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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 41701/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da :

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 /08 / 1967 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Rimini h a respinto due distinti riesami proposti da [OSCURATO:PERSONA],in qualità di indagato, e dalla madre [OSCURATO:PERSONA],in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Riminiavente ad oggetto: -60.000 euro in contanti rinvenuti all'interno di una cassetta di sicurezza intestata aOksana [OSCURATO:PERSONA]; -57.115,14 euro quale saldo attivo disponibile sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA]; -un motoveicolo Honda appartenente a [OSCURATO:PERSONA] .

La somma di 60.000 euro rinvenuta all’interno della cassetta di sicurezza è stata sequestrata a fini di confisca diretta,in quanto ritenuta provento d i plurime cessioni di stupefacente,mentre i restanti beni sono stati sequestrati a fini di confisca per sproporzione.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato distinti ricors i per c assazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s ono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento.

3.1. Violazione di legge in relazione agli artt.253, 321 cod . proc . pen . , 85 - bis d.P.R. n.309 del 1 990 , 240 - bis cod . pen . per difetto d i fumus commissi delicti .

Il ricorrente è accusato diuna serie di reati di detenzione a fini di cessione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché di ricettazione e detenzione illecita di un’arma comune da sparo, reaticommessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli elementi indiziari a suo carico sarebbero desumibili unicamente dalle dichiarazioni d i [OSCURATO:PERSONA] C avalli , rese soltanto in occasione del secondo interrogatorio,a cui si sarebbe sottoposto al mero scopo di allontanare da sé le investigazioni.

Tali dichiarazioni , inoltre, non s arebbero riscontrate, se non da l fatto,certo, della conoscenza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e .

Quanto alle disponibilità finanziarie, il difensore ha rilevato che Rodio n [OSCURATO:PERSONA] giunto in Italia nel 2008 e, durante l'estate , ha sempre lavorato nello stabilimento balneare del marito della madre , guadagnando 1.800 ,00 euro al mese,di cui 600,00 in nero .

N egli ultimi due anni , poi , h a anche gestito , assieme alla madre,il bar-ristorante dello stabilimento, mentre le vacanze cui si riferisce il provvedimento impugnato sarebbero state , in realtà , non di lusso e sarebbero state pagate ametà con la fidanzata.

3.2. Mancanza dei presupposti per la confisca di sproporzione, in quanto il ricorrente vive con la madre e ilbenestante marito di lei .

Dal 2020 al 2023 ha percepito guadagni intorno ai 10.000 euro annui, o ltre alla indennità di disoccupazione nei mesi invernali.

3.3. Mancanza del periculum in mora , che sarebbe stato ancorato su presunzioni p ri ve di c oncretezza , ossia la vendita della Porsche a un prezzo erroneamente ritenuto vilee inesistenti vacanze di lusso .

4. Nel ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] stato dedotto, in primo luogo,il difetto di fumus dei reati ascritti a l figlio e, in se condo luogo , il difetto di correlazione tra il denaro contenuto della cassetta di sicurezzae tali reati.

La ricorrente svolge,da circa diecianni, attività lavorativa in favore del proprio marito,percependo dagli 8 .000 ,00 ai 10.000 ,00 euro a stagione , parte dei quali in nero .

Alla luce del cattivo rapporto di coppia , la donna avrebbe nascosto al compagno ai propri risparmi, prima custoditi in casa e , poi , nella cassetta di sicurezza sottoposta a sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile.

2. che contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sonostate sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione[..] possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge Le Sezioni unite di questa Corte, in riferimento al sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro preventivo, hanno precisato che nella nozione di violazione di legge va ricompres a anche la motivazione apparente, affetta davizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e,quindi, inidoneo a rendere comprensibile l' it er logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Non può, pertanto, essere dedottaquale vizio di motivazione mancante o apparente la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, sono stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultano assorbiti dal tenore complessivo delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2. Il primo motivo, con cui si deduce il difetto di fumus commissi delicti, è, pertanto, inammissibile perché attiene alla motivazione del provvedimento impugnato, che non è né mancante né apparente.

In particolare, il T ribunale per il riesame ha dato conto del le dettagliate dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA],il quale ha riferito di una fiorente attività di spaccio di cocaina gestita da [OSCURATO:PERSONA] con l'ausilio del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] ha precisato di avere anche acquistato direttamente, sia dall'u n o che dall'altro , cocaina e di aver assistito personalmente a dialoghi tra i due in merito al lo stupefacente.

Secondo il provvedimento impugnato l e sue dichiarazioni sono riscontrate: a) dal rinvenimento della cassetta di sicurezza, di cui aveva parlato fornendo dettagli, intestataalla madre delricorrente con delega a operare al figlio; b) dal rinvenimento all’interno di detta cassetta di 60.000 ,00 euro divisi in mazzette e confezionati con le stesse modalità con cui veniva confezionato lo stupefacente(sotto vuoto); c) dai messaggi inviati da [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la perquisizione alricorrente per avvertirlo delle indagini in corso; d) dal tentativo del ricorrente di mettersi in contatto con [OSCURATO:PERSONA] perconoscere il contenuto delle sue dichiarazioni.

