CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29743/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del professore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO – sezione staccata di Mestre - n. 669/18/2014 , depositata in data 22 aprile 2014. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES – altro, IVA –altro, IRAP 2005 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Alla società contribuente, a seguito di verifica fiscale conclusasi con PVC del 19/12/2008, venivano notificati quattro distinti atti (tre avvisi di accertamento ai fini IRES, IVA e IRAP e un atto di contestazione con addebito di sanzione), per l’anno d’imposta 2005, mediante cui si rilevavano comportamenti e operazioni attuate dalla stessa in violazione di norme tributarie. Segnatamente, la contribuente riceveva un primo avviso di accertamento (n. T6508CA00069), indirizzatole in qualità di consolidante e di consolidata (avendo questa optato ai fini IRES per il regime del [OSCURATO:PERSONA] e Nazionale), mediante cui si rideterminava l’imponibile della consolidata ai fini IRES e si accertava un maggior reddito imponibile di € 966.962,00 (composto da: ricavi omessi, costi indeducibili, perdite fiscali annullate); riceveva, poi, notifica di un secondo avviso di accertamento (n. T6509CA00089), emesso nei propri confronti in qualità di consolidante e consolidata, mediante cui, a seguito della prima rettifica indirizzata alla consolidata, si rideterminava il reddito complessivo globale della consolidante (€ 2.456.875,00); infine, riceveva notifica di un terzo ed ultimo avviso di accertamento (n. T6503CA00074), rideterminante il proprio imponibile, quale soggetto autonomo, ai fini IRAP e IVA. 2. Avverso detti atti, la contribuente proponeva un unico ricorso dinanzi alla C.t.p. di Vicenza; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 26/07/2012, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente. 4. Contro tale decisione proponevano appello tanto l’ufficio finanziario che la società contribuente dinanzi la C.t.r . del Veneto. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i gravami, con sentenza n. 669/18/2014 , depositata in data 22 aprile 2014, accoglieva il gravame dell’ufficio e respingeva l’appello proposto dalla contribuente, così riformando la pronuncia di prime cure e condannando la soccombente alla rifusione delle spese di giudizio. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e del procedimento sotto un primo profilo. Violazione dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove la sentenza della Commissione tributaria regionale difetta delle esposizioni dei motivi in fatto (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato erroneamente obliterando l’esposizione dei motivi in fatto. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e del procedimento sotto un secondo profilo. Violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la sentenza della Commissione tributaria regionale è del tutto priva dei motivi sui quali la decisione si fonda (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)»la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha proposto, nel decidere, una motivazione insufficiente e logicamente carente. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ., laddove la Commissione tributaria regionale non ha valutato i motivi eccepiti dalla società (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha pronunciato una sentenza nulla perché assolutamente insufficiente la motivazione. 2. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo tutti al percorso motivazionale della pronuncia impugnata, sono fondati. In tema di contenuto della sentenza, la concisione dellamotivazione non può presci ndere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (Cass. 15/11/2019, n. 29721). Nella fattispecie in esame, è evidente la carenza logica della motivazione in quanto la C.t.r. del Veneto ha in maniera apodittica affermato che «l'appello dell'ufficio tratt a in maniera chiara compiuta certa e concordante tutti i rilievi che emergono dall'accertamento e come ogni elemento risulti logico e congruente. L’appello del contribuente non riesce a colmare le carenze documentali rilevate dall'ufficio sui singoli elementi sui quali risulta fumoso e assai poco congruente. La contestata interpretazione letterale delle norme sembra attuata per giustificare la scarsa rigorosità applicata dal contribuente su tutti gli elementi puntualmente contestati dall'Ufficio ». E’ evidente che tale argomentazione non rende assolutamente palese le ragioni che hanno fondato il rigetto della domanda della contribuente laddove, sin dalle prime battute, costei aveva sostenuto in giudizio le proprie ragioni giudiziarie relative a tutti i numerosi rilievi mossi nel corso della fase endoprocedimentale. Pertanto, la motivazione proposta non espone la ratio decidendi essendosi limitato il giudice di appello a riprodurre la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure si n teticamente - le ragio ni per cui ha inteso disattendere tutti imotivi di gravame, limitandosi a pedissequamente e meramente trascrivere in sentenza tutti i numerosi rilievi rappresentati dalla contribuente. Come chiarito da questa Corte «la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, Cass. 17/12/2014, n. 21257), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass.25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi(Cass. 25/02/2014, n. 4448.; v. anche Cass., Sez. U. 03/11/2016 , n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata»(Cass. 01/08/2018, n. 20414). 6. In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto –sezione staccata di Mestre - affinché, in diversa composizione, decida nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto – sezione staccata di Mestre - affinch