CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dir 1--51-31-- \,n,,e-LcA2, ‘N•kek,r(2, ClU j "n,1 il' O tp v‘'V‘,0 ì V0-1 RUSSELL° CALOGERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG c_he C-AlCj 9,AWC:r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 19 ottobre 2015 il Tribunale di Agrigento, in accoglimento della proposta avanzata, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione patrimoniale, ritenendolo pericoloso, tra l'altro, perché collegato alla mafia siciliana e imprenditore che, attraverso quei collegamenti, aveva ottenuto ampi vantaggi. Si trattava di soggetto legato a [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale era stata applicata la misura personale e patrimoniale (per la durata di anni uno e mesi sei di sorveglianza speciale di p.s.). [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. alla pena di anni sei di reclusione, oltre che per il reato di corruzione aggravata dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. A suo carico erano state valorizzate, innanzitutto, le dichiarazioni del collaboratore Siino, che affermava che [OSCURATO:PERSONA] gli era stato presentato come socio di Lombardozzi, elemento legato alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poi, lo aveva accompagnato per conto di [OSCURATO:PERSONA], per raccomandarlo nell'aggiudicazione di un appalto nel Comune di Naro, appalto assegnato effettivamente a Rusello, per volontà del [OSCURATO:PERSONA] stesso, esponente della famiglia mafiosa di Canicattì. Era emerso che il grande hotel Mosè, gestito da Russello, fungeva da luogo d'incontro tra imprenditori e soggetti mafiosi locali. La Corte d'appello riformava, tuttavia, la decisione del Giudice per l'udienza preliminare e assolveva Russello dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa, oltre a escludere l'aggravante dell'art 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 dall'imputazione di corruzione. La Corte di cassazione annullava con rinvio la decisione e, medio tempore, Russello decedeva. In merito a [OSCURATO:PERSONA] si evidenziava che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] erano state sempre condivise con il primo che, pur non essendo stato condannato, aveva svolto l'attività insieme al fratello, almeno dagli anni sessanta. Le rispettive mogli avevano acquistato fondi, poi impiegati per finalità edificatorie; mentre i rapporti con la criminalità erano nati a far data dal 1987. [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato della intraneità di [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come soggetto che, unitamente al fratello, era vicino a Lombardozzi; costui aveva una quota occulta nella società dei Russello, favoriti nella assegnazione degli appalti.Il Tribunale riteneva esistente, poi, una sperequazione di circa un milione e mezzo di euro per [OSCURATO:PERSONA] e discendenti, mentre per [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la sproporzione ammontasse a circa tre milioni e mezzo di euro, a fronte di quattro milioni complessivi, che interessavano l'intero gruppo Russello, nel periodo compreso tra il 1981 e il 2011. 2. Ricorrono per cassazione Russell° Liliana e [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo punto dell'impugnazione criticano la sussistenza del requisito di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo punto affrontano l'aspetto inerente la sperequazione redditi/investimenti. Si osserva che la Corte d'appello aveva operato al fine di reperire la sproporzione tra redditi e investimenti su semplici dati statistici e, soprattutto, senza prendere in considerazione la consulenza del tecnico, Pettinato. Con il terzo punto si affronta la questione sui beni in località Grancifone di Agrigento. Sul punto si era osservato che i redditi disponibili nei periodi di riferimento degli acquisti erano, appunto, inidonei a fondare gli incrementi patrimoniali. La motivazione era, tuttavia, omessa, poiché non si considerava che per gli anni di riferimento erano stati dichiarati da ciascuno 20.000,00 euro, somme adeguate a permettere gli acquisti. Con il quarto punto si critica l'intervenuta confisca dei beni in Agrigento in via Eucaliptus. Una mera supposizione era che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato il bene per farne dono alla figlia Liliana. