CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 33252/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato, perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624-bis, 625, comma primo, n. 2, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), in particolare deducendo: - la violazione di legge penale e il vizio di motivazione per mancata riqualificazione del delitto contestato ai sensi dell'art. 624-bis in quello previsto dall'art. 624 cod. pen, constando che nel luogo del commesso reato non risultava essersi mai svolto alcun atto della vita privata (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa valutazione di un elemento probatorio rilevante prospettato con motivi di gravame (segnatamente in ordine alla mancata certa identificazione della refurtiva nel bene sequestrato nel domicilio dell'imputato; secondo motivo). 3. Non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell'imputato il 9 luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 — 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). 4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti; rimane assorbito il secondo motivo. In effetti, dalla ricostruzione del fatto compiuta dai Giudici di merito non si trae che nel magazzino dal quale sono stati sottratti i beni de quibus si svolgessero atti di vita privata (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 — 01), constando unicamente che «l'immobile luogo del furto era destinato dalla persona offesa a magazzino per il deposito degli articoli venduti nel vicino esercizio commerciale» ed era perciò «destinato allo svolgimento permanente dell'attività lavorativa con esclusione in esso del pubblico accesso» (cfr. sentenza impugnata). Il fatto, dunque, deve essere qualificato ai sensi degli artt. 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen.; e, in considerazione del mutato regime di procedibilità per il reato di furto (in forza dell'art. 2, comma 1, lett i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022; cfr. art. 99 bis d.lgs. 150 cit.), esso è punibile querela della persona offesa (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen. nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), querela che nella specie non è stata sporta (cfr. verbale di denuncia del giugno 11 giugno 2018). Con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di quere