Secondo il provvedimento impugnato,quindi, ricorrono i presupposti della confisca diretta, in quanto la somma ritrovata nella cassetta di sicurezza è da considerarsi provento di spacci o perpetrat o da [OSCURATO:PERSONA] i n concorso con il ricorrente.

3. Anche il secondo e il terzo motivo, con cui si contestano i presupposti per la confisca di sproporzione e il periculum in mora , non superano il vaglio di ammissibilitàin quanto attengono alla motivazione del provvedimento impugnato, che non è apparente.

Il Tribunale per il riesame, infatti, ha argomentato ampiamente in ordine alla sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità dell’indagato e i suoiredditi leciti (che sono,appunto, tra il 2020 e il 2023, nell'ordine di 10.000 - 12.000 euro l'anno), che non gli avrebbero mai permesso di fare vacanze di lusso, né di acquistare una serie di motoveicoli (da ultimo quello in sequestro) e di macchine di lusso, tra cui una Porsche,che ha venduto a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato ad aprile 2025, cioè dopole dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA].

La vendita della Porche a prezzo vile dopo la conoscenza del procedimento a suo carico ela sua capacità di spendere velocemente grosse cifre di denaro rende, secondo il Tribunale, più che concreto il rischio, in caso di dissequestro, di dissipazione delle somme.

Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è censurabile in questasede.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile.

Si può prescindere dal considerare in questa sede la quest i o ne della deducibilità, quale terzo c he avrebbe diritto alla restituzione del bene, dei presupposti della misura cautelare, per quanto sopra detto sul fumus commissi delictiin relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Inammissibile, perchéattacca la motivazione del provvedimento impugnato, è la censura di difetto di correlazione tra il contenuto della cassetta di sicurezza, intestata alla ricorrente,e il reato ascritto al figlio .

Il Tribunale per il riesame ha fondato i l periculum in mora sulla più che probabile riacquisizione del denaro,in caso di dis sequestro , da parte di [OSCURATO:PERSONA], che le indagini ri v elano essere l ’ effettivo proprietario de lla somma depositata nella cassetta di sicurezza.

In talesenso depongono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbenascosto i guadagni dell e cessioni di stupefacente illecito in una cassetta di sicurezza, non a suo nome, nonché le modalità di custodia del denaro.

Tale motivazione, non illogica néapparente, sfugge al sindacato di legittimità.

5. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condannai ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da : 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 /08 / 1967 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Rimini h a respinto due distinti riesami proposti da [OSCURATO:PERSONA],in qualità di indagato, e dalla madre [OSCURATO:PERSONA],in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Riminiavente ad oggetto: -60.000 euro in contanti rinvenuti all'interno di una cassetta di sicurezza intestata aOksana [OSCURATO:PERSONA]; -57.115,14 euro quale saldo attivo disponibile sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA]; -un motoveicolo Honda appartenente a [OSCURATO:PERSONA] . La somma di 60.000 euro rinvenuta all’interno della cassetta di sicurezza è stata sequestrata a fini di confisca diretta,in quanto ritenuta provento d i plurime cessioni di stupefacente,mentre i restanti beni sono stati sequestrati a fini di confisca per sproporzione. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato distinti ricors i per c assazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s ono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt.253, 321 cod . proc . pen . , 85 - bis d.P.R. n.309 del 1 990 , 240 - bis cod . pen . per difetto d i fumus commissi delicti . Il ricorrente è accusato diuna serie di reati di detenzione a fini di cessione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché di ricettazione e detenzione illecita di un’arma comune da sparo, reaticommessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi indiziari a suo carico sarebbero desumibili unicamente dalle dichiarazioni d i [OSCURATO:PERSONA] C avalli , rese soltanto in occasione del secondo interrogatorio,a cui si sarebbe sottoposto al mero scopo di allontanare da sé le investigazioni. Tali dichiarazioni , inoltre, non s arebbero riscontrate, se non da l fatto,certo, della conoscenza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e . Quanto alle disponibilità finanziarie, il difensore ha rilevato che Rodio n [OSCURATO:PERSONA] giunto in Italia nel 2008 e, durante l'estate , ha sempre lavorato nello stabilimento balneare del marito della madre , guadagnando 1.800 ,00 euro al mese,di cui 600,00 in nero . N egli ultimi due anni , poi , h a anche gestito , assieme alla madre,il bar-ristorante dello stabilimento, mentre le vacanze cui si riferisce il provvedimento impugnato sarebbero state , in realtà , non di lusso e sarebbero state pagate ametà con la fidanzata. 3.2. Mancanza dei presupposti per la confisca di sproporzione, in quanto il ricorrente vive con la madre e ilbenestante marito di lei . Dal 2020 al 2023 ha percepito guadagni intorno ai 10.000 euro annui, o ltre alla indennità di disoccupazione nei mesi invernali. 3.3. Mancanza del periculum in mora , che sarebbe stato ancorato su presunzioni p ri ve di c oncretezza , ossia la vendita della Porsche a un prezzo erroneamente ritenuto vilee inesistenti vacanze di lusso . 4. Nel ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] stato dedotto, in primo luogo,il difetto di fumus dei reati ascritti a l figlio e, in se condo luogo , il difetto di correlazione tra il denaro contenuto della cassetta di sicurezzae tali reati. La ricorrente svolge,da circa diecianni, attività lavorativa in favore del proprio marito,percependo dagli 8 .000 ,00 ai 10.000 ,00 euro a stagione , parte dei quali in nero . Alla luce del cattivo rapporto di coppia , la donna avrebbe nascosto al compagno ai propri risparmi, prima custoditi in casa e , poi , nella cassetta di sicurezza sottoposta a sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile. 2. che contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sonostate sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione[..] possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge Le Sezioni unite di questa Corte, in riferimento al sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro preventivo, hanno precisato che nella nozione di violazione di legge va ricompres a anche la motivazione apparente, affetta davizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e,quindi, inidoneo a rendere comprensibile l' it er logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non può, pertanto, essere dedottaquale vizio di motivazione mancante o apparente la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, sono stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultano assorbiti dal tenore complessivo delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. Il primo motivo, con cui si deduce il difetto di fumus commissi delicti, è, pertanto, inammissibile perché attiene alla motivazione del provvedimento impugnato, che non è né mancante né apparente. In particolare, il T ribunale per il riesame ha dato conto del le dettagliate dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA],il quale ha riferito di una fiorente attività di spaccio di cocaina gestita da [OSCURATO:PERSONA] con l'ausilio del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] ha precisato di avere anche acquistato direttamente, sia dall'u n o che dall'altro , cocaina e di aver assistito personalmente a dialoghi tra i due in merito al lo stupefacente. Secondo il provvedimento impugnato l e sue dichiarazioni sono riscontrate: a) dal rinvenimento della cassetta di sicurezza, di cui aveva parlato fornendo dettagli, intestataalla madre delricorrente con delega a operare al figlio; b) dal rinvenimento all’interno di detta cassetta di 60.000 ,00 euro divisi in mazzette e confezionati con le stesse modalità con cui veniva confezionato lo stupefacente(sotto vuoto); c) dai messaggi inviati da [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la perquisizione alricorrente per avvertirlo delle indagini in corso; d) dal tentativo del ricorrente di mettersi in contatto con [OSCURATO:PERSONA] perconoscere il contenuto delle sue dichiarazioni. Secondo il provvedimento impugnato,quindi, ricorrono i presupposti della confisca diretta, in quanto la somma ritrovata nella cassetta di sicurezza è da considerarsi provento di spacci o perpetrat o da [OSCURATO:PERSONA] i n concorso con il ricorrente. 3. Anche il secondo e il terzo motivo, con cui si contestano i presupposti per la confisca di sproporzione e il periculum in mora , non superano il vaglio di ammissibilitàin quanto attengono alla motivazione del provvedimento impugnato, che non è apparente. Il Tribunale per il riesame, infatti, ha argomentato ampiamente in ordine alla sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità dell’indagato e i suoiredditi leciti (che sono,appunto, tra il 2020 e il 2023, nell'ordine di 10.000 - 12.000 euro l'anno), che non gli avrebbero mai permesso di fare vacanze di lusso, né di acquistare una serie di motoveicoli (da ultimo quello in sequestro) e di macchine di lusso, tra cui una Porsche,che ha venduto a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato ad aprile 2025, cioè dopole dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. La vendita della Porche a prezzo vile dopo la conoscenza del procedimento a suo carico ela sua capacità di spendere velocemente grosse cifre di denaro rende, secondo il Tribunale, più che concreto il rischio, in caso di dissequestro, di dissipazione delle somme. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è censurabile in questasede. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile. Si può prescindere dal considerare in questa sede la quest i o ne della deducibilità, quale terzo c he avrebbe diritto alla restituzione del bene, dei presupposti della misura cautelare, per quanto sopra detto sul fumus commissi delictiin relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Inammissibile, perchéattacca la motivazione del provvedimento impugnato, è la censura di difetto di correlazione tra il contenuto della cassetta di sicurezza, intestata alla ricorrente,e il reato ascritto al figlio . Il Tribunale per il riesame ha fondato i l periculum in mora sulla più che probabile riacquisizione del denaro,in caso di dis sequestro , da parte di [OSCURATO:PERSONA], che le indagini ri v elano essere l ’ effettivo proprietario de lla somma depositata nella cassetta di sicurezza. In talesenso depongono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbenascosto i guadagni dell e cessioni di stupefacente illecito in una cassetta di sicurezza, non a suo nome, nonché le modalità di custodia del denaro. Tale motivazione, non illogica néapparente, sfugge al sindacato di legittimità. 5. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condannai ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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