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difensori di fiducia, oltre che dei terzi intestatari, [OSCURATO:PERSONA]! lo Calogera e [OSCURATO:PERSONA] con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deduce quanto segue. Introdotto il tema della pericolosità si è annotato come il decreto impugnato fosse in sostanza privo di motivazione. In primo luogo non vi era nessun rapporto di affinità tra Lombardozzi e Russello e in secondo luogo il Giudice d'appello non aveva dato conto dei periodi di acquisizione patrimoniale in ragione della pericolosità sociale ritenuta, aspetto su cui anche si sarebbero dovuti trattenere i giudici di legittimità; quanto, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia il Giudice di merito si era solo soffermato su Putrone, fonte fortemente contestata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi intestatari. Putrone aveva saputo della cointeressenza Russello/Lonnbardozzi da [OSCURATO:PERSONA] che, in passato, era stato condannato per estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Putrone, poi, non sapeva di alcun lavoro da parte di [OSCURATO:PERSONA], neppure nella città di porto Empedocle, luogo natale. Era perciò una fonte non genuina e portatrice di astio t 2 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Anche la gestione del grand hotel Mosè non rispondeva alla realtà. Né, lamentano i ricorrenti, erano state utilizzate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in collaborazione dal 2012. Mai costui aveva ipotizzato la contitolarità dell'albergo tra i fratelli Russello; aveva indicato che la struttura apparteneva solo a Calogero e non coinvolgeva affatto Lombardozzi. L'esercizio dell'attività dell'imprenditore edile tra i fratelli si osserva è cosa diversa da un'attività esercitata in comune. Non erano rilevanti nemmeno i risultati dei procedimenti penali che avevano visto l'archiviazione del Russello relativamente al tentativo di partecipazione agli appalti e alle forniture da attuare con le sue imprese ne aveva determinato, dal 2009, la cessazione della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione sulla confisca degli immobili siti nel villaggio Mosè, oltre che di quelli acquisiti in periodi non caratterizzati da sproporzione reddituale. La Corte d'appello non aveva considerato che, in caso di proporzione annuale, la valutazione si dovesse effettuare tenendo presenti anche i debiti pregressi, utilizzati per gli investimenti. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge; in particolare la correlazione temporale dei beni acquisiti tra il 1987 e il 1990 e quelli acquistati tra aprile 2004 e aprile 2009 da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe imposto la revoca del sequestro, alla luce della consulenza tecnica, [OSCURATO:PERSONA], elaborato che legittimava la revoca anzidetta sui beni e sulle imprese acquisite in quell'arco temporale. Con il quarto motivo si lamenta la violazione di legge e la mancata restituzione del bene in contrada Maddalusa, perché acquistato in epoca precedente alla manifestazione di pericolosità del proposto. Con l'ultimo motivo si lamenta la mancata restituzione del capitale e del compendio aziendale della R2 Costruzioni a favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello aveva restituito il 50% ad [OSCURATO:PERSONA]° e aveva mantenuto il sequestro e poi la confisca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando una pura presunzione di disponibilità indiretta. Ciò perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva la capacità economica di provvedere all'acquisto. 4. Ricorro per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce-Tuanto segue. ‘so Lamenta con il primo motivo di ricorso la nullità del decreto emesso dal Tribunale di Agrigento e di tutti gli atti successivi poiché emessi dai collegi giudicanti, diversi da quello che ha disposto il sequestro, in riferimento all'art.525, comma 2 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo censura Ha disposta confisca, senza preventivo sequestro. ,AQC, Con il terzo motivo si el-efe-le 147 ricorrenby dell'applicazione della misura di prevenzione nei confronti del defunto. lese/ Con il quarto motivo lamenta(Ta violazione dell'art. 22 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Si era osservato che il sequestro anticipatorio era stato disposto dal Tribunale di Agrigento e non occorreva una convalida successiva. Con il quinto motivo si afferma la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Il presente procedimento in cui sono stati citati gli eredi del de cuius è una duplicazione di quello già svolto in precedenza, chiuso con il decesso del proposto e la infondatezza della sua pericolosità, oltre che dell'illegittima provenienza dei beni. Con il sesto motivo si discute della esclusione della pericolosità sociale del proposto mentre era in vita. [OSCURATO:PERSONA]° era stato del resto assolto dalle contestazioni mosse e l'intervenuto annullamento, da parte della Corte di cassazione, non attestava nessuna pericolosità. L'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa emerge dalla condotta tenuta negli anni ottanta. In piena guerra di mafia il Russello denunciava i Messina, pregiudicati di [OSCURATO:PERSONA], che avevano preteso il pagamento di un'estorsione. Nella specie, la dichiarazione di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta in assenza di contradditorio, non garantito al soggetto deceduto né ai successori di costui. Gli anzidetti eredi, dopo anni dalla morte della persona ritenuta pericolosa avevano dovuto contrastare l'ipotesi accusatoria fondata su un quadro puramente indiziario. Si sarebbe dovuta incentrare la decisione sulla correlazione temporale tra pericolosità sociale e acquisto dei beni nel senso che esso deve essere acquisito in un periodo coevo alla manifestazione di pericolosità. Nel caso di specie non era mai intervenuta una condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]° e non era possibile stabilire un arco di tempo in cui egli avesse avviato i rapporti col clan di mafia. Né si comprende come gli eredi possano efficacemente intendersi dalla contestazione garantendo un contradditorio effettivo. Con il settimo motivo si lamenta la mancanza di pericolosità sui beni degli eredi per i quali era stata avanzata richiesta di misura di prevenzione. Si sono così esaminati i beni per i quali non avrebbe potuto trovare conferma la disposta confisca non essendo essi collegati a nessun titolo di reato. e y,t3cd 5. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di terzi intestatari di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e [OSCURATO:PERSONA] deducono quanto segue.Con il primo motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione. La confisca si fondava sulla ritenuta pericolosità del genitore [OSCURATO:PERSONA], confisca che si era fondata su una meccanicistica applicazione dei dati Istat. La Corte d'appello dopo aver dato atto dei contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente omesso di confrontarsi con essi. L'applicazione degli indici Istat avrebbe ricondotto alla determinazione di un reddito inverosimile. Le medie statistiche non possono essere utilizzate come unico dato da cui inferire il quantum di spese del nucleo familiare ma sono elementi da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie. Le tabelle Istat sono, dunque, meramente indicative e devono essere oggetto di una lettura critica. Nella specie, il raffronto tra fonti di reddito e investimenti era stato operato considerando, per la determinazione dei consumi familiari, una percentuale del 10% del reddito complessivo disponibile. Da ciò per [OSCURATO:PERSONA], considerando il periodo oggetto di osservazione, si determinava un'eccedenza di risorse finanziarie rispetto agli investimenti di 534.371,70 euro. Anche per [OSCURATO:PERSONA] a fronte di 192.664,11 euro si era determinata un'eccedenza di risorse tale da confermare la proporzione tra acquisti e redditi. I consumi familiari, determinati sulla scorta degli indici istat, erano congruenti e vi era proporzione tra il reddito prodotto e il valore dei beni acquistati. I giudici di merito avrebbero dovuto approfondire il tema entrando nella questione degli acquisti operati da parte di ciascuno. [OSCURATO:PERSONA] e in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. nulla aveva motivato per verificare la regolarità degli acquisti del patrimonio aziendale, oggetto di confisca. Analoghe considerazioni si sarebbero dovute fare per l'immobile in Agrigento C.da Fregotto, bene acquistato, si era affermato, da [OSCURATO:PERSONA]. Per i beni acquistati da [OSCURATO:PERSONA] nel villaggio Mosè si trattava di immobili realizzati tra il 2009 e il 2011 da [OSCURATO:PERSONA]. Per gli altri beni immobili si era fatto riferimento all'impresa mafiosa, un teorema che celava la mancanza di motivazione. Così erano non altro che sillogismi i riferimenti agli argomenti che avevano indotto la confisca dei prodotti finanzi per circa 100 mila euro intestati a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODeve premettersi, con riferimento a tutti i ricorsi proposti, che ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge; difatti, il secondo comma dell'art. 27 cit. espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10"; detta norma (riferita alle misure personali) a sua volta al comma terzo stabilisce espressamente che:" avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore....". Nel procedimento di prevenzione, dunque, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, P.G. c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279435). I ricorsi pertanto avanzati per motivi non consentiti, perché involgenti presunti difetti di motivazione e non violazioni di legge devono essere dichiarati inammissibili. Il giudice di secondo grado ha pienamente osservato il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale di essa pericolosità, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262605). Alla luce di quanto premesso possono essere esaminati i ricorsi presentati. 