CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023
Cassazione n. 50209/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una coerente e puntuale valutazione del compendio probatorio e della situazione in fatto riscontrata, diretta a disvelare la responsabilità dell'imputato per l'evasione contestata anche con riguardo all'elemento soggettivo ( si veda pag. 1, penultimo e ultimo capoverso), l'inconciliabilità del fatto con la causa di non punibilità di cui all'ad 131. bis cp ( per la ritenuta intensità del dolo argomentata alla pagina 2, terzo e quarto capoverso), la non applicabilità dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod. pen ( giustificata con puntuali argomentazioni spese sempre alla pagina 2); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023