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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 agosto 1982

Cassazione n. 10722/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 12/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO , che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avendo escluso che, da parte sua, vi sia stata una effettiva collaborazione ai sensi dell'art.58-ter Ord. pen., tenuto conto che egli sta espiando una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art.74 d.P.R. n.309/90 inflittagli dalla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano- in data 25 marzo 2021 (divenuta irrevocabile 1'11 maggio 2021).

1.1. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha escluso che il condannato abbia effettivamente collaborato considerato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie (in base alle quali gli era stata riconosciuta l'attenuante di cui al settimo comma del citato art.74) erano, però, intervenute soltanto nell'ottobre del 2016, vale a dire alcuni mesi dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare e quando la sua posizione era ormai compromessa.

Inoltre, sulla base di quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, è stato sottolineato che egli non aveva mai fatto alcun riferimento ai canali di acquisto dell'ingente quantitativo di stupefacente trattato e non aveva nemmeno indicato da chi le ha ricevute.

1.2. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha escluso una effettiva collaborazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], così come anche una inesigibilità od impossibilità della stessa, ed ha quindi dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova ai sensi dell'art.4-bis Ord. pen. considerato che, allo stato, è ancora in espiazione la parte della pena inflitta per il reato associativo.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nell'escludere la sussistenza di una effettiva collaborazione, visto che nel giudizio di cognizione gli è stata riconosciuta l'attenuante di cui al settimo comma dell'art.74 d.P.R. n.309/90 proprio perchè, con le sue dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie, aveva efficacemente contribuito ad assicurare le prove dei reati e ad evitare che l'attività delinquenziale venisse portata ad ulteriori conseguenze.Tale avvenuto riconoscimento, quindi, non permetteva al Tribunale di sorveglianza di valutare nuovamente se la condotta dello 3akup integrasse, o meno, gli estremi della collaborazione essendo tale giudizio già stato effettuato in sede di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come noto, a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., il condannato per taluno dei reati contemplati dall'art. 4-bis Ord. pen. può accedere ai benefici penitenziari previsti dal comma 1 del primo dei due articoli, anche senza applicazione dei relativi limiti di pena (Sez. 1, n. 26073 del 20/12/2017, dep. 2018, Ardizzone, Rv. 273123), quando sia stata positivamente accertata, da parte del Tribunale di sorveglianza, la collaborazione con la giustizia e, dunque, allorché egli si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero abbia aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto, ricavando dal testo della sentenza la sussistenza di eventuali cause ostative al riconoscimento degli stessi. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità di una richiesta di permesso premio avanzata da un condannato per tre omicidi aggravati da motiyi abietti, consistenti nel fine di affermare l'egemonia della cosca mafiosa di appartenenza) [Cass. Sez. 1 n. 6065 del 21/02/2017, dep. 2018, Rv. 272394 - 01], ma è altrettanto vero che di tale opera di interpretazione, approfondimento e, se del caso (ove vi sia carenza), integrazione del giudicato i giudici della sorveglianza devono rendere una motivata giustificazione.

3. Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha evidenziato che dalla sentenza di primo grado (pag.134) risulta che l'odierno ricorrente non aveva disvelato i canali per mezzo dei quali aveva acquistato lo stupefacente e nemmeno chi fosse stato a cedergli tali ingenti quantità e che, quindi, egli era depositario - per il ruolo centrale rivestito nell'ambito del sodalizio criminale - di conoscenze rispetto agli aspetti sopra indicati, senza però argomentare adeguatamente rispetto alla rilevanza - ai fini che qui interessano - della attenuante della collaborazione ex art.74, comma settimo, d.P.R. 309/90, pacificamente riconosciutagli dal giudice di cognizione.

Orbene, rispetto a tale rilevante aspetto, il Tribunale di sorveglianza non ha spiegato in modo adeguato perché l'avvenuto riconoscimento della citata attenuantel non consente il riconoscimento della collaborazione atteso che essa riguarda, espressamente, il comportamento processuale dell'imputato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive.

Pertanto, anche a voler ritenere superabile da una valutazione più complessiva il giudizio derivante dall'accertata collaborazione emesso in cognizione, l'argomentare del Tribunale di sorveglianza non risulta conforme alla funzione prescritta dall' art.58-ter Ord. pen. secondo i principi giurisprudenziali sopra illustrati.

Inoltre, il semplice rilievo effettuato dal Tribunale di sorveglianza, secondo cui non sarebbero stati individuati i canali di acquisto ed i fornitori dello stupefacente, si pone piuttosto nella prospettiva della verifica della collaborazione impossibile o inesigibile, ancora da prestare, ma non in quella della collaborazione già prestata e per la quale è intervenuta la concessione della relativa attenuante in sede di cognizione, espressamente dedotta dal ricorrente quale circostanza rilevante a norma del citato art. 58-ter Nel caso in esame, quindi, è stata negata la sussistenza di una effettiva collaborazione facendo riferimento a circostanze che, però, risultano estranee a quanto oggetto di imputazione a carico del ricorrente e senza tenere nel debito conto quanto stabilito nel giudizio di cognizione.

4. Alla stregua delle superiori osservazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, perché proceda a nuovo giudizio colmando le rilevate lacune interpretative e motivazionali.