1. Quelli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. In primo luogo si critica la sussistenza del requisito di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. La questione si risolve in una diversa valutazione del risultato istruttorio e non ricorre la violazione di legge che in senso stretto radicherebbe la possibilità di ricorrere per cassazione. La Corte d'appello, nell'impugnato decreto ha richiamato il significato delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che dal 2012 /1,-, aveva riferito elementi sintomatici della partecipazione alla associazione mafiosa da parte di Russell° e, più in generale, di entrambi i fratelli Russell°. Il tema è stato approfonditamente affrontato dal decreto impugnato (fIl. 24 e ss.) e ciò in relazione alla intervenuta assoluzione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e al concorso nella corruzione Ecoter, vicenda in cui è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. La stessa Corte di cassazione -che aveva annullato la motivazione con la quale era stata annullata la misura di prevenzione dalla Corte d'appello- si è intrattenuta sui motivi di ricorso del Procuratore generale ricorrente e ha indirizzato verso una diversa lettura della vicenda afferente la pericolosità. La figura di Russello si delineava come quella di un imprenditore che per la trama di rapporti con esponenti mafiosi dell'agrigentino assumeva ruolo di "garante" in una serie di operazioni spartitorie di pubblici appalti e di collegamento con il politico [OSCURATO:PERSONA] e i settori dell'imprenditoria mafiosa. Si trattava, dunque, di una tipica figura di imprenditore colluso. Russello si era collegato ai gruppi mafiosi avendo instaurato con essi rapporti di collaborazione reciprocamente vantaggiosa. In questo contesto erano state introdotte e valorizzate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che si era occupato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] degli appalti tra il 1980 e il 1990. Russello emergeva come soggetto socio di Lonnbardozzi e come elemento che aveva ruolo rilevante nella gestione dei rapporti mafiosi legati agli appalti. Così erano richiamate le intercettazioni del 2002, allorquando nella vicenda del Comune di Comitini, che si accingeva ad aggiudicare una gara d'appalto interveniva opponendo la sua qualità ed invitando gli altri imprenditori a non partecipare alla gara stessa. [OSCURATO:PERSONA], politico influente nel settore, lo designava quale soggetto al vertice di un gruppo in cui era insignito del ruolo di garante e come possibile risolutore di contrasti che sarebbero insorti. Il decreto impugnato, dunque, dà conto dei rapporti con gli imprenditori collegati alla mafia e nella specie anche con [OSCURATO:PERSONA] e con i fratelli Mortillaro. Inammissibili risultano, pertanto i rilievi contenuti nei ricorsi, tendendo essi ad una diversa valutazione del quadro probatorio, a fronte di una spiegazione già data dai Giudici di merito, che segue una logica di intrinseca coerenza. Manifestamente infondati risultano anche i rilievi sviluppati sul punto n. 2 e che attengono all'aspetto inerente la sperequazione redditi/investimenti. La mafiosità di [OSCURATO:PERSONA] emergeva almeno dal 1987 e la sua attività imprenditoriale nel settore edile si era consolidata da quell'epoca in un contesto in cui l'imprenditore alla luce della sua qualità operava sul mercato secondo modalità illecite. I redditi erano, dunque, prodotti con modalità illecite e l'impiego di essi negli investimenti patrimoniali è stato ritenuto idoneo ex se a determinare il quadro di illecita accumulazione patrimoniale. Manca di specificità, poi, il rilievo relativo alla sproporzione tra redditi e investimenti su semplici dati statistici e, soprattutto, senza prendere in considerazione la consulenza del tecnico, Pettinato, così come la questione inerente ai beni in località Grancifone di Agrigento; si rimettono in discussione temi di merito che già il primo giudice aveva esaminato e che la Corte d'appello aveva risolto richiamando il reddito accumulato illecitamente attraverso l'impresa favorita dalla mafia. Privo, infine, del requisito di decisività è lo sviluppo critico contenuto nel quarto punto in cui si critica l'intervenuta confisca dei beni in Agrigento in via Eucaliptus e sulla pura supposizione della conclusione che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato il bene stesso, per farne dono alla figlia Liliana. 