CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35667-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso il decreto n. cronol. 5619/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che con sentenza del 28 ottobre 2013 n. 5619 il Tribunale di Bari ha respinto l'opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA], proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., concernente l'ammissione per la somma di € 2.165,577,27, in chirografo con riguardo a fideiussione, e garantito da ipoteca; - che avverso questa sentenza la banca soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; - che si è costituita la procedura intimata depositando controricorso; RITENUTO - che i motivi d'impugnazione possono essere come di seguito riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in quanto il tribunale espone una motivazione inesistente, essendo perplessa ed incomprensibile, dato che la c.t.u. ha escluso l'usurarietà degli interessi corrispettivi, mentre contiene gravi errori metodologici quanto agli interessi moratori, non tenendo conto della misura in ogni caso inferiore al tasso soglia, della irrilevanza dell'usura sopravvenuta e della scorrettezza della conclusione circa la gratuità del mutuo; 2) omessa motivazione, in quanto apparente ed incomprensibile, per omessa disamina delle deduzioni tecniche della ricorrente; Ric. 2019 n. 35667 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p., 1 e 2 1. 7 marzo 1996, n. 108, avendo il decreto impugnato ritenuto come, in eventuale presenza di tassi usurari moratori, il mutuo divenga in toto gratuito; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p., 1 e 2 1. 7 marzo 1996, n. 108, non potendo cumularsi la penale per anticipata risoluzione con gli interessi moratori, avendo il tribunale ritenuto che il tasso soglia (15,42%) fosse stato superato in virtù di tale voce, per la quale il contratto prevede in astratto la penale del 2%, che il tribunale ha sommato al tasso di mora pattuito del 14,75%: ma si tratta di voce meramente eventuale; inoltre, per il principio della effettività degli oneri eventuali, esso semmai era da considerare solo nel caso in cui fosse stato addebitato nella realtà, come non è avvenuto per il difetto dei relativi presupposti; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p., 1 e 2 1. 7 marzo 1996, n. 108, avendo il tribunale determinato erroneamente il Tegm, in quanto non vi ha aggiunto la maggiorazione di 2,1 punti del tasso soglia relativa agli interessi moratori, ma fermandosi alla percentuale relativa agli interessi corrispettivi; - che il tribunale ha osservato come il c.t.u. abbia rilevato il superamento del tasso soglia del 15,42% in forza degli interessi moratori e che dunque il contratto di mutuo è perfettamente gratuito, non residuando allora nessun credito in capo alla opponente; - che va disattesa l'eccezione in senso lato di difetto di legittimazione processuale della [OSCURATO:SOCIETA]., questione mai sollevata innanzi al tribunale, risultando al contrario la ricorrente rappresentante sostanziale e procuratrice processuale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., come depositata unitamente al ricorso; Ric. 2019 n. 35667 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -3- - che, ciò posto, il primo ed il secondo motivo sono infondati, non risultando la motivazione inferiore al minimo costituzionale; - che i rimanenti motivi, i quaLi possono essere trattati congiuntamente perché intimamente connessi, sono manifestamente fondati, alla luce della decisione delle Sezioni unite del 18 settembre 2020, n. 19597, la quale ha stabilito i principi così massimati, per quanto qui di rilievo: - «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'ari. 2 sopra citato»; - «Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c. c, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.»; - «In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento»; Ric. 2019 n. 35667 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -4- - che, in particolare, alla luce di tali principi, è manifestamente fondato il terzo motivo, in quanto in nessun caso il contratto sarà gratuito in presenza di dedotti tassi usurari moratori; - che il quarto motivo è del pari manifestamente fondato, laddove esso deduce l'irrilevanza dell'astratta previsione di una determinata "penale per anticipata risoluzione", dal momento che pacificamente essa non fu applicata e secondo il principio sopra ricordato, che indica come rilevi quanto il contraente sia stato chiamato in concreto a pagare; - che anche il quinto motivo si palesa manifestamente fondato, dato che il tribunale ha determinato il T.e.,g.m. senza la maggiorazione di 2,1 punti relativa agli interessi moratori„ contrariamente al principio enucleato dalle S.U.; - che, dunque, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, perché riesamini l'opposizione alla luce dei principi enunciati dalle richiamate S.U.; ad esso demandandosi anche la liquidazione delle spese di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, respinti il primo ed il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Bari, in diversa composizione. Così dec