per: 1 ) carenza di competenza del soggetto accertatore ex art. 12, comma 1 , d. l gs. n. 285 / 1992; 2) violazione dell’art. 104 del [OSCURATO:PERSONA] del C.d.S per scarsa visibilità dei cartelli segnalatori la presenza dell’impianto; 3) violazione dell’art. 200 del C.d.S per mancata indicazione nei verbali di contestazione della natura mobile o fissa dell’apparecchioautovelox; 4) violazione dell’art. 142 , comma 3 , del C.d.S. per previsione di un limite di 50 km/h al di fuori di un centro abitato; 5) violazione dell’art. 4 d. l . n. 121 / 2002 per mancanza in capo alla S.P. n. 60 dei requisiti necessari per la collocazionedell’autovelox; 6) violazione degli artt. 45 , comma 6 , e 142 , comma 6 , d . lgs. e 192 d .P.R. n. 495 / 1992 per utilizzo di strumentazione per la rilevazione della velocità sprovvista della prescritta omologazione; 7) inesistenza e/o nullità dei verbali di notifica dell’accertamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Savona, con sentenza n. 739 / 2020 del 11.12.2020, accoglieva il ricorso proposto dal Mastrogiorgio con Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 riferimento alle doglianze sopra indicate sub 2 (non conforme collocazione dei cartelli presegnalatori della presenza dell’impianto), sub 3 (mancata indicazione nei verbali di contestazione della natura mobile o fissa dell’apparecchio autovelox) e sub 6 (utilizzo di strumentazione per la rilevazione della velocità sprovvista della prescritta omologazione), annullando tutti i verbali di contestazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Savona proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che insisteva perla conferma della sentenza di primo grado. 5. Il Tribunale di Savona accoglieva il gravame. Preliminarmente rilevava che in assenza di espresso appello incidentale del Mastrogiorgio (finalizzato alla modifica della sentenza anche sui motivi di asserita invalidità dei verbali di contestazioni non ritenuti fondati in primo grado) d ovevano esaminarsi solo i motivi di dogli anza accolti dal Giudice di Pace (non conforme collocazione dei cartelli presegnalatori della presenza dell’impianto autovelox, mancata indicazione nei verbali di contestazione della natura mobile o fissa dell’apparecchio autovelox ed utilizzo di strumenta zione per la rilevazione della velocità sprovvista della prescritta omologazione) a sostegno dell’avvenuto annullamento dei verbali oggetto di opposizione. 6. Il Tribunale evidenziava che nei verbali di contestazione era stata espressamente attestata la presenza dei cartelli che presegnalavanola postazione di controllo (nei verbali era indica to che la presenza della postazione autovelox era adeguatamente segnalata mediante apposita segnaletica verticale e Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 segnatamente con la presenza di un s egnale di preavviso di controlloelettronico della velocità posto al km 2.436 della S.P. n. 60, a m. 165,00 dalla postazione di rilevamento) e tale attestazione eramunita della fede privilegiata ex art. 2700 C.C. In ogni caso la questione relativa alla mancata indicazione nel verbale circa il numero dei cartelli di segnalatori in via preventiva dell’apparecchiatura autovelox, la loro esatta ubicazione, la distanza rispetto al punto di collocazione dello strumento di rilevazione della velocità e l’utilizzo di strumentazione fissa o mobile, era comunque del tutto irrilevante poiché la Suprema Corte aveva precisato a più riprese che in tema di sanzioni amministrative p er violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità,accertata mediante autovelox, non fosse indicato se la presenza dell'apparecchio era stata preventivamente segnalata mediante a pposito cartello non rendevanullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, siastata poi accertata o ammessa l'esistenza (Cass. n. 680.2011 Cass.n. 1661.2019). [OSCURATO:PERSONA] non a veva fornito (e/o neppure dedotto) alcun riscontro probatorio utile in senso opposto per potere sostenere la veridicità di quanto da lui sostenuto e a tale proposito andava richiamato anche il principio secondo cui in presenza di indicazione nei verbali di accertamento del rispetto delle condizioni di legg e, l’onere probatorio circa l’eventuale inesistenza e/o de lla segnaletica grava va su colui che aveva proposto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione (Cass. n. 6242.1999; Cass. n.23566.2017). In ogni caso, da ultimo, la Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 presenza delcartello preventivo di segnalazione si ricava va altresì dalla documentazione fotografica in atti (doc. n. 31del fascicolo della Provincia di Savona), né vi erano plausibili