2.- Inammissibili risultano i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi tu, Az,va... exc. 9 gen-.)=3 intestatari, [OSCURATO:PERSONA], kerssettr-G+evafteircal (urgi deduce il difetto di motivazione sulla pericolosità. Al contrario il decreto impugnato risulta ampiamente motivato e con la censura si intende prospettare una diversa valutazione sul risultato della prova, invocando un avallo interpretativo da parte di questa Corte. Del resto, erano emersi chiari i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] da parte del fratello Carmelo che, a partire dal 1976, accedendo agli atti presso il genio civile, dichiarò di essere addirittura il costruttore dell'[OSCURATO:PERSONA]. E' emerso come per l'edificazione non furono necessari mutui, concessi contrariamente a partire dall'anno 1992. Ciò a dimostrazione della mancata individuazione delle risorse impiegate per l'edificazione della struttura. Dunque, si è ritenuta l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], esprimendo costui una pericolosità sociale tratta da elementi indiziari che sia pur non idonei, né valorizzati a fini penali erano tali da fondare il giudizio di pericolosità. In questa logica si è fatto riferimento all'affinità familiare con il Lombardozzi e a quanto affermato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che lo indicava come socio di fatto del fratello, [OSCURATO:PERSONA]. Oltre a Putrone hanno riferito sulla condizione personale del ricorrente anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti collaboratori che hanno spiegato il ruolo di Lombardozzi e degli investimenti nella società dei Russello. La perizia disposta anche ha confermato il riferimento allo stretto vincolo esistente tra i due fratelli per la costruzione dell'albergo Mosè e per la comune gestione imprenditoriale. Compiuto risulta lo scrutinio, dunque, sul portato dichiarativo di Putrone e, contrariamente alle deduzioni, quanto aveva affermato il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che collaborava dal 2012, contesto in cui aveva ribadito, in linea con quanto detto dalle altre fonti, che l'albergo dei fratelli Russell°, vedeva la cointeressenza di Lombardozzi (fII. 34 e 35). Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con cui si lamenta la mancata revoca della confisca degli immobili siti nel villaggio Mosè, oltre che di quelli acquisiti in periodi non caratterizzati da sproporzioni reddituali. La Corte d'appello ha, invero, considerato come l'impresa da cui derivava il capitale fosse a gestione mafiosa e che, dunque, per le acquisizioni patrimoniali vi fosse contaminazione genetica che imponeva l'adozione della misura e la mancata revoca del sequestro. Ciò vale anche a superare i rilievi sviluppati nel terzo motivo in cui in apparenza si lamenta la violazione di legge, ma in concreto si richiede una valutazione diversa da quella compiuta sulla correlazione temporale dei beni acquisiti tra il 1987 e il 1990 e quelli acquistati tra aprile 2004 e aprile 2009 da [OSCURATO:PERSONA]. Proprio l'approfondimento tecnico eseguito da [OSCURATO:PERSONA], era sintetizzato in un elaborato che non legittimava la revoca della confisca sui beni stessi e sulle imprese acquisite in quell'arco temporale, con la conseguenza che non ricorrono estremi di motivazione apparente o di tale successione da indurre a ritenere che sia incomprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice a quo. Ancora il quarto motivo lamenta la violazione di legge e la mancata restituzione del bene in contrada Maddalusa, perché acquistato in epoca precedente alla manifestazione di pericolosità del proposto. Attraverso la doglianza si richiede una diversa valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità. La Corte territoriale, poi, ha ricostruito il ruolo di [OSCURATO:PERSONA],t414e pcitraegtrrite--€14—Cals~2,. La questione relativa ai beni dell'indicato [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla R2 Costruzioni è stata affrontata dalla Corte d'appello (fII. 122 e ss.) chiarendo come egli fosse stato interposto datt~ Calogero, nella gestione imprenditoriale e come, in particolare, avesse ricevuto cht4cacCtriN la quota di 140 milioni della [OSCURATO:SOCIETA]. il giorno dopo la costituzione della società, (luglio 1990). Si tratta di elementi che fondano ampiamente la misura di prevenzione patrimoniale e la decisione assunta, con la conseguenza che i rilievi sviluppati sul punto devono essere ritenuti manifestamente infondati. 3. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). è inammissibile. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso con i quali si deduce la violazione, da parte del Tribunale, del principio della immutabilità del giudice. Non sussiste, infatti, la denunciata inosservanza dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. - in virtù del quale «alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, cr 10 gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento» (ossia, alla trattazione in camera di consiglio quanto alla materia delle misure di prevenzione), nel caso - come quello in esame - in cui la composizione del collegio del Tribunale che ha adottato il provvedimento risulti diversa da quella del collegio dinanzi al quale si è svolta l'attività istruttoria. Sul punto giova precisare che il principio di immutabilità del giudice (art. 525 cod. proc. pen.), espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione - avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo, caratterizzato da procedure semplificate e, in particolare, dal fatto che si svolge in camera di consiglio - solo nel caso in cui le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente, con la conseguenza che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; nell'ipotesi, invece, in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo le conclusioni dinanzi ad un collegio diversamente composto prima della decisione, non si verifica la suddetta nullità (Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, Bertin, Rv. 228072). Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che nelle procedure camerali di prevenzione non si verifica immutazione del giudice agli effetti dell'art. 525 cod. proc. pen. quando la trattazione e discussione si svolga dinnanzi al medesimo collegio, anche se vengano utilizzati per la decisione atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti un collegio in diversa composizione, ma noti alle parti (Sez. 6, n. 5912 del 08/01/2009, Scarpato ed altro, Rv. 243060; Sez. 1, n. 43882 del 21/10/2005, Franze', Rv. 232891). Tale impostazione, del resto, si fonda sulla considerazione delle peculiarità del giudizio di prevenzione, ossia delle procedure semplificate che lo caratterizzano: procedura camerale e conseguente insussistenza della necessaria identità del giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto alla sua valutazione. Va ribadito perciò che il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale, ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione, in quanto caratterizzato da procedure semplificate, ivi richiedendosi la necessaria corrispondenza soggettiva tra il collegio decidente e quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti, essendo, invece, irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti in precedenza da un giudice diversamente composto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del provvedimento impositivo della misura atteso che, dopo il mutamento del collegio, le parti erano state invitate a riformulare le rispettive conclusioni, prima che venisse assunta la decisione finale). (Sez. 5, nr. 11242, del 26/10/2018 Cc. (dep. 13/03/2019), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277241). Quanto alla lamentata questione della confisca disposta su beni non attinti da sequestro si tratta di un tema oramai pacificamente risolto in giurisprudenza. Si è, invero, affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la richiesta di confisca di cui all'art. 24 D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 159, può essere proposta anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, potendo il sequestro e la confisca essere adottati anche contestualmente con un unico atto. (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269589 - 01 che ha superato il diverso orientamento espresso da Sez. U, n. 36 del 13/12/2000 Cc. (dep. 07/02/2001), Madonia, Rv. 217666). Egualmente superata è la questione sulla possibilità di sottoporre a confisca i beni del de cuius. Questa Corte ha affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è legittima la confisca disposta a carico degli eredi di un soggetto deceduto la cui appartenenza ad un'associazione mafiosa sia accertata in via incidentale dopo la