CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 marzo 2022 dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di furto aggravato all'interno di bar in orario di chiusura (il [OSCURATO:PERSONA]) e per due furti in abitazione ai danni della medesima persona offesa avvenuti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro nonché per detenzione e porto abusivo delle armi rubate in uno dei furti (il Radu). 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 3.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso attengono al reato di cui al capo 22) — il furto pluriaggravato in abitazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] della notte tra il 9 e il 10 febbraio 2017 — e lamentano travisamento della prova, omessa motivazione e violazione di legge. A sostegno della doglianza, il ricorrente riporta un passaggio di un'intercettazione ambientale da cui dovrebbe ricavarsi che il furto di cui al capo 22) è avvenuto solo all'interno di un magazzino, che era del tutto aperto, da dove erano stati sottratti attrezzi da lavoro. Ciò sarebbe confermato dal ritrovamento, presso l'abitazione del ricorrente, di una serie di beni che la persona offesa aveva indicato come sottratti dal magazzino e dall'interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che, pur avendo ammesso l'addebito, aveva negato che i suoi complici fossero entrati in casa. Di contro, i beni sottratti dall'abitazione di Porcu furono asportati solo qualche giorno dopo, come da successivo capo di imputazione. Tanto premesso, il tema su cui la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi — e non lo ha fatto — è quello della riconducibilità del fatto al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. in assenza di prova circa un rapporto di pertinenzialità tra il magazzino e l'abitazione di Porcu. 3.2. Il secondo motivo di ricorso — che riguarda i reati di cui ai capi 22bis) e 23), rispettivamente l'altro furto in abitazione ai danni del Porcu e la detenzione e il porto delle armi comuni da sparo sottratte al predetto — denunzia vizio di motivazione per travisamento della prova e mancanza di motivazione. Sostiene, in particolare, il ricorrente che sarebbe stato travisato il verbale di perquisizione del 16 febbraio 2017 perché i beni asportati dall'abitazione di Porcu non vennero ritrovati nelle pertinenze dell'abitazione di Radu, ma in un'area collocata all'interno del campo nomadi dove egli alloggiava. Quanto alla conversazione di Rampanti con la fidanzata, essa aveva captato solo un sospetto del coimputato circa il ritorno di Radu nell'abitazione di Porcu dopo il furto di cui al capo 22) (come peraltro chiarito successivamente da Rampanti nel corso del suo interrogatorio). Il ragionamento indiziario sarebbe, dunque, viziato. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un solo motivo, con il quale la parte lamenta vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna per i reati di cui ai capi 19) e 20). Ricorda il ricorrente che aveva confessato i reati di cui ai capi 15), 16), 17) e 18) ma che, sul reato sub capo 19), aveva contestato che la serratura fosse stata forzata, che fossero state rubate le sigarette e che l'importo fosse quello indicato nonché che i denari fossero nella slot machine invece che nella macchina cambiamonete. Dalle intercettazioni era emerso che "il piede si era piegato", il che significa che non era stato utilizzato. Egualmente illogiche sarebbero le argomentazioni relative al reato sub 20), perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai negato che, dalle intercettazioni, si evincesse che egli stesse preparando un altro furto, ma l'intenzione manifestata era rimasta tale mentre nessuna prova era emersa del coinvolgimento del ricorrente che, d'altra parte, non aveva ragione di negare anche questo tentato furto, avendo ammesso gli altri. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Quanto al ricorso del Radu, il Collegio osserva quanto segue. 1.1. E' fondato il primo motivo di ricorso laddove l'imputato — pur ammettendo la responsabilità per il furto nel magazzino di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] — ne ha contestato la qualificazione come furto in abitazione, sulla scorta dell'inesplorato rapporto del luogo ove il reato è stato perpetrato con l'abitazione della persona offesa. Ebbene, la sentenza impugnata non sfugge alle critiche del ricorrente giacché la motivazione della Corte di appello — a fronte del motivo di appello sul punto — sconta un travisamento della prova ed una motivazione carente circa la qualificazione giuridica. Quanto al primo aspetto, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla querela sporta dalla persona offesa il 14 febbraio 2017 quale prova della consumazione del furto di cui al capo 22) anche nell'abitazione della vittima. Ebbene, riguardando la querela, allegata all'atto di ricorso, si evince che la medesima è unica e recava l'indicazione dell'intero maltolto, sia gli oggetti rubati dall'interno della casa che quelli sottratti dal magazzino; essa, tuttavia, non specificava — perché, probabilmente, Porcu si era reso conto degli atti predatori nello stesso momento ed aveva sporto un'unica denunzia — che i furti erano stati due (così come è stato contestato dal pubblico ministero e ritenuto dai Giudici di