motivi per potere ritenere che tale documentazione non rappresentassefedelmente lo stato dei luoghi al momento della avvenuta infrazione. Le ulteriori doglianze del Mastrogiorgio sulla mancata prova dell’omologazione del dispositivo autovelox e sulla funzionalità dello stesso erano infondate . Infatti, dalla documentazione in atti si ricava va sia la tipologia di strumentazione utilizzata per l’accertamento(T-EX- Speed matricola n. 2142), sia che essa, era stato oggetto tanto di omologazione che di taratura (tali dati erano stati riportati sui verbali impugnati ed inoltre era no stati prodotti dalla Provincia di Savona i decreti di omologazione della stessa ed i certificati di taratura; docc. n. 26 e 27 del fascicolo della Provincia). Ancora sui verbali impugnati era stato esplicitamente precisato che la taratura era stata eseguita secondo la vigente normativa, con indicazione altresì per il destinatario della infrazione delle modalità con cui eventualmente richiedere le copie degli eventuali certificati di collaudo - taratura delle apparecchiature elettroniche utilizzate per l'accertamento della violazione(si veda la parteretro dei singoli verbali) . N on risulta va che il Mastrogiorgio si fosse preventivamente attivato per ottenere eventuali informazioni su tale aspetto ragione per la quale la doglianza sollevata sul punto appar iva del tutto esplorativa ed inammissibile. Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] di Savona ha resistito con controricorso. 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione - falsa applicazione di legge in relazione all'art. degli art. 342, 346, c.p.c., con conseguente omessa motivazione circa alcuni dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe omesso di prendere in considerazione i motivi riproposti, in quanto non vi sarebbe stato appello incidentale sugli stessi. Come però indicato anche nell’atto di appello della Provincia, il Giudice di Pace aveva accolto solamente due motivi di appello ritenuti assorbenti, utilizzando la seguente motivazione: “Assorbente ai fini della decisione del ricorso appare il motivo di doglianza circa l'omessa segnalazione del dispositivo in questione. Tuttavia, oltre al motivo di doglianza suindicato – che troverà disamina ultra in parte motiva – osservasi preliminarmente che i verbali impugnati non appaiono rispettosi del dato legislativo in punto di mancata indicazione nel provvedimento sanzionatorio dei dati relativi alla taratura dell'apparecchio e alle verifiche di funzionalità del dispositivo ... Il provvedimento oggetto diimpugnazione va dunque annullato, e l a suddettastatuizione assorbe ogni altra questione”. [OSCURATO:PERSONA], quindi, nell’atto di appello, a veva riproposto ex art. 346 cpc i motivi rimasti assorbiti nella sentenza di primo Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 grado. Il giudice di pace aveva comunque valutato incidentalmente alcuni dei motivi riproposti in sede di appello, infatti, aveva specificato, per completezza di motivazione , che alcuni motivi di doglianza erano destituitidi fondamento. Solo per tali motivi era , quindi , necessario riproporre appello incidentale , mentre, pe r gli altri , era sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c. non essendovi stata alcuna valutazione nemmeno implicita da parte del giudice di primo grado Il ricorrente riporta i motivi di cui reitera l a richiesta di accoglimento anche in questa sede di legittimità:- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 121/2002 (conv. nella legge n.121/2002 (conv. nella legge n. 168/2012) per la posa dell'impianto di rilevamento su strada inidonea: la mancanza di omologazione dello stesso dispositivo; l'inesistenza e/o nullità della notifica. 1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. Il Tribunale, quale giudice dell’appello, ha affermato che giudizio aveva ad oggetto esclusivamente i motivi di doglianza accolti dal giudice di pace a sostegno dell'avvenuto annullamento dei verbali oggetto di opposizione, non essendo stato proposto appello incidentale sui motivi di asserita invalidità dei verbali di contestazione non ritenuti fondati in primo grado. Il T ribunale, tuttavia, ha omesso di esaminare due de i motivi di opposizione riproposti in appello ex articolo 346 c.p.c., nonostante la menzione di tali motivi nella sentenza impugnata.In particolare, il motivo di cui al numero 5 relativo alla violazione dell'articolo4 del d. l. n. 121 del 2002 per mancanza dei requisiti necessari per la Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 collocazione dell’impianto di rilevamento della velocità su quel determinato tratto di strada e il motivo n. 7 relativo al la inesistenza o nullità dei verbali di notifica. La sentenza, pertanto, deve essere cassata e con rinvio al Tribunale di Savona che dovrà pronunciarsi sui due motivi di opposizione riproposti ex articolo 346 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] non esaminati. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omessa motivazione su un motivo espressamente riproposto, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 4 del d.l. n. 121/2002 (conv. nella legge n.121/2002 (conv. nella legge n. 168/2012 (posa dell’autovelox su strada inidonea) La censura attiene alla inidoneità del tratto di strada per l’autovelox in esame per mancanza di banchina o comunque perché la banchina era larga solo 30 centimetri e dunque in idoneo. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 108 d.l. n.18/2020 e dell’art. 46 d.l. 34/2020 inesistenza nullità della notifica. La censura attiene alle modalità di notifica dei verbali senza indicazione delle modalità di identificazione dell’interlocutore dell’agente postale edi colui cui era stato consegnato i l plico. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 104, regolamento esecutivo codice della strada, dell’art. 112 c.p. 2697 c.c., nonché omessa motivazione avuto riguardo al rigetto, con la sentenza di appello, anche del motivo concernente la prospettata illegittimità del compiuto accertamento per carenza di segnalazione relativa al Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 rilevamento elettronico della velocità nonostante la presenza di intersezione. La censura attiene alla visibilità della cartellonistica stradale nonostante l’intersezione. I nfatti , l’amministrazione non avrebbe provato la presenza del cartello anche dopo l’intersezione ma il verbale indica la presenza di un solo cartello ad oggi risulta invece provata proprio l’assenza del cartello dopo l’intersezione indicata in atti. Infondata sarebbel’eccezione della Provincia circa il fatto che la strada che forma l’intersezione sulla via principale sia una strada chiusa in quanto è pacifico anche in giurisprudenza che il cartello debba essere riproposto ad ogni intersezione e per il codice della strada l’intersezione è anche quella formata da tronchi stradali. Nel caso di specie , inoltre , la via che va ad intersecarsi sulla strada su cui è posto l’autovelox continua per alcuni Km. I soggetti che si immettono in tale via arrivando dalla direzione monti mare e poi tornano indietro si imbattono nella rilevazione sulla strada diritorno, senza aver mai incontrato una segnalazione che li avvisi dell’autovelox. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S. e del l ’ar t . 192 reg. att. C.d.S. La motivazione sarebbe del tutto errata per ché agli atti non sonopresenti certificati di omologazione, e tali certificati non sono nemmeno indicati a verbale. Sul punto, il Giudice equipara l’autorizzazione rilasciata dal ministero all’omologazione, nonostante siano cose ben diverse. Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 Quindi,la sentenza impugnata, ha ritenuto che fosse provata l’omologazionedell’autovelox che ha accertato le violazioni di cui al presente ricorso, erroneamente indicando che sono stati prodotti i detti certificati di omologazione, la stessa deve essere cassata conogni conseguenza di legge non essendo equiparabile l’autorizzazione del MITcon l’omologazione prevista dagli art.142, comma 6, C.d.S. e 192 reg. Att. 6. I motivi secondo e terzo sono assorbiti dall’accoglimento del primo. I motivi quarto e quinto sonoin parte inammissibili e in parte infondati e conform i alla con s olidata giuris p ru d enza di questa Corte. La questione relativa all’intersezione, invero, non risulta posta nel giudizio di appello. Peraltro, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova utile nel senso di dimostrare l’insufficienza o erronea apposizione della cartellonistica. Quanto alla questione dell’omologazione, anche in questo caso la censura è infondata, in quanto il Tribunal e ha dato atto che la strumentazione utilizzata per l’accertamento della violazione era stata oggetto tanto di omologazione che di taratura e che i dati erano riportati sui verbali impugnati ed erano stati prodotti i decreti di omologazione e i certificatidi taratura. 7. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso , rigetta il quarto e il quinto e dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Savona in persona di diverso magistrato che dovrà esaminare i motivi di opposizione indicati al punto 1.1 della presente ordinanza e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2022n. 7797sez. S2 - ud. 0 5 /0 5 /202 3 P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigett