CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10351/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il Riesame, con ordinanza del 5/5/2022, ha confermato l'ordinanza con ila quale il Giudice per [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ILucia in relazione al reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ad in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Nell'unico articolato motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari sarebbe errata e illogica. Dalla copicsa documentazione depositata dalla difesa e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, infatti, emergerebbe che la stessa aveva presentato una denuncia querela nei confronti degli altri sodali e che la sua ulteriore e diversa attività era sempre stata lecita. La stessa, d'altro canto, diversamente da quanto indicato dal Tribunale, non avrebbe avuto consapevolezza di quanto accadeva e, pertanto, con la denuncia non avrebbe potuto mostrare alcuna resipiscenza. In concreto, poi, non vi sarebbe alcun pericolo attuale di reiterazione dei reati, ciò in considerazione dell'essere venuto meno qualunque collegamento con il contesto oggetto delle indagini e per la dimostrata regolarità dell'altra e diversa attività svolta dalla ricorrente stessa. Né, infine, vi sarebbe il pericolo concreto e attuale, di inquinamento probatorio cui fa solo generico e astratto riferimento l'ordinanza impugnata. 2. In data 12 dicembre 2022 è pervenuta in cancelleria comunicazione con la quale gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Siviglia, considerata la sopravvenuta revoca della misura custodiale e la conseguente carenza d'interesse, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nell'unico motivo di ricorso la cifesa ha censurato esclusivamente la ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari. A fronte della sostituzione della misura custodiale con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (cfr. il provvedimento del 28 novembre 2022), come peraltro evidenziato dalla difesa, pertanto, deve ritenersi che l'interesse della ricorrente alla decisione sia venuto meno. Ragione questa per la quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, considerato che la causa di inammissibilità è sopravvenuta alla presentazione dell'impugnazione, la ricorrente non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r