CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], e dal difensore delle parti civili, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 novembre 2019 la Corte di assise di appello di Venezia, in parziale riforma di quella emessa dalla Corte di assise di Padova il 27 febbraio 2019, ha rideterminato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quattordici anni di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di omicidio volontario. 2. La sera del 5 aprile 2015 [OSCURATO:PERSONA] si recò, insieme all'amico [OSCURATO:PERSONA], presso il locale «[OSCURATO:PERSONA]» di Cadoneghe (Padova), ove i due si resero protagonisti di un comportamento molesto, che valse loro l'intimazione, da parte del personale addetto, a lasciare l'esercizio commerciale. La reazione di Preguza e Puscaru indusse l'intervento pacificatorio di [OSCURATO:PERSONA] il quale, allo scopo di evitare un eccessivo surriscaldamento degli animi e la degenerazione in rissa, accompagnò all'uscita Puscaru e, quindi, Preguza. Una volta all'esterno, Preguza e Ciobotaru diedero, però, vita ad una colluttazione, nel corso della quale il secondo precipitò nella tromba delle scale per impattare violentemente con il terreno, dopo un volo di otto metri, e trovare così la morte. I giudici di merito hanno ritenuto che la caduta, lungi dall'essere stata conseguenza di fattori accidentali, sia stata prodotta dalla deliberata azione di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe cinto Ciobotaru con le braccia, lo avrebbe sollevato e spinto verso l'esterno. La Corte di assise di appello ha, in proposito, ritenuto — disattendendo le obiezioni sollevate dall'imputato con i motivi di impugnazione — l'attendibilità del contributo del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha reputato compatibile con quello di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto una visione meno completa dell'accaduto e, comunque, aveva, sollecitato dalle contestazioni del pubblico ministero, confermato le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, più chiare in ordine allo svolgersi dell'azione illecita dell'imputato. L'impostazione accusatoria, ha ulteriormente osservato la Corte di assise di appello, non è stata smentita neanche da Preguza, che ha ammesso di avere preso per un braccio Ciobotaru e di averlo spinto, così provocandone la caduta. I giudici di appello, escluso che la condotta oggetto di addebito sia stata posta in essere quale reazione all'aggressione di Ciobotaru, hanno concordato con quelli di primo grado in ordine alla qualificazione del fatto come omicidio volontario, anziché colposo o preterintenzionale.Hanno, in specie, osservato che «nel momento stesso in cui il Preguza buttava dal pianerottolo il Ciobotaru, a testa in giù, da un'altezza di 8 metri, accettava il rischio di provocarne la morte, visto anche il rigido pavimento su cui il corpo andava ad impattare», e che «il comportamento è stato dunque caratterizzato dal dolo eventuale», onde irrilevanti risultano l'asserita, scarsa stabilità della vittima, dovuta al contingente stato di ubriachezza, e la precisa individuazione del movente, da rinvenirsi, comunque, nella scelta di supportare Puscaru, con il quale egli divideva, al tempo, l'alloggio, nella lotta che questi aveva ingaggiato con Ciobotaru. La Corte di assise di appello ha, del pari, negato che il fatto possa essere riqualificato in omicidio preterintenzionale. A tal fine, ha rilevato che l'irregolarità del parapetto, il cui corrimano era posto ad un'altezza dal suolo leggermente inferiore (98 cm anziché 100) a quanto prescritto, era talmente irrisoria da non avere avuto alcuna incidenza sulla dinamica dei fatti di causa, atteso, in particolare, che, qualora il parapetto fosse stato più alto di due centimetri, Ciobotaru, alzato e spinto all'esterno da Preguza, la proiezione non sarebbe stata impedita. Ha aggiunto che Preguza, entrando nel locale, aveva percorso in salita la rampa di ripidi gradini che conduceva all'ingresso e si era, in tal modo, reso conto dell'altezza della scala, del corrispondente vuoto ad essa laterale e del complessivo stato dei luoghi, che rendeva prevedibile la produzione di effetti letali nel caso di caduta di un corpo a testa in giù. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello disatteso la richiesta di riqualificazione del fatto in termini di omicidio colposo con previsione dell'evento. Addebita ai giudici veneziani di non avere offerto risposta alcuna alle obiezioni che si appuntano sul travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha confermato le originarie dichiarazioni, che sarebbero, pertanto, inutilizzabili. Nota, quindi, che il compiuto esame dell'apporto di Balan - per lungo tempo sottrattosi al contraddittorio - ne rivela la sostanziale inattendibilità, essendo egli caduto in significative contraddizioni, ed ascrive alla Corte di assise di appello di averne apprezzato la concreta capacità di visuale mediante considerazioni palesemente illogiche. Il vero è — osserva il ricorrente — che la più razionale esegesi degli apporti dichiarativi induce a ritenere che Preguza, Puscaru e Ciobotaru siano rimasti coinvolti in una rissa, connotata da reciprocità di azioni aggressive, nel corso della quale egli, come lealmente esposto in sede di esame dibattimentale, ha spinto Ciobotaru, che lo stava colpendo con pugni, a scopo difensivo, rendendosi autore di una condotta colposa perché contraria alla regola cautelare che gli avrebbe imposto, anche in ragione della condizione di ebbrezza della persona offesa, pacificamente emersa dagli accertamenti seguiti all'autopsia, di esercitare una pressione più contenuta. Con il secondo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta, ancora violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello rigettato il motivo di impugnazione con il quale era stata sollecitata la qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale. Imputa ai giudici di avere trascurato, al riguardo, che l'evento morte avrebbe dovuto essere previsto, oltre che prevedibile, ciò che non è stato adeguatamente verificato. Obietta, in particolare: che egli, nel momento in cui giunse presso il locale che fu teatro della tragedia, aveva assunto sostanze alcoliche; che non risulta in alcun modo provato che egli ebbe modo di notare l'effettiva altezza del precipizio, incrementata dalla presenza di un piano seminterrato; che non è stata verificata la concreta incidenza dell'irregolarità del parapetto sulle modalità della caduta. 4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 16 gennaio 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, conclusione mutuata dalle parti civili con atti del 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È preliminare all'esame dei motivi rilevare che l'art. 606, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., nel prevedere il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, non abilita il giudice di legittimità ad effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo la Corte di cassazione limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte dal giudice di merito per motivare il suo convincimento.La mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, invero, possedere una consistenza tale da risultare percepibili ictu ocull, dovendo il sindacato al riguardo essere circoscritto a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze e devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano concettualmente incompatibili con la decisione adottata; sempre che, ovviamente, siano spiegate in modo razionale ed adeguato, e senza vizi giuridici, le ragioni del convincimento (in tal senso, conservano validità i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Deve, ancora, escludersi per il giudice di legittimità la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati» e quindi «di fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi», ciò che «si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione» (Sez. 6, n. 14624 del 20/3/2006, Vecchio, Rv. 233621), ovvero di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 27429 del 04/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559). 3. Sempre in via di premessa, va precisato che nell'esaminare i motivi di impugnazione si procederà ad una disamina integrata delle sentenze di primo e di secondo grado; scelta metodologica, per altro, che nel caso in esame si rivela oltremodo opportuna, avendo i giudici di appello operato plurimi riferimenti alle motivazioni della sentenza di primo grado, che hanno in tal modo condiviso e fatto proprie. In proposito, non è superfluo rammentare come, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, vada riconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 7/3/2013, Adduci, Rv, 255392). Il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è, infatti, tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali il primo giudice si sia soffermato con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici e che risultino non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926/12 del 1/12/2011, Valerio, Rv. 252615). 4. Nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha esaminato funditus tutti i temi segnalati da [OSCURATO:PERSONA] con i motivi di impugnazione e fornito risposte complete, coerenti con le evidenze istruttorie, prive di tangibili fratture razionali ed ossequiose dei canoni ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte delle quali il ricorrente si pone in un'ottica costantemente ispirata alla confutazione delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito ed alla formulazione di letture alternative del compendio istruttorio, del tutto inidonee a mettere in luce profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Ciò, in particolare, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, con il quale si contestano le conclusioni raggiunte dei giudici di merito in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di omicidio volontario anziché colposo. Il ricorrente appunta le proprie critiche sulla valutazione che le Corti di assise hanno riservato al contributo, decisivo sul punto oggetto di dibattito, dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni, a suo modo di vedere, sarebbero state, in buona sostanza travisate. La censura non convince, perché iterativa di quella già articolata con i motivi di appello e disattesa dal giudice di secondo grado con motivazione ineccepibile. Quanto a Balan, la Corte di assise di appello ha avallato il giudizio espresso da quella di primo grado in ordine alla piena attendibilità del testimone, non scalfita dalla ritrosia inizialmente palesata alla convocazione in aula, cui egli, trovandosi in Irlanda, ha, in prima battuta, cercato di sottrarsi, probabilmente perché intimorito dalla personalità dell'imputato, per poi convincersi a portarsi in Padova ed ivi offrire, in termini che non inducono in alcun modo al sospetto, una versione coerente con quanto esposto durante le indagini preliminari. I giudici di merito hanno spiegato, con dovizia di argomentazioni, che tengono conto anche delle riprese video e delle immagini, che Balan godeva, al momento del fatto, di una visuale che gli consentiva di vedere Preguza cingere con le braccia Ciobotaru, sollevarne il corpo, proiettarlo all'esterno e provocarne la caduta letale.Hanno, ulteriormente, osservato che il racconto di Balan è pienamente compatibile con quello di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur trovandosi in sua prossimità, ha visto solo con la coda dell'occhio, presumibilmente in ragione della contingente direzione dello sguardo, la vittima precipitare dalla tromba delle scale. A fronte di un percorso argomentativo di tangibile linearità — e, peraltro, iterativo di quello, più ampio, seguito dal giudice di primo grado, il quale ha analizzato a tutto tondo e sotto ogni profilo il tema dell'attendibilità di Balan (cfr. pagg. 26-29), confermata anche alla luce del racconto di Constantin (cfr. pagg. 29-30) — il ricorrente svolge considerazioni critiche affette da insanabile vizio di genericità, in primis perché non supportate dalla allegazione o dall'integrale trascrizione della prova dichiarativa della quale assume, senza dimostrarlo, il travisamento. Posto, invero, che, per giurisprudenza consolidata e condivisa, «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308/15 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601), deve sottolinearsi come il ricorrente abbia posto, a più riprese (cfr. pagg. 4-6 del libello introduttivo del presente giudizio), l'accento sul tenore delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], delle quali, nondimeno, non ha curato l'esibizione, sì da precludere in radice la possibilità di riscontro delle proprie deduzioni. Non miglior sorte meritano le obiezioni che Preguza dedica alla possibilità, per [OSCURATO:PERSONA], di apprezzare compiutamente, dal punto di osservazione nel quale egli si trovava, l'azione illecita da lui posta in essere ed all'incidenza dell'atteggiamento da lui tenuto in vista dell'escussione dibattimentale sul formulato giudizio di sua complessiva attendibilità. Il ricorrente si colloca in un'ottica ispirata alla confutazione ed alla controargomentazione, in quanto tale inidonea ad enucleare, nella motivazione del provvedimento impugnato, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, che poggia, peraltro, sulla rilettura (cfr., in specie, pagg. 7-9 del ricorso) delle dichiarazioni del testimone che, tuttavia, non vengono allegate né integralmente trascritte, sì da incorrere, anche in questo caso, nel ravvisato deficit di autosufficienza. Frutto del medesimo, fallace approccio sono le doglianze difensive che muovono dal presupposto — che i giudici di merito (cfr., in particolare, la sentenza di appello, pagg. 8-9) hanno motivatamente ritenuto insussistente — secondo cui Preguza, lungi dal rendersi autore di un gesto intenzionalmente lesivo, sarebbe stato coinvolto, unitamente all'amico [OSCURATO:PERSONA] ed alla stessa