morte e sulla base di elementi sopravvenuti rispetto a quelli che, in un precedente procedimento di prevenzione, avevano condotto all'esclusione della pericolosità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della pericolosità del "de cuius" non determina alcuna violazione del diritto di difesa, posto che ai successori sono assicurate tutte le facoltà ed i mezzi necessari per contestare la valutazione di pericolosità). (Sez. 6, nr. 31504 del 24/05/2017 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270854 - 01; S. U. nr. 12621 del 22/12/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270082). Con il quarto motivo si lamenta, come anticipato, la violazione della norma processuale dell'art. 22 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Il sequestro anticipatorio era stato disposto dal Tribunale di Agrigento e non occorreva una convalida successiva. Si tratta di un rilievo privo di risolutività, poiché, in ogni caso, ammesso che non fosse stata necessaria una convalida postuma sul provvedimento urgente, essa, se posta in essere, sarebbe stata superflua e non idonea a inficiare o invalidare il titolo cautelare emesso. Il motivo è, dunque, privo di decisività e va ritenuto inammissibile. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Non ricorre, invero, nessuna violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il presente procedimento, in cui sono stati citati gli eredi del de cuius, non è una duplicazione di quello già svolto in precedenza, chiuso con il decesso del proposto, ma una sua naturale derivazione, in cui si era, appunto, verificata l'esistenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], oltre che l'illegittima provenienza dei beni, essendo stata compiuta incidentalmente la valutazione sul profilo di pericolosità del soggetto inizialmente proposto. Il suo decesso ha comportato, dunque, l'improcedibilità dell'azione e, per espresso disposto normativo, l'esercizio dell'actio in rem verso gli eredi ai sensi dell'art. 18 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. La nascita dunque di un procedimento di prevenzione patrimoniale ulteriore era un effetto naturale della particolare fattispecie creatasi e la verifica sulla condizione di pericolosità sociale è stata un passaggio correttamente compiuto e una verifica incidentale necessaria affinché si potesse procedere all'azione sui beni. Da ciò nessuna violazione del principio del giudicato non essendosi consolidato nessun giudizio irrevocabile su cui interveniva, con la decisione in esame, una violazione della relativa preclusione. Gli ulteriori motivi di ricorso e le deduzioni svolte sono inammissibili, tendendo ad una diversa valutazione del risultato istruttorio sul requisito della pericolosità. Contrariamente il profilo anzidetto risulta correttamente scrutinato e il profilo di pericolosità sociale è stato valutato e sviluppato dalla Corte d'appello. La valutazione incidentale, dunque, compiuta dal giudice di merito si collega ad esso e alle considerazioni che discendono dal ruolo di Russello, secondo quanto avevano asserito i diversi collaboratori di giustizia. Agli eredi del proposto era stato invero permesso di richiamare la valutazione sulla sua pericolosità sociale in una logica che pur non fondandosi, ovviamente, sul contraddittorio con il deceduto rielaborava gli elementi che erano a suo carico e che permettevano agli eredi di prendere atto degli elementi di pericolosità. Del resto il decesso del proposto in corso di procedimento non assume rilievo ostativo con riferimento alla misura disposta nei confronti dei suoi eredi dopo la morte. Ai predetti sono assicurate tutte le facoltà e i mezzi necessari per difendersi e per contestare la valutazione di pericolosità del dante causa, addirittura non rilevando che quest'ultimo, in precedenza, non si sia potuto difendere attivamente. (Sez. 6, n. 23494 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279568). Da ciò il principio secondo cui in tema di misure patrimoniali, è legittima la confisca disposta a carico degli eredi di un soggetto deceduto la cui appartenenza ad un'associazione mafiosa sia accertata in via incidentale dopo la morte e sulla base di elementi sopravvenuti rispetto a quelli che, in un precedente procedimento di prevenzione, avevano condotto all'esclusione della pericolosità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della pericolosità del "de cuius" non determina alcuna violazione del diritto di difesa, posto che ai successori sono assicurate tutte le facoltà ed i mezzi necessari per contestare la valutazione di pericolosità). (Sez. 