merito) e, di conseguenza, non precisava cosa fosse stato sottratto nella prima occasione e cosa nella seconda; ciò impedisce che, dall'indicazione della totalità dei beni sottratti da parte della persona offesa il 14 febbraio 2017, possa inferirsi che essi siano stati rubati nella stessa e — per quanto interessa in questa sede — prima occasione, quella del furto avvenuto tra il 9 e il 10 febbraio 2017. Ne deriva ulteriormente che, sulla scorta della cattiva lettura della querela, la motivazione della sentenza impugnata si presenta manifestamente illogica in quanto ha attribuito rilevanza tranciante ad un dato probatorio decisivo equivocandone il contenuto e ritenendo che da essa potesse evincersi che il reato di cui al capo 22) fosse stato perpetrato anche all'interno dell'abitazione della vittima. Peraltro anche la seconda delle rationes decidendi della sentenza impugnata merita censura, dal momento che la Corte territoriale ha sostenuto che il furto, quand'anche consumato nel solo magazzino, fosse da considerarsi come commesso in luogo di privata dimora sulla scorta del fatto che non si trattava di un luogo aperto al pubblico. Non è questa, tuttavia, la prospettiva in cui la Corte di merito avrebbe dovuto collocarsi onde accertare se vi fossero i presupposti in fatto per ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. In primo luogo, non è stata esplorata l'esistenza di un rapporto pertinenziale tra il magazzino e la casa di Porcu, il che, dato il disposto normativo di cui all'art. 624-bis cod. pen. («o nelle pertinenze di essa»), avrebbe reso applicabile tale disposizione. La Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi, infatti, sul se ricorressero le caratteristiche di cui all'art. 817 cod. civ., secondo cui sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa, secondo una destinazione impressa dal proprietario o da chi vanti un diritto reale sulla cosa. Neanche la Corte territoriale ha indugiato sulla natura del magazzino stesso, al di là del rapporto di pertinenzialità, come luogo di privata dimora, tenendo conto degli insegnamenti della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 31345 del 23/03/2017 (ricorrente D'Amico, Rv. 270076) che — benché relativa alla riconducibilità dei luoghi di lavori a luoghi di privata dimora — ha fornito delle coordinate ermeneutiche di indubbio interesse. Secondo il massimo Consesso, infatti, è rilevante, ai fini dell'assimilazione di un luogo a quello di privata dimora, che tale luogo abbia le caratteristiche proprie dell'abitazione perché ivi il soggetto passivo compie atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. E' evidente che, rispetto a questo punto della decisione, non è sufficiente il segmento della motivazione che ha ragionato sulla sola non apertura al pubblico del magazzino, peraltro in termini preconcetti e senza fare riferimento ad elementi acquisiti nel caso concreto.1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, dal momento che la Corte territoriale ha travisato il verbale di perquisizione domiciliare del 16 febbraio 2017 presso il Campo nomadi (pure allegato al ricorso), assumendo che esso documenterebbe che, presso le pertinenze dell'abitazione del Radu, era stata trovata la refurtiva del furto nell'abitazione dell'imputato. Ebbene, dal predetto verbale risulta, invece, che, mentre gli oggetti sottratti nel magazzino sono stati effettivamente trovati presso l'abitazione del Radu, quelli rubati nell'abitazione sono stati rinvenuti in un «terreno retrostante le abitazioni del campo nomadi, sotto un cumulo di spazzatura e nascosto da un gabbiotto». Non è specificato, contrariamente a quanto sostiene la Corte di merito, che si tratti di una pertinenza dell'abitazione di Radu, il che evidenzia come un dato primario nel ragionamento probatorio sia stato erroneamente percepito dai Giudici di appello, il che lascia la motivazione priva di un elemento decisivo, che ne impone una rimeditazione onde verificare se, in mancanza dell'informazione erroneamente veicolata nella decisione avversata, le argomentazioni della Corte di appello possano comunque resistere alle obiezioni di parte ovvero onde effettuare accertamenti in fatto che competono al Giudice di merito. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come anticipato, è inammissibile. 2.1. Quanto al reato sub 19), il ricorso è manifestamente infondato e aspecifico in quanto ignora la motivazione che la Corte di merito ha diffusamente dedicato alla corrispondente censura dell'atto di appello, indicando sia le dichiarazioni delle persone offese circa la forzatura e lo smontaggio della saracinesca, sia le intercettazioni ambientali, del tutto eloquenti circa l'utilizzo di violenza alle cose sulla serranda. Il ricorso è del pari estrinsecamente generico quando si limita a sostenere che il furto sub 20) fosse rimasto nelle intenzioni, mentre non affronta la razionale ricostruzione dei Giudici di merito (attuata richiamando le intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado), che hanno valorizzato la specifica pianificazione del reato, anche da parte del ricorrente, avvenuta solo poche ore prima dell'arrivo presso il luogo del furto, nonché il concreto inizio delle operazioni ad esso funzionali. 2.2. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e conda