vittima, versante in stato di ubriachezza, in una rissa ovvero in una colluttazione, nell'ambito della quale egli avrebbe assunto, innanzitutto, un contegno difensivo, che avrebbe fatto da sfondo ad un'azione di natura meramente colposa. Nel compiere tale sforzo euristico, Preguza omette, ancora una volta, di confrontarsi doverosamente con la decisione impugnata e si incammina, piuttosto, lungo un percorso che non tocca i profili rilevanti in sede di legittimità, in quanto imperniato sulla diversa interpretazione di emergenze istruttorie — ivi comprese le dichiarazioni rese durante l'esame e le risultanze dell'esame autoptico — delle quali i giudici di merito hanno offerto una lettura aliena da qualsivoglia frattura razionale, riconducendo l'evento letale ad azione connotata da dolo anziché, come preteso, da mera colpa, e delle quali, peraltro, egli dà conto in termini, more solito, poco rispettosi del principio di autosufficienza del ricorso. 5. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi con riferimento alla residua doglianza del ricorrente, che si appunta sul rigetto, da parte della Corte di assise di appello, del motivo di impugnazione con il quale era stata sollecitata la qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale, piuttosto che doloso. Il tema è stato già convenientemente trattato dal giudice di primo grado, che ha stimato che Preguza abbia agito con la consapevolezza che, sospingendo Ciobotaru nel vuoto e così determinandone la caduta per otto metri e l'impatto sul terreno rigido, ne avrebbe, in termini di elevatissima probabilità, cagionato il decesso. A tal fine, ha ricordato, tra l'altro, che i filmati e le fotografie non lasciano dubbi in ordine alla immediata percezione — per chi, come accaduto a Preguza in occasione della tragedia per cui si procede, si trovi a salire le scale, molto ripide, che consentono l'accesso al locale «[OSCURATO:PERSONA]» — dell'altezza del ballatoio rispetto al pianterreno e dell'ampiezza della tromba delle scale. Ha, altresì, evidenziato che le immagini depositate dalla difesa dell'imputato non lasciano dubbi sul fatto che chi acceda a quei luoghi, anche per la prima volta, non abbia difficoltà di sorta ad apprezzane la conformazione, onde deve senz'altro ritenersi che Preguza, nel momento in cui scaraventò Ciobotaru nel vuoto, sapeva che, in tal modo, il contendente non avrebbe avuto scampo e che l'azione illecita ha costituito concreta traduzione dell'intenzione dell'imputato di vendicare, in modo cruento, il torto che egli riteneva di avere subito.Posto al cospetto di siffatta motivazione, Preguza reitera le considerazioni in ordine alla finalità difensiva della condotta posta in essere, della cui inconsistenza si è sopra detto, per eccepire, quindi, in via subordinata, che le sue contingenti condizioni fisiche, la scarsa illuminazione dei luoghi ed il fisiologico difetto di attenzione rendono quantomeno dubbio che egli si sia reso conto del rischio cui Ciobotaru andava incontro, peraltro eccessivamente enfatizzato dai giudici di merito. In tal modo, egli, muovendosi nell'ambito del cliché già descritto, mostra di prescindere dalle logiche, circostanziate valutazioni operate dalla Corte di assise di appello che, da un canto, ha ribadito (cfr. pagg. 10-11), in ordine allo stato dei luoghi, quanto esposto dal giudice di primo grado richiamando, specificamente, le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] ed il materiale videofotografico che riproduce la parte superiore del locale, il pianerottolo e le scale, e, dall'altro, non ha mancato di stigmatizzare l'asserzione difensiva secondo cui «non pare assolutamente pacifico che un'altezza totale di quasi 8 metri possa cagionare il decesso di un uomo», sul rilievo che la preterintenzione presuppone che l'agente — ponendosi in un atteggiamento psicologico diverso da quello che ha supportato l'agire di [OSCURATO:PERSONA] — non abbia previsto né voluto, neanche a titolo di accettazione del rischio, l'evento più grave. La considerazione delle condizioni in cui l'imputato venne a trovarsi, al momento di compiere l'azione illecita giustifica, dunque, l'operata qualificazione del fatto come omicidio che, a differenza di quello preterintenzionale, si configura, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, «quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo» (Sez. 5, n. 11946 del 9/1/2020, Caciula, Rv. 278932; Sez. 1, n. 3619/18 del 22/12/2017, Marini, Rv. 272050). 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura complessiva di euro 4.230, da incrementarsi per rimborso delle spese generali, IVA e CPA secondo legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co