CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep ORDINANZA LAGI---A- sul ricorso iscritto al numero 2807 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rap- presentante pro tempore, quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti notari- le in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71D28 H501G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D13 F620W) POTENZIANI Eliana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S41 C585Y) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B18 E958Z) -controricorrenti - ricorrenti in via incidentale- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 2354/2018, pubblicata in data 9 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo di espropriazione im- mobiliare promosso nei loro confronti da Capita ha Service J.V. Ric. n. 2807/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è oggi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto oppo- sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dedu- cendo la nullità dell'atto di pignoramento. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Velletri. Tale decisione è stata peraltro cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sezione 3, Sentenza n. 12173 del 14 giugno 2016). All'esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Velletri ha quindi accolto l'opposizione, dichiarando la nullità dell'atto di pigno- ramento, con compensazione delle spese dell'intero giudizio. [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di Fino 1 Securitisa- tion S.r.l., sulla base di due motivi. Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la Potenziani, che pro- pongono a loro volta ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Ricorso principale Il ricorso principale è inammissibile. Esso risulta infatti sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura generale alle liti conferita dal legale rappre- sentante della società ricorrente con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Velletri, in data 23 novembre 2017 (Rep. 70952; Racc. 24394). Secondo il costante indirizzo di questa Corte, cui va certamen- te data continuità, è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di procura notarile di ca- rattere generale, priva di ogni riferimento alla sentenza impu- Ric. n. 2807/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 gnata e all'impugnazione da proporsi e rilasciata in data ante- cedente all'emanazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 - 03; in precedenza, nel medesimo senso: Sez. 2, Sentenza n. 8200 del 06/04/2010, Rv. 612287 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/03/2006, Rv. 590629 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27012 del 07/12/2005, Rv. 586026 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10235 del 04/08/2000, Rv. 539160 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7611 del 14/08/1997, Rv. 506780 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6022 del 29/05/1995, Rv. 492545 - 01; successivamente, cfr. an- che: Sez. 3, Ordinanza n. 28217 del 04/11/2019, Rv. 655781 - 01). Nella specie, la procura rilasciata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è ante- riore al presente ricorso per cassazione, ha carattere generale e non speciale e non contiene alcun riferimento né alla sen- tenza impugnata né all'impugnazione da proporsi: essa non può pertanto ritenersi conforme alle prescrizioni dell'art. 365 c.p.c.. 2. Ricorso incidentale Con l'unico motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art.385 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p.c.». I controricorrenti contestano il capo della decisione impugnata con il quale è stata disposta la compensazione delle spese dell'intero giudizio. Il motivo è infondato. Nella motivazione in base alla quale il tribunale ha dichiarato compensate le spese dell'intero giudizio sono indicate in modo sufficientemente chiaro le eccezionali ragioni per cui è stata ritenuta equa tale decisione. In particolare, il tribunale ha giustificato la compensazione «attesa la complessa e non chiarita questione in diritto» in vir- tù della quale il giudizio è stato definito, dopo avere peraltro Ric. n. 2807/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 ampiamente illustrato, nelle tre pagine precedenti della moti- vazione, le ragioni per cui la soluzione di detta questione la- sciava ampi margini di dubbio. In sostanza, secondo il giudice del merito, l'incertezza in ordi- ne alla indicata questione, sia in fatto che in diritto, giustifica- va la condotta tenuta dalla banca nella notificazione del pre- cetto (poi ritenuta in sede di legittimità non conforme alla di- sciplina normativa) e, comunque, gli opponenti erano e resta- vano debitori di un ingente importo non pagato. Si tratta di una motivazione adeguata ai fini della compensa- zione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. Essa si fonda, in definitiva, sul riscontro di una serie di incer- tezze interpretative con riguardo alla normativa rilevante ai fi- ni della decisione, innegabilmente sussistenti e ampiamente illustrate, il che è di per sé sufficiente a sostenere la decisione di compensazione (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non pre- vede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre ana- loghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diver- se dalla soccombenza reciproca delle parti, dall'assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti; cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019, Rv. 654806 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 11815 del 15/05/2018, Rv. 648718 - 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 24234 del 29/11/2016, Rv. 642196 - 01), nonché Ric. n. 2807/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 sulla considerazione che tali incertezze erano tali da giustifica- re l'errore commesso dalla banca nella scelta delle modalità di notificazione dell'atto di precetto, mentre - al tempo stesso - era rimasto del tutto ingiustificato il mancato pagamento del proprio ingente debito da parte degli esecutati. 3. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo reciproca soccombenza. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sia in relazione al ricor- so principale che a quello incidentale. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale; - rigetta il ricorso incidentale; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, sia in via principale che in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ric. n. 2807/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 23 novembre 2021. Il p d