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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 16785/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1921-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 957/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/10/2018 R.G.N. 498/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza in atti, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Rimini che accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato l'instaurazione nel periodo dal 1/11/2009 al 6/11/2010 di un rapporto di lavoro di natura Oggetto R.G.N.1921/2019 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2024 CC subordinata tra la ditta individuale Antical di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, con lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di mansioni di impiegata inquadrata al terzo livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido a corrispondere la somma di euro 34.299,35 a titolo di differenze retributive, oltre accessori.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione 1.- In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancata produzione della sentenza atteso che, come statuito dalla Sez.

Unite n. 10648/2017, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. 2.- Con il primo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1292 c.c. in relazione all'articolo 360 n.3 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in via solidale con la società [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’affermazione che la lavoratrice fosse stata soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di [OSCURATO:PERSONA] in un primo momento e di [OSCURATO:PERSONA] in un secondo momento.

La stessa Pirillo aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non era stato suo datore di lavoro in un secondo momento.

Né era statomai allegato un trasferimento di azienda che comunque avrebbe comportato la responsabilità solidale di Società antica group Srl e non di [OSCURATO:PERSONA],presunto cedente. 2.1.-Il motivo è inammissibile in quanto non è autosufficiente e presenta profili di novità,perché non riporta la motivazione della sentenza di primo grado, né riporta i motivi dell'atto d'appello.

In ogni caso, dalla sentenza d'appello non risulta che la questione della solidarietà fosse stata sollevata come motivo di impugnazione dopo l'accertamento e la condanna in via solidale disposta in primo grado.

L’unico motivo di gravame che risulta ritualmente proposto secondo la sentenza gravata riguardava la già disattesa eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. anche in considerazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] oltreché di [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse stata eccepita l'inesistenza della ditta Antical di [OSCURATO:PERSONA] e l'inesistenza del preteso rapporto di lavoro in via pregiudiziale e/o nel merito; il giudice di prime cure non poteva limitarsi arigettare l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva ma doveva esaminare e decidere tale eccezione anche nel merito secondo le prescrizioni di cui all'art. 2697 c.c.; proprio in ragione delle argomentazioni giuridiche esposte sul punto la Corte di appello sarebbe dovuta pervenire a un decisum opposto rispetto a quello dell'impugnata sentenza.

La stessa ricorrente aveva dedotto di aver lavorato per un periodo come dipendente di [OSCURATO:PERSONA] e per un altro periodo della società Antical gruop Srl senza specificare però per quale parte del rapporto; il giudice non ha tenuto conto delle visure camerali né di quanto eccepito da [OSCURATO:PERSONA]; ed avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Anche lesvariate censure sollevate con il secondo motivo sono inammissibili perché attengono al merito dei fatti, oltreché difettare di autosufficienza perché non riportano e non trascrivono il ricorso, gli atti, la sentenza di primo grado, ecc.

La Corte d'appello ha comunque confermato la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], atteso il suo ruolo diretto nella gestione del rapporto di lavoro, agendo quale imprenditore in nome proprio, a prescindere dalla formalizzazione di una ditta individuale, e per conto della società, detenuta dai familiari, a prescindere dal difetto di formalizzazione della qualità di socio ovvero di rappresentante; ed ha evidenziato che tanto emergeva in modo univoco sia dai documenti (modulistica, indirizzo mail e sito Internet intestati semplicemente" Antical" e Antical-Rossi e assegni emessi a nome proprio per il pagamento di acconti a favore della Pirillo) che dalle testimonianze.

La Corte ha accertato in sostanza il ruolo di vero datoredi lavoro di fatto del ricorrente, a prescindere dalla formalizzazione della ditta e dal suo ruolo nella società; e ciò spiega la sua qualità di legittimato passivo. 4.- Col terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato che la sussistenza del rapporto di lavoro fosse testimoniata anche dalla costanza della retribuzione pagata alla lavoratrice ed attestata dalla presenza di assegni bancari emessi da [OSCURATO:PERSONA] ( tre assegni dell'importo di 2000 € ciascuno e altri 4 assegni dell'importo complessivo di 4312 euro); ciononostante la suddetta somma non era stata detratta dall'importo di 34.299,35 richiesto dalla lavoratrice a titolo di retribuzione non percepita.