6, nr. 31504 del 24/05/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270854)./-1 ti. Inammissibili sono anche i ricorsi presentati nell'interesse di Russello bì.,13(o& [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le relative deduzioni sono manifestamente infondate. Non ricorre la violazione di legge e il vizio di motivazione sviluppata nel primo motivo di ricorso. Questa Corte ha chiarito, in primo luogo che in tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT. (In motivazione la Corte ha precisato che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento). (Sez. 2, n. 36833, del 28/09/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282361 - 01). In senso parzialmente diverso si richiama il diverso orientamento espresso, secondo cui in tema di confisca di prevenzione, ai fini dell'accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti, poi, si è osservato come non sia sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi. (Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, Fiannmetta, Rv. 266426 ). Nel caso in esame, tuttavia, la confisca si è fondata sulla ritenuta pericolosità del genitore [OSCURATO:PERSONA] e non su una meccanicistica applicazione dei dati Istat. La Corte d'appello dopo aver dato atto dei contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tecnici incaricati di approfondire l'aspetto della accumulazione dei beni, ha esaminato la capacità patrimoniale del singolo e ha spiegato come l'indicatore derivante dagli indici anzidetti fosse un mero elemento di portata indiziaria che, unito alle capacità reddituali complessive, si sarebbe dovuto valutare in una logica unitaria di ricostruzione del patrimonio. Gli indici ISTAT, pertanto, risultano indicatori d'orientamento che hanno finalità di indirizzo e che devono essere considerati ai fini di una valutazione critica per accertare se i beni acquisiti siano proporzionati alle spese familiari, considerate alla luce di essi indicatori. [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha operato un ragionamento immune da censure, criticato con valutazioni in fatto, inammissibili in sede di legittimità. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. essa fu costituita nel 1995 con un capitale sociale pari a lire 180.000.000 e la quota di 160.000.000 di lire fu /( attribuita a [OSCURATO:PERSONA], che conferì la propria ditta individuale; i residui 20.000.000 di lire furono attribuiti a [OSCURATO:PERSONA]. La società, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è nata nel periodo di massimo fulgore dell'impresa mafiosa, che negli anni i fratelli Russello provvidero a mantenere in esercizio sotto il riparo dello scudo protettivo mafioso. Si è evidenziato come la situazione di sperequazione non potesse, poi, essere superata richiamando l'accensione di un mutuo, posto che il credito bancario, a sua volta, ha un costo e deve essere rimborsato. In altri termini è solo la prova diretta e positiva della lecita provenienza del bene il dato che permette di superare il requisito di sproporzione e non il giudizio formale da esprimere sulla contrazione di un mutuo. In questa logica è stato esaminato il requisito della sproporzione in relazione agli investimenti ed è stata esaminata la consulenza Melis, giungendo alla decisione di confisca degli immobili costruiti in via Eraclito nel villaggio Mosè ad Agrigento. Corretto è il ragionamento impostato dalla Corte territoriale in punto di confisca e non costituisce affatto un teorema che celerebbe la mancanza di motivazione il richiamo alla categoria dell'impresa mafiosa, ragionamento correttamente impostato dalla Corte territoriale, che ha applicato i principi dettati da questa Corte di legittimità distinguendo ogni singolo bene e verificando se, al momento della sua acquisizione, vi fosse pericolosità sociale, nella specie, qualificata. Quanto ai rapporti bancari anche la motivazione risulta corretta. Non si tratta, infatti, di sillogismi e la confisca di circa 100 mila euro intestati a [OSCURATO:PERSONA] risulta adeguatamente e correttamente motivata. In questo senso è stata esaminata la perizia [OSCURATO:PERSONA], del 2019, che ha dato conto di come l'intestatario avesse investito, nel 2010, denaro che derivava dalla riscossione di polizze che il padre aveva stipulato e trasferito al figlio, [OSCURATO:PERSONA]. Già questo sarebbe bastato per far ritenere inquinata la genesi della provvista, trattandosi di accumulazioni illecite del genitore. Tutti gli altri motivi e le questioni poste nei ricorsi presentati attengono ad una diversa valutazione del quadro indiziario e, no