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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27980/2026

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del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Castrovillari – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la revisione delprovvedimento di cumulo di pene concorrenti del 28/08/2025 (per essere lostesso in contrasto con il dettato dell’art. 78 cod. pen.) e finalizzata, per l’effetto,al riordino dei reati secondo il criterio cronologico, fondato sulla data dicommissione degli stessi, tenendo conto delle pene riportate nel provvedimentodi cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del13/03/2007.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] – deducendo:- ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 663cod. proc. pen. e 78 cod. pen.;- ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la omessaconsiderazione della sentenza del Tribunale di Lecce del giorno 11/11/1999(passata in giudicato il 30/12/1999), indicata al n. 1° del cumulo del 13/03/2007(pronuncia riportata sub 7 del casellario giudiziale e inerente a fatti commessi il25/05/1999), e conseguente manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, in relazione alla ritenuta inapplicabilità ratione temporis, avutoriguardo al tempo di commissione del delitto, degli artt. 663 cod. proc. pen. e 78cod. pen.Il giudice dell’esecuzione – in ipotesi difensiva - non avrebbe tenutoconto dell’inserimento, all’interno del cumulo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della sentenza delG.i.p. del Tribunale di Lecce del 11/11/1999, riguardante reati di armi ericettazione commessi in data 25/05/1999; tale reato, ultimo tra quelli inseritinel provvedimento di cumulo di pene concorrenti del 13/03/2007, è stato postoin essere in epoca successiva al 16/09/1998, data di commissione del delitto dicui alla sentenza del 20/03/2010 della Corte di assise di appello di Lecce,indicato sub 18 del casellario.

Delitto, quest’ultimo, sicuramente precedenterispetto all’ultimo dei reati inseriti nel cumulo del 2007 e che, pertanto, avrebbedovuto essere inserito nel cumulo del 13/03/2007, con applicazione del criteriomoderatore di cui all’art. 78 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l’annullamento conrinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Ad integrazione della sintesi contenuta in parte narrativa, si puòprecisare che la richiesta difensiva era volta ad ottenere lo scioglimento delcumulo parziale, relativamente ai reati inseriti nel provvedimento di cumulo del13/03/2007, con conseguente inserimento in questo anche della condanna allapena di anni trenta di reclusione, riportata per i reati di omicidio e detenzioneillegale di armi, oggetto della pronuncia sub 18 del casellario giudiziale, per esserstati tali fatti posti in essere in epoca antecedente, rispetto all’esecuzione delsopra detto provvedimento di cumulo, già in esecuzione al momento delpassaggio in giudicato della sentenza di condanna riportata per gli stessi.2.1.

Ci si deve richiamare, allora, al principio di diritto fissato, fra le altre,da Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966, a mente della quale:«In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se ilcondannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinatapena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorreprocedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cuisi riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criteriomoderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato delpresofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residuada espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, finoall'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, dellapena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione»[così anche Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 e Sez. 1, n.17503 del 13/02/2020 Fontana, Rv. 279182 – 01, secondo cui: «In tema diesecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di unsoggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena odopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuliparziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alladata di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione delcriterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato delpresofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi inseguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più penepossano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimidella data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorreverificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascuncriterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, inossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generalenell'ambito penale»)].2.2.

Tali essendo le regole ermeneutiche che governano la materia, non viè chi non rilevi la fondatezza dell’impugnazione.

La condanna alla pena detentivadi anni trenta di reclusione, riportata nel casellario sub 18, infatti, è antecedenterispetto alla più recente tra quelle inserite nel cumulo risalente al 2007.Come correttamente osservato dal P.G. in requisitoria, tali reati sono statiposti in essere, infatti, prima dell’ultimo di quelli inseriti nel cumulo parziale del13/03/2007.

