CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 33064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16913-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16913/2021 Cron. Rep. Ud.07/11/2023 CC rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n.118/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2021 R.G.N. 3942/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza de l 2 febbraio 20 21 , la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate dal terzo quadrimestre del 2010 al secondo quadrimestre del 2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, infondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di attività che, per la stretta correlazione fra l’incarico espletato ed il rapporto di servizio, devono considerarsi comprese nei compiti e doveri di ufficio con conseguente inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; - che per la cassazione di tale decisione ricorr ono tutti gli originari istanti , affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS; - che nelle more dell’udienza di discussione l’INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di un accordo di conciliazione, parimenti depositato in allegato - che, all’odierna udienza, dato atto di tanto, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di li