CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39506/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato, con pertinenti riferimenti ai dati probatori, come le offese fossero state sentite da più persone, tra cui anche l'amico che era insieme all'imputato; rilevato che il secondo motivo attraverso cui si rivolgono indistinte critiche alla motivazione della decisione è generico in quanto, oltre a riportare copiosa giurisprudenza di legittimità in merito, omette ogni confronto con la sentenza impugnata che ha fornito completa risposta alle censure tese a mettere in dubbio la sussistenza dei delitti contestati; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/