In quest’ultimo è ricompreso un primo titolo, costituito dal cumulodel 2004, in cui è contemplata la sentenza afferente a reati commessi il25/5/1999, ossia in epoca successiva rispetto ai fatti di cui alla condanna sub 18,che risale al 16/09/1998; vi è poi un secondo titolo, integrato dalla sentenza del2005 del Tribunale di Brindisi.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamentodel provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Castrovillari.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame ad Tribunale diCastrovillari - Ufficio G.i.p.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Castrovillari – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la revisione delprovvedimento di cumulo di pene concorrenti del 28/08/2025 (per essere lostesso in contrasto con il dettato dell’art. 78 cod. pen.) e finalizzata, per l’effetto,al riordino dei reati secondo il criterio cronologico, fondato sulla data dicommissione degli stessi, tenendo conto delle pene riportate nel provvedimentodi cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del13/03/2007.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] – deducendo:- ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 663cod. proc. pen. e 78 cod. pen.;- ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la omessaconsiderazione della sentenza del Tribunale di Lecce del giorno 11/11/1999(passata in giudicato il 30/12/1999), indicata al n. 1° del cumulo del 13/03/2007(pronuncia riportata sub 7 del casellario giudiziale e inerente a fatti commessi il25/05/1999), e conseguente manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, in relazione alla ritenuta inapplicabilità ratione temporis, avutoriguardo al tempo di commissione del delitto, degli artt. 663 cod. proc. pen. e 78cod. pen.Il giudice dell’esecuzione – in ipotesi difensiva - non avrebbe tenutoconto dell’inserimento, all’interno del cumulo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della sentenza delG.i.p. del Tribunale di Lecce del 11/11/1999, riguardante reati di armi ericettazione commessi in data 25/05/1999; tale reato, ultimo tra quelli inseritinel provvedimento di cumulo di pene concorrenti del 13/03/2007, è stato postoin essere in epoca successiva al 16/09/1998, data di commissione del delitto dicui alla sentenza del 20/03/2010 della Corte di assise di appello di Lecce,indicato sub 18 del casellario. Delitto, quest’ultimo, sicuramente precedenterispetto all’ultimo dei reati inseriti nel cumulo del 2007 e che, pertanto, avrebbedovuto essere inserito nel cumulo del 13/03/2007, con applicazione del criteriomoderatore di cui all’art. 78 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l’annullamento conrinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Ad integrazione della sintesi contenuta in parte narrativa, si puòprecisare che la richiesta difensiva era volta ad ottenere lo scioglimento delcumulo parziale, relativamente ai reati inseriti nel provvedimento di cumulo del13/03/2007, con conseguente inserimento in questo anche della condanna allapena di anni trenta di reclusione, riportata per i reati di omicidio e detenzioneillegale di armi, oggetto della pronuncia sub 18 del casellario giudiziale, per esserstati tali fatti posti in essere in epoca antecedente, rispetto all’esecuzione delsopra detto provvedimento di cumulo, già in esecuzione al momento delpassaggio in giudicato della sentenza di condanna riportata per gli stessi.2.1. Ci si deve richiamare, allora, al principio di diritto fissato, fra le altre,da Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966, a mente della quale:«In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se ilcondannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinatapena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorreprocedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cuisi riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criteriomoderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato delpresofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residuada espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, finoall'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, dellapena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione»[così anche Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 e Sez. 1, n.17503 del 13/02/2020 Fontana, Rv. 279182 – 01, secondo cui: «In tema diesecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di unsoggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena odopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuliparziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alladata di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione delcriterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato delpresofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi inseguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più penepossano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimidella data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorreverificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascuncriterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, inossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generalenell'ambito penale»)].2.2. Tali essendo le regole ermeneutiche che governano la materia, non viè chi non rilevi la fondatezza dell’impugnazione. La condanna alla pena detentivadi anni trenta di reclusione, riportata nel casellario sub 18, infatti, è antecedenterispetto alla più recente tra quelle inserite nel cumulo risalente al 2007.Come correttamente osservato dal P.G. in requisitoria, tali reati sono statiposti in essere, infatti, prima dell’ultimo di quelli inseriti nel cumulo parziale del13/03/2007. In quest’ultimo è ricompreso un primo titolo, costituito dal cumulodel 2004, in cui è contemplata la sentenza afferente a reati commessi il25/5/1999, ossia in epoca successiva rispetto ai fatti di cui alla condanna sub 18,che risale al 16/09/1998; vi è poi un secondo titolo, integrato dalla sentenza del2005 del Tribunale di Brindisi.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamentodel provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Castrovillari. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame ad Tribunale diCastrovillari - Ufficio G.i.p.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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