Dunque la Corte d'appello non aveva rispettato i dettami dell'articolo 112 c.p.c. secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda formulata; avendo omesso di pronunciarsi sulle somme già incassate dalla lavoratrice.

4.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non risultano trascritti gli atti di causa; non si intuisce, in vero , quello che aveva richiesto con la domanda la lavoratrice e perché dovrebbero essere detratte alcune somme già corrisposte; potendo invece le stesse somme riconosciute in sentenza costituire differenze retributive rispetto a quanto parzialmente già pagato, anche a mezzo di assegni.

Si tratta comunque di un motivo di fatto con cui si pretende di rimettere in discussione l'accertamento del quantum delle somme dovute,non deferibile in questa sede di legittimità . 5.- Col quarto motivo si lamenta l'omesso esame della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso in appello in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c.

La Corte d'appello (oltre ad aver dichiarato inammissibili le domande e le eccezioni prospettate soltanto in appello) ha ritenuto di non dover prendere in esame la nuova documentazione che è stata depositata in appello perché i documenti non erano stati prodotti né al momento di avvio del procedimento di primo grado, né nelle more dello stesso, nonostante la parte interessata fosse nelle condizioni materiali per farlo, tanto da essere considerati elementi nuovi prodotti in sede d'appello e in quanto tali inammissibili.

Il motivo non formula censure avverso l’espressa decisione della Corte e, nel contempo , non produce, non indica, n é riproduce la documentazione di cui si tratta.

In ogni caso la decisione presa dai giudici di appello rispetta le norme processuali sulla produzione delle prove documentali in appello (art. 437 c.p.c.) e quindi si sottrae alle censure sollevate (v.

Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019 secondo cui nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui). 5.-Sulla scorta delle premesse, il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1921-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 957/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/10/2018 R.G.N. 498/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza in atti, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Rimini che accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato l'instaurazione nel periodo dal 1/11/2009 al 6/11/2010 di un rapporto di lavoro di natura Oggetto R.G.N.1921/2019 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 CC subordinata tra la ditta individuale Antical di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, con lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di mansioni di impiegata inquadrata al terzo livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido a corrispondere la somma di euro 34.299,35 a titolo di differenze retributive, oltre accessori. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancata produzione della sentenza atteso che, come statuito dalla Sez. Unite n. 10648/2017, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. 2.- Con il primo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1292 c.c. in relazione all'articolo 360 n.3 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in via solidale con la società [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’affermazione che la lavoratrice fosse stata soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di [OSCURATO:PERSONA] in un primo momento e di [OSCURATO:PERSONA] in un secondo momento. La stessa Pirillo aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non era stato suo datore di lavoro in un secondo momento. Né era statomai allegato un trasferimento di azienda che comunque avrebbe comportato la responsabilità solidale di Società antica group Srl e non di [OSCURATO:PERSONA],presunto cedente. 2.1.-Il motivo è inammissibile in quanto non è autosufficiente e presenta profili di novità,perché non riporta la motivazione della sentenza di primo grado, né riporta i motivi dell'atto d'appello. In ogni caso, dalla sentenza d'appello non risulta che la questione della solidarietà fosse stata sollevata come motivo di impugnazione dopo l'accertamento e la condanna in via solidale disposta in primo grado. L’unico motivo di gravame che risulta ritualmente proposto secondo la sentenza gravata riguardava la già disattesa eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. anche in considerazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] oltreché di [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse stata eccepita l'inesistenza della ditta Antical di [OSCURATO:PERSONA] e l'inesistenza del preteso rapporto di lavoro in via pregiudiziale e/o nel merito; il giudice di prime cure non poteva limitarsi arigettare l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva ma doveva esaminare e decidere tale eccezione anche nel merito secondo le prescrizioni di cui all'art. 2697 c.c.; proprio in ragione delle argomentazioni giuridiche esposte sul punto la Corte di appello sarebbe dovuta pervenire a un decisum opposto rispetto a quello dell'impugnata sentenza. La stessa ricorrente aveva dedotto di aver lavorato per un periodo come dipendente di [OSCURATO:PERSONA] e per un altro periodo della società Antical gruop Srl senza specificare però per quale parte del rapporto; il giudice non ha tenuto conto delle visure camerali né di quanto eccepito da [OSCURATO:PERSONA]; ed avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Anche lesvariate censure sollevate con il secondo motivo sono inammissibili perché attengono al merito dei fatti, oltreché difettare di autosufficienza perché non riportano e non trascrivono il ricorso, gli atti, la sentenza di primo grado, ecc. La Corte d'appello ha comunque confermato la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], atteso il suo ruolo diretto nella gestione del rapporto di lavoro, agendo quale imprenditore in nome proprio, a prescindere dalla formalizzazione di una ditta individuale, e per conto della società, detenuta dai familiari, a prescindere dal difetto di formalizzazione della qualità di socio ovvero di rappresentante; ed ha evidenziato che tanto emergeva in modo univoco sia dai documenti (modulistica, indirizzo mail e sito Internet intestati semplicemente" Antical" e Antical-Rossi e assegni emessi a nome proprio per il pagamento di acconti a favore della Pirillo) che dalle testimonianze. La Corte ha accertato in sostanza il ruolo di vero datoredi lavoro di fatto del ricorrente, a prescindere dalla formalizzazione della ditta e dal suo ruolo nella società; e ciò spiega la sua qualità di legittimato passivo. 4.- Col terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato che la sussistenza del rapporto di lavoro fosse testimoniata anche dalla costanza della retribuzione pagata alla lavoratrice ed attestata dalla presenza di assegni bancari emessi da [OSCURATO:PERSONA] ( tre assegni dell'importo di 2000 € ciascuno e altri 4 assegni dell'importo complessivo di 4312 euro); ciononostante la suddetta somma non era stata detratta dall'importo di 34.299,35 richiesto dalla lavoratrice a titolo di retribuzione non percepita. Dunque la Corte d'appello non aveva rispettato i dettami dell'articolo 112 c.p.c. secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda formulata; avendo omesso di pronunciarsi sulle somme già incassate dalla lavoratrice. 4.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non risultano trascritti gli atti di causa; non si intuisce, in vero , quello che aveva richiesto con la domanda la lavoratrice e perché dovrebbero essere detratte alcune somme già corrisposte; potendo invece le stesse somme riconosciute in sentenza costituire differenze retributive rispetto a quanto parzialmente già pagato, anche a mezzo di assegni. Si tratta comunque di un motivo di fatto con cui si pretende di rimettere in discussione l'accertamento del quantum delle somme dovute,non deferibile in questa sede di legittimità . 5.- Col quarto motivo si lamenta l'omesso esame della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso in appello in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c. La Corte d'appello (oltre ad aver dichiarato inammissibili le domande e le eccezioni prospettate soltanto in appello) ha ritenuto di non dover prendere in esame la nuova documentazione che è stata depositata in appello perché i documenti non erano stati prodotti né al momento di avvio del procedimento di primo grado, né nelle more dello stesso, nonostante la parte interessata fosse nelle condizioni materiali per farlo, tanto da essere considerati elementi nuovi prodotti in sede d'appello e in quanto tali inammissibili. Il motivo non formula censure avverso l’espressa decisione della Corte e, nel contempo , non produce, non indica, n é riproduce la documentazione di cui si tratta. In ogni caso la decisione presa dai giudici di appello rispetta le norme processuali sulla produzione delle prove documentali in appello (art. 437 c.p.c.) e quindi si sottrae alle censure sollevate (v. Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019 secondo cui nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui). 5.-Sulla scorta delle premesse, il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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