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 12/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO , che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avendo escluso che, da parte sua, vi sia stata una effettiva collaborazione ai sensi dell'art.58-ter Ord. pen., tenuto conto che egli sta espiando una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art.74 d.P.R. n.309/90 inflittagli dalla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano- in data 25 marzo 2021 (divenuta irrevocabile 1'11 maggio 2021). 1.1. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha escluso che il condannato abbia effettivamente collaborato considerato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie (in base alle quali gli era stata riconosciuta l'attenuante di cui al settimo comma del citato art.74) erano, però, intervenute soltanto nell'ottobre del 2016, vale a dire alcuni mesi dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare e quando la sua posizione era ormai compromessa. Inoltre, sulla base di quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, è stato sottolineato che egli non aveva mai fatto alcun riferimento ai canali di acquisto dell'ingente quantitativo di stupefacente trattato e non aveva nemmeno indicato da chi le ha ricevute. 1.2. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha escluso una effettiva collaborazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], così come anche una inesigibilità od impossibilità della stessa, ed ha quindi dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova ai sensi dell'art.4-bis Ord. pen. considerato che, allo stato, è ancora in espiazione la parte della pena inflitta per il reato associativo. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nell'escludere la sussistenza di una effettiva collaborazione, visto che nel giudizio di cognizione gli è stata riconosciuta l'attenuante di cui al settimo comma dell'art.74 d.P.R. n.309/90 proprio perchè, con le sue dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie, aveva efficacemente contribuito ad assicurare le prove dei reati e ad evitare che l'attività delinquenziale venisse portata ad ulteriori conseguenze.Tale avvenuto riconoscimento, quindi, non permetteva al Tribunale di sorveglianza di valutare nuovamente se la condotta dello 3akup integrasse, o meno, gli estremi della collaborazione essendo tale giudizio già stato effettuato in sede di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come noto, a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., il condannato per taluno dei reati contemplati dall'art. 4-bis Ord. pen. può accedere ai benefici penitenziari previsti dal comma 1 del primo dei due articoli, anche senza applicazione dei relativi limiti di pena (Sez. 1, n. 26073 del 20/12/2017, dep. 2018, Ardizzone, Rv. 273123), quando sia stata positivamente accertata, da parte del Tribunale di sorveglianza, la collaborazione con la giustizia e, dunque, allorché egli si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero abbia aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto, ricavando dal testo della sentenza la sussistenza di eventuali cause ostative al riconoscimento degli stessi. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità di una richiesta di permesso premio avanzata da un condannato per tre omicidi aggravati da motiyi abietti, consistenti nel fine di affermare l'egemonia della cosca mafiosa di appartenenza) [Cass. Sez. 1 n. 6065 del 21/02/2017, dep. 2018, Rv. 272394 - 01], ma è altrettanto vero che di tale opera di interpretazione, approfondimento e, se del caso (ove vi sia carenza), integrazione del giudicato i giudici della sorveglianza devono rendere una motivata giustificazione. 3. Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha evidenziato che dalla sentenza di primo grado (pag.134) risulta che l'odierno ricorrente non aveva disvelato i canali per mezzo dei quali aveva acquistato lo stupefacente e nemmeno chi fosse stato a cedergli tali ingenti quantità e che, quindi, egli era depositario - per il ruolo centrale rivestito nell'ambito del sodalizio criminale - di conoscenze rispetto agli aspetti sopra indicati, senza però argomentare adeguatamente rispetto alla rilevanza - ai fini che qui interessano - della attenuante della collaborazione ex art.74, comma settimo, d.P.R. 309/90, pacificamente riconosciutagli dal giudice di cognizione. Orbene, rispetto a tale rilevante aspetto, il Tribunale di sorveglianza non ha spiegato in modo adeguato perché l'avvenuto riconoscimento della citata attenuantel non consente il riconoscimento della collaborazione atteso che essa riguarda, espressamente, il comportamento processuale dell'imputato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive. Pertanto, anche a voler ritenere superabile da una valutazione più complessiva il giudizio derivante dall'accertata collaborazione emesso in cognizione, l'argomentare del Tribunale di sorveglianza non risulta conforme alla funzione prescritta dall' art.58-ter Ord. pen. secondo i principi giurisprudenziali sopra illustrati. Inoltre, il semplice rilievo effettuato dal Tribunale di sorveglianza, secondo cui non sarebbero stati individuati i canali di acquisto ed i fornitori dello stupefacente, si pone piuttosto nella prospettiva della verifica della collaborazione impossibile o inesigibile, ancora da prestare, ma non in quella della collaborazione già prestata e per la quale è intervenuta la concessione della relativa attenuante in sede di cognizione, espressamente dedotta dal ricorrente quale circostanza rilevante a norma del citato art. 58-ter Nel caso in esame, quindi, è stata negata la sussistenza di una effettiva collaborazione facendo riferimento a circostanze che, però, risultano estranee a quanto oggetto di imputazione a carico del ricorrente e senza tenere nel debito conto quanto stabilito nel giudizio di cognizione. 4. Alla stregua delle superiori osservazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, perché proceda a nuovo giudizio colmando le rilevate lacune interpretative e